Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16718 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 14/06/2021), n.16718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16945-2017 proposto da:

COMUNE ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

VILLA PARADISO DI I.E. E C SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2702/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA

depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2021 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Comune di Ischia propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2702/45/17 del 23/3/17, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per Ici 2009 notificato alla Società Villa Paradiso di I.E. & c. snc.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– l’accertamento Ici in questione si basava su una rendita catastale

notificata alla società il 23 aprile 2009, a seguito di rettifica della rendita proposta dalla società stessa con procedura Docfa dell’11 marzo 2008;

– poichè questa notificazione era intervenuta oltre 12 mesi dopo la presentazione della Docfa (termine D.M. n. 701 del 1994, ex art. 1, comma 3) la rendita così attribuita (come desumibile da quanto stabilito da Cass. 17818/07) prendeva effetto soltanto dal 1 gennaio 2010, e non poteva pertanto essere posta a fondamento dell’avviso di accertamento Ici per l’annualità 2009, in relazione alla quale doveva ancora valere la rendita proposta.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla intimata Società Villa Paradiso snc.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 e L. n. 342 del 2000, art. 74: per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato (in applicazione di una decisione di legittimità successivamente superata da un contrario e consolidato indirizzo) la perdurante validità, per l’anno 2009, della rendita catastale proposta dalla società, nonostante che questa rendita fosse stata rettificata dalla amministrazione finanziaria con effetto esteso anche alle annualità pregresse ancora oggetto di accertamento.

p. 2.2 I motivo è fondato.

La Commissione Tributaria Regionale ha correttamente osservato che il termine di dodici mesi per rettificare la rendita proposta dal contribuente con procedura Docfa non ha natura perentoria, sicchè la sua inosservanza non comporta la decadenza dell’amministrazione stessa dalla potestà di modificazione ed attribuzione d’ufficio della nuova rendita.

Purtuttavia, ha poi affermato che la rendita attribuita dall’ufficio successivamente allo spirare di quel termine, come nella specie, assumerebbe efficacia solo a partire dalla rettifica stessa.

Questa interpretazione viene però disattesa dall’ormai consolidato indirizzo di legittimità, secondo il quale – ferma in effetti la natura meramente ordinatoria e non perentoria del termine di dodici mesi di cui al cit.DM 701/94: Cass.nn. 4752/21, 16242/15, 6411/14 ed altre – il fatto che la rendita attribuita non possa essere fatta valere, anche ai fini Ici, se non dopo la sua notificazione al contribuente proponente, citata L. n. 342 del 2000, ex art. 74, non significa che essa (successivamente alla notificazione) non possa essere utilizzata anche per le annualità pregresse ancora suscettibili di accertamento.

Ha osservato Cass.n. 22653/19 che: “In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1 gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. n. 342 del 2000, art. 74, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con il citata L. n. 342 del 2000, art. 74 che, dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica”.

Altrimenti detto, la citata L. n. 342 del 2000, art. 74 – nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati siano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione – va inteso nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, cioè ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. nn. 10126/19; 14402/17).

Il principio di diritto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale secondo cui, decorso il termine di dodici mesi, la nuova rendita prenderebbe effetto solo dalla data della rettifica, risulta dunque errato sulla base di un’interpretazione giurisprudenziale di legittimità che non vi sono ragioni di qui disattendere.

Nel caso di specie la nuova rendita (rettificata con atto notificato alla società il 23 aprile 2009) ben poteva dunque essere legittimamente utilizzata per determinare la base imponibile Ici per un’annualità (2009), successiva alla presentazione della Docfa, ancora accertabile.

Ne segue la cassazione della sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese dei gradi di merito vengono compensate in ragione del consolidarsi soltanto in corso di causa del su richiamato indirizzo giurisprudenziale; le spese del giudizio di legittimità vengono invece poste a carico della società intimata, in ragione di soccombenza.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante rigetto del ricorso originario della società contribuente;

– pone le spese del giudizio di legittimità a carico di quest’ultima, liquidate in Euro 2300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

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