Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16718 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7138-2010 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Viale Giulio

Cesare 151, presso lo studio dell’avvocato SILVIO ALIFFI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI AUGUSTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM. TRIB. REG. della Sicilia,

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, con la sentenza n.24/16/09, depositata il 23.01.2009 e non notificata, riformando la decisione di primo grado, accoglieva l’eccezione di tardività del ricorso giurisdizionale proposto in primo grado da L.G. avverso l’avviso di accertamento n. RJV010100050/03 per IVA, IRPEF, IRAP ed Add. Regionale per l’anno di imposta 1998, sollevata dall’Agenzia, assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.

Secondo il giudice di appello, essendo stato notificato l’avviso di accertamento in data 19.12.2003, la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione del contribuente, in data 11.02.2004, aveva sospeso il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale per novanta giorni fino all’11.05.2004; da tale data avevano ripreso a correre i termini del ricorso giurisdizionale definitivamente spirati in data 24.05.2004.

4. Il contribuerite ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi a cinque motivi, al quale ha replicato l’Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, normativa processuale e fiscale inerente il litisconsorzio necessario relativo a controversia sui redditi derivanti da impresa familiare.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 e della L. n. 289 del 2002, art. 15, commi 1 e 8, per non avere valutato correttamente la normativa in tema di sospensione dei termini per ricorrere e proporre l’accertamento con adesione, considerando tardivo il ricorso.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la erronea interpretazione della L. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, per mancata tempestiva convocazione del contribuente, priva altresì di motivazione.

1.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, da parte dell’Ufficio.

1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, perchè l’Amministrazione aveva ritenuto che i versamenti effettuati dal contribuente fossero ricavi non contabilizzati, senza procedere ad alcun accertamento fattuale a riguardo e facendo applicazione della “doppia presunzione” vietata.

2.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in merito alla contestazione mossa dall’Agenzia con l’avviso di accertamento.

A fondamento di questo motivo il contribuente deduce che l’accertamento aveva riguardato la sua posizione fiscale per l’anno 1998 “con riferimento all’attività di lavoro autonomo di trasporto di merci su strada svolta in forma di impresa familiare gestita con il coniuge C.L.” (fol. 1 del ricorso) e lamenta la violazione delle disposizioni in tema di litisconsorzio necessario.

Orbene la Corte deve rilevare che la questione, in ragione della carente autosufficienza del motivo non è illustrata in maniera adeguata e conferente.

Si deve osservare infatti che il ricorrente, con ciò mancando di ottemperare agli oneri di autosufficienza su di lui gravanti, non ha riprodotto i punti salienti dell’avviso di accertamento a conforto del suo assunto, peraltro contestato dall’Agenzia nei controricorso, ma solo un breve passaggio del pvc in data 30.01.2001, nel quale vi è menzione dell’esistenza di una impresa familiare costituita in data 20.08.1980 tra i coniugi.

Invero il passaggio argomentativo centrale del ricorrente, e cioè che l’accertamento sia stato effettuato a carico di L.G. “nella qualità di titolare di impresa familiare” rimane un mero ed assertivo assunto, in quanto non è corroborato da alcuno stralcio dell’avviso di accertamento, nè se ne ritrova traccia nella sentenza impugnata, nè il breve passo del pvc riportato può essere univocamente interpretato in tal senso.

2.2. Il secondo motivo è infondato e va respinto.

Il Collegio intende dare continuità all’orientamento più recente di questa Corte in ordine alla questione posta dal motivo in esame.

Secondo quanto affermato da questa Corte, la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2, per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l’avviso di accertamento prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8, al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi; ne consegue che, ove il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione relativamente ad un avviso di accertamento rientrante nel campo d’applicazione di ambedue le norme sopra ricordate, e tale accertamento non si perfezioni, il termine per l’impugnazione dell’avviso resta sospeso sino al 60 giorno successivo 19 aprile 2004, secondo la previsione del D.Lgs. citato, art. 15, comma 8, dovendosi escludere che le sospensioni previste dalle due norme si cumulino tra loro (Cass. nn. 23047/2015, 16876/2014, 16347/2013, 23576/2012).

Un precedente arresto aveva invece riconosciuto la possibilità del cumulo dei due periodi, sulla base delle diverse rationes sulle quali le previsioni delle rispettive sospensioni sono fondate (Cass. 4 febbraio 2011, n. 2682). Proprio la diversità di rationes per Cass. n. 16347 del 2013 costituisce il fondamento della non cumulabilità in quanto, si afferma, che “la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009), mentre la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2)”. In secondo luogo, come affermato sempre da Cass. n. 16347 del 2013, la non cumulabilità è coerente alla non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, affermata da Cass. 28 giugno 2007, n. 14898 e 11 marzo 2010, n. 5924 (cfr. anche Cass. n. 16876/2014).

2.3. Anche il terzo motivo, concernente la mancata o tardiva convocazione a seguito dell’istanza di accertamento con adesione è infondato.

Come già affermato da questa Corte, in tema, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex D.Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass. SS. UU. n. 3676/2010).

La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi ed è immune da vizi.

3.1. Ne consegue che l’esame degli altri motivi è assorbito in ragione della inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione.

3.2. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibile il primo motivo di ricorso, infondati i motivi secondo e terzo, assorbiti gli altri.

3.3. Le spese seguono la soccombenza nella misura statuita in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione;

– dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; rigetta i motivi secondo e terzo, assorbiti gli altri;

– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 11.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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