Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16717 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3142-2010 proposto da:

D.B.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANIENE 14,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GEROSA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PATRIZIO TRIFONI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 100/2008 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per la nullità della sentenza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La presente controversia riguarda la rettifica dei redditi della società M.S. & C. SNC e dell’imponibile, ai fini IVA ed IRAP per l’anno di imposta 1999, compiuta con avvisi di accertamento notificati a M.S., in qualità di legale rappresentante e socio della società ed all’altra socia D.B.P..

Sia la società che i soci, questi ultimi anche per i loro redditi di partecipazione, proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

2. Con riferimento al presente giudizio, proposto dalla socia Del Bagno Paola, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Il secondo giudice, con la sentenza n. 101/09/08, deposita il 12.12.2008 e non notificata, ha escluso la violazione delle disposizioni in tema di litisconsorzio necessario eccepita e respinto nel merito, reputando che non fosse stata superata la presunzione stabilita dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1.

3. La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi a quattro motivi, ai quali l’Agenzia ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. E’ fondato e assorbente dei restanti il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 17, n. 3, col quale il contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, sostenendo che sia stato nella specie violato il litisconsorzio necessario fra la società ed i suoi soci.

Sulla medesima fattispecie questa Corte, peraltro, si è già pronunciata nei giudizi promossi dalla società e dal socio M.S. con le sentenze n. 8826/2014 e 8828/2014, le cui considerazioni e conclusioni appaiono pienamente condivise.

1.2. Dall’esame degli atti e del ricorso risulta che il giudizio, relativo a società di persone, si è svolto separatamente nei confronti della società e dei soci, senza che venisse rispettata la regola del litisconsorzio necessario tra gli stessi, con conseguente nullità della pronuncia.

1.3. Osserva, al riguardo, la Corte che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci – e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5) – comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.

1.4. Ed invero, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia – salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali – non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato. Per il che, il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati deve procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. SS.UU. 14815/08, Cass. 2907/10, 5120/2016).

1.5. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. sent. n. 23096/2012).

1.6. Nè si può applicare nella specie il temperamento adottato dalla Corte qualora l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati; caso, in relazione al quale la Corte può disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio (vedi Cass. 25 marzo 2011, n. 6936).

E ciò in quanto non emerge dagli atti quanto sostenuto in sentenza, ossia che “le controversie proposte da società e soci sono state tutte decise nella stessa udienza e nello stesso modo”.

1.7. Pertanto la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., impone, nel giudizio di cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass. 8825/07, 5063/10).

2. Deriva da quanto precede la nullità dell’intero giudizio di guisa che la sentenza impugnata deve essere cassata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado, con rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna in composizione diversa, che provvederà alla decisione previa integrazione del contraddittorio ed alla liquidazione delle spese di lite, comprensive anche del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione, pronunciando sul ricorso;

– dichiara la nullità dell’intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario;

– cassa la sentenza impugnata;

– dispone la rimessione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna per la decisione, previa integrazione del contraddittorio, e per la liquidazione delle spese del giudizio, comprensive anche del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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