Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16717 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 05/08/2020), n.16717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINAZA

sul ricorso 23800-2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO RANABOLDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE – LIQUIDAZIONE UNIFICATA DELL’E.N.C.C. E

SOCIETA’ CONTROLLATE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 960/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/10/2013, R.G.N. 1437/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Casale Monferrato che, per quanto qui ancora interessa, aveva rigettato la domanda di B.S. – inquadrato nell’ottava qualifica funzionale (C2 all’epoca della proposizione del ricorso) quale dipendente del Ruolo Unico Transitorio (R.U.T.) della Liquidazione Unificata dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, E.N.C.C., e Società Controllate di pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione alle mansioni superiori svolte di Direttore incaricato dell’Istituto di Sperimentazione per la Pioppicultura di Casale Monferrato (I.S.P.) per effetto dell’Ordine di Servizio del 1.8.1995 confermato con disposizione n. 15/02 del 28.2.2002 del Commissario Straordinario dell’Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze.

2. La Corte di merito ha ritenuto che il B. non avesse assolto all’onere di provare l’avvenuto svolgimento, nel periodo in osservazione 1995 – 2004, di mansioni riconducibili alla qualifica superiore con riguardo alla quale era reclamato il pagamento delle differenze retributive. Il giudice di appello ha evidenziato che dai provvedimenti di assegnazione degli incarichi emergeva, al contrario, che i poteri gestionali dovevano svolgersi sempre sotto la supervisione del Commissario Liquidatore della Società Agricola e Forestale per le Piante da Cellulosa e da Carta, S.A.F., e dei Dirigenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Inoltre ha accertato che l’amministrazione, nel costituirsi in giudizio, sin dal primo grado, aveva specificatamente allegato che il predecessore del ricorrente nell’ultima fase del rapporto aveva agito in un’ottica puramente conservativa e che, con l’ordine di servizio del 1995, al B. erano stati assegnati compiti riferibili alla mera gestione ordinaria, per consentire la sopravvivenza dell’Istituto in attesa della devoluzione ai Ministeri di riferimento. La Corte territoriale ha poi posto in evidenza che nel R.U.T., in cui l’appellante era stato inserito a sua richiesta, non vi erano posti dirigenziali e che comunque le mansioni da lui svolte non erano equiparabili a quelle attribuite al suo predecessore prima della soppressione dell’E.N.C.C. e delle società collegate poichè erano prive del carattere di coordinamento, organizzazione e controllo necessario.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.S. affidato a quattro motivi ai quali resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Liquidazione unificata dell’E.N.C.C. e società controllate. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, nell’insistere nelle conclusioni prese, deduce l’inammissibilità del controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nella mancata sottoposizione a liquidazione dell’Istituto Sperimentale per la Pioppicoltura di Casale Monferrato.

4.1. Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe trascurato di prendere in esame la disciplina normativa pur richiamata nel ricorso che non assoggetta a liquidazione l’Istituto di Sperimentazione per la Pioppicultura di Casale Monferrato ma gli enti cui lo stesso era sottoposto (E.N.C.C. e S.A.F.) e non toglie la qualifica dirigenziale alla funzione di Direttore dell’Istituto che, in assenza di liquidazione, ha conservato le medesime mansioni in precedenza svolte. Evidenzia infatti che l’assoggettamento dell’attività alla supervisione del liquidatore e dei dirigenti del Ministero deve essere riferita alla situazione di liquidazione in cui si trovavano sia l’E.N.C.C. sia la S.A.F..

5. La censura è inammissibile poichè ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 5, – applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato dal giorno 11 settembre 2012 (nel caso in esame il ricorso in appello è stato depositato il 15.11.2012) – il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nuovo testo, è tenuto ad indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. tra le tante Cass. 06/08/2019 n. 20994 e 22/12/2016 n. 26774). A tale incombente il ricorrente è venuto meno e dunque la censura incorre nella preclusione ricordata.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, art. 2, comma 2 e 3 conv. in L. 3 agosto 1995, n. 337 e del D.P.C.M. 27 luglio 1995.

6.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe acriticamente aderito alla ricostruzione del Tribunale che era stata specificatamente censurata in appello. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto nei gradi di merito, per effetto della liquidazione dell’E.N.C.C. e della controllata S.A.F., con il D.L. 21 giugno 1995, n. 240, conv. in L. 3 agosto 1995, n. 337, sono state unificate le procedure liquidatorie della controllante e della controllata ed è stato istituito un ruolo unico transitorio (R.U.T.) alle dipendenze dello stesso commissario liquidatore e con inquadramenti secondo le norme del comparto ministeriale con effetti giuridici dal 1.8.1995. Osserva allora il ricorrente che, essendo state previste per il R.U.T. delle mere tabelle di equiparazione, la circostanza che non erano state previste per il personale proveniente dal SAF qualifiche dirigenziali era indicativo solo del fatto che non vi erano Direttori provenienti dal SAF o da società controllate che avessero chiesto l’iscrizione nel R.U.T.. Rileva al riguardo che, infatti, l’allora Direttore dell’Istituto aveva chiesto di essere collocato in pensione, avendone maturato i requisiti.

6. Il motivo non può essere accolto.

6.1. La Corte territoriale ha correttamente ricostruito il quadro normativo applicabile alla fattispecie ed ha evidenziato che, nell’ambito della complessa vicenda che ha interessato l’Istituto Superiore di Pioppicultura successivamente alla soppressione dell’Ente di riferimento (E.N.C.C.) ed alla liquidazione coatta amministrativa della S.A.F. cui l’Istituto faceva capo, le attività dell’Istituto erano contenute in un’ottica conservativa come emergeva dall’ordine di servizio con il quale erano stati assegnati i compiti connessi alla reggenza successivamente al collocamento a riposo dell’originario Direttore dell’Istituto. In tale situazione complessiva era onere del ricorrente dimostrare che in concreto i compiti assegnati e comunque svolti erano sussumibili nella qualifica dirigenziale rivendicata.

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

7.1. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale, invertendo l’onere della prova, avrebbe posto a carico del lavoratore l’onere di provare che le mansioni dirigenziali alle quali era stato pacificamente assegnato erano in realtà riconducibili ad una funzione inferiore laddove invece era l’Amministrazione che tale circostanza aveva allegato a doverla provare così come era onere di quest’ultima dimostrare che le mansioni avevano mutato natura e non del ricorrente provare il fatto negativo del non mutamento delle mansioni in origine dirigenziali.

8. Anche questo motivo è infondato.

8.1. E’ onere della parte che alleghi di aver diritto ad un inquadramento diverso allegare e dimostrare di aver svolto mansioni che sono riconducibili alla qualifica rivendicata. La Corte di merito ha correttamente applicato tale regola e perciò non è incorsa nella denunciata violazione delle regole che distribuiscono gli oneri della prova.

9. Il quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione dell’art. 421 c.p.c. oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riguardo al primo motivo di ricorso. Ci si duole del fatto che la Corte di merito avrebbe trascurato di prendere in esame la copiosa documentazione depositata dal ricorrente dalla quale si evinceva che la Direzione dell’Istituto implicava necessariamente lo svolgimento di compiti di natura dirigenziale, tenuto conto del fatto che si trattava di documentazione mai contestata e che attestava che tali erano i compiti assegnati al suo predecessore.

9.1. Si tratta di una censura che in primo luogo denuncia un vizio di motivazione che incontra però la preclusione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 non essendo stata posta in rilievo una diversità tra la motivazione della sentenza di appello e quella di primo grado che entrambe hanno rigettato la domanda.

9.2. Quanto poi alla denunciata violazione dell’art. 421 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di esercitare i suoi poteri officiosi procedendo all’istruttoria necessaria per superare l’incertezza probatoria, va rilevato che nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, e qui il ricorrente ha trascurato di ricordare come e dove tale sollecitazione sia stata effettuata. Diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (cfr. Cass. 25/10/2017 n. 25374, 26/06/2006n. 14731).

10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

10.1. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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