Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16717 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16717 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g.25456/11 proposto da:

spa MEDIOFACTORING

già spa Intesa Mediofactoring- ( p.IVA 06760500154)

In persona del dirigente Responsabile della Direzione Legale dr. Danilo Diotallevi, in
forza di procura speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 17
novembre 2009; rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Galgano in forza di procura a
margine del ricorso ; elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo il Roma,
viale Mazzini n. 142

Ricorrente

Contro

s.r.l. FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI ( p. IVA: 01151630686)

In persona del suo legale rappresentante pro tempore sig Pardo Franceschelli ; rappresentata
e difesa dall’avv Paolo Di Napoli ; elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Claudio Stronati, giusta procura a margine del controricorso
-Controricorrente —

avverso l’ordinanza del Tribunale di Teramo, pubblicata il 5/7/11.

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Data pubblicazione: 04/07/2013

Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“1 — Nell’ambito di una esecuzione mobiliare iniziata dalla s.p.a. MEDIOFACTORING
contro la s.p.a. LO SCRIGNO presso il Tribunale di Teramo, la s.r.l. Frentana

Vendite Giudiziarie per la Corte di Appello dell’Aquila, chiese ed ottenne che le fossero
liquidati dal giudice dell’esecuzione euro 68.236,67 quale compenso per l’opera prestata in
detta procedura.
2 — La società MEDIOFACTORING , su cui era stato posto l’obbligo del relativo
pagamento, con ricorso depositato il 20 dicembre 2010, propose opposizione ex art.170
d.P.R. 115/2002 ; la FRE.FI.R. nel costituirsi in detto procedimento, eccepì la tardività
della opposizione in quando il relativo ricorso sarebbe stato depositato oltre il teimine di
venti giorni stabilito da tale disposizione normativa, ponendo il dies a quo per tale
computo non dalla comunicazione del decreto di pagamento — avvenuto il 1° dicembre
2010- bensì dalla data in cui la FRE.FI .R., in esecuzione di una precisa disposizione
contenuta nel decreto di liquidazione, aveva comunicato il provvedimento al procuratore
della MEDIOFACTORING nel giudizio di esecuzione — giusta fax del 30 giugno 2010o, in alternativa, da quella in cui era stata spedita, a fini esecutivi, dalla stessa FRE.FI.R.
alla MEDIOFACTORING la raccomandata contenente il provvedimento poi impugnato
— il 29 giugno 2010- , sostenendo che, così operando, la parte opponente avrebbe avuto
piena conoscenza dell’atto poi soggetto di impugnazione.
3 — Il Presidente del Tribunale di Teramo, investito dell’opposizione, con ordinanza del
5-6 luglio 2011, dichiarò la inammissibilità del ricorso con consequenziale condanna della
MEDIOFACTORING al pagamento delle spese , accogliendo l’eccezione della opposta,
osservando altresì che il ricorso comunque non sarebbe stato fondato, dal momento che
l’opposizione si sarebbe basata sulla irritualità di disporre la liquidazione quando ancora la
procedura esecutiva era sospesa — avendo la debitrice LO SCRIGNO chiesto ed ottenuto

2

Finanziaria Realizzi — in acronimo: FRE.FI.R.- concessionaria ministeriale dell’Istituto

l’ammissione al concordato preventivo- mentre invece sarebbe risultato per tabulas
l’emissione di un provvedimento di improcedibilità e di archiviazione degli atti della
stessa procedura esecutiva per sopravvenuta apertura del procedimento di ammissione al
concordato preventivo.

comma, Cost. facendo valere un unico motivo; la FRE.FI.R. ha risposto con
controricorso.

OSSERVA IN DIRITTO
5 — Parte ricorrente assume la violazione o la falsa applicazione dell’art. 170 d.P.R.
115/2002 nonché degli artt. 136, 170 cpc e 45 disp att. c.p.c. negando che possa stabilirsi,
ai fini che qui rilevano, un’equipollenza tra la comunicazione del provvedimento
effettuata dal Cancelliere a’ sensi dell’art. 136 cpc e la conoscenza che di esso possa aversi
aliunde

pur nei limiti di un formale provvedimento autorizzatorio-.

6 — La censura, nella sua formulazione, a giudizio del relatore, appare infondata.
6.a — Preliminarmente va ritenuta la non applicabilità alla fattispecie di quell’indirizzo
interpretativo di legittimità che, laddove il provvedimento impugnato sia sorretto da una
molteplicità di rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sostenere la decisione, giudica
inammissibile per difetto di interesse il ricorso che miri a censurarne solo alcune (

ex

multis, vedi: Cass, Sez VI-L, ord n. 22753/2011; Cass. Sez. L, n. 3386/2011; Cass. Sez. III,
n. 24540/2009): invero, nel caso in esame la pronunzia di inammissibilità per tardività del
deposito del ricorso aveva fatto venir meno, in capo al Tribunale, la stessa potestas judicandi
sul merito dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, oltretutto affrontato in termini di
mero rinforzo argomentativo( cfr. la formula usata nell’ordinanza: ” Solo per completeua di
eiposkione non va poi sottaciuto che…”).

7 — Scendendo all’analisi del motivo, ritiene il relatore che, al fine di un più compiuto
inquadramento della problematica relativa vada sottolineato che nella fattispecie in esame
non è in discussione la equipollenza tra la comunicazione ex art. 136 cpc e qualunque

3

4 — La MEDIOFACTORING ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 , VII

altra acquisizione informale del contenuto dell’atto per iniziativa della parte poi
impugnante o per iniziativa della parte che aveva interesse all’esecuzione del
provvedimento (problematiche sulle quali ancora non si è stabilizzato un indirizzo
interpretativo univoco: per la soluzione favorevole all’equipollenza vedi Cass. Sez. L

Sez. III n. 3889/2011 tra le più recenti), come neppure viene in rilievo la equiparazione
tra varie forme di comunicazione d’ufficio che comunque abbiano raggiunto il loro scopo
(problematiche affrontate nel controricorso), rinvenendosi invece la specificità del caso
nella circostanza che l’acquisizione, a cura della parte onerata del pagamento delle
spettanze del custode — che non era stata parte necessaria del sub procedimento di
liquidazione-, della conoscenza del contenuto del provvedimento, fu un effetto
dell’esecuzione dell’ordine di comunicazione alla stessa, contenuto nel decreto, posto a
carico del richiedente la liquidazione; il fatto poi che questa comunicazione — comunque
preceduta da un’attività dell’ufficio, costituita dal rilascio della copia autentica del
provvedimento- fosse accompagnata dalla richiesta di pagamento, non influiva in alcun
modo sulla conoscenza “legale” dell’ordine giudiziale

8 — Sul punto è convincimento del relatore che ulteriore —e definitivo- spunto
argomentativo favorevole alla soluzione sopra prospettata sia costituito dalla circostanza
— risultante dalla lettura del provvedimento impugnato- che sin dal 2 agosto 2010 la
ricorrente MEDIOFACTORING aveva depositato un’istanza al giudice dell’esecuzione
in cui si richiedeva la revoca del provvedimento in discussione — tra l’altro deducendo i
medesimi vizi oggetto della successiva opposizione9

Se verranno condivise le suesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad essere

deciso in camera di consiglio per esser dichiarato manifestamente infondato.”
La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero;
all’udienza camerale del 3 maggio 2013, l’avv. Paolo Di Napoli, per la società contro

24418/2008; Cass. Sez. L 9421/2012; per la negativa: Cass. Sez II n. 11758/2012; Cass.

ricorrente , ha aderito alle conclusioni della relazione, del pari del P.M., nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Carmelo Sgroi.
10— Ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione, così
rigettando il ricorso; la condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza,

P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate
in curo 1.200,00 di cui curo 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma il 03/05/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

secondo la liquidazione indicata in dispositivo.

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