Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16716 del 14/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 14/06/2021), n.16716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso n. 10953/2014 RG proposto da:
V.G., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,
dall’avv.to Raffaello Lupi e dall’avv.to Claudio Lucisano,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzo n. 91, presso lo
studio legale Lucisano.
– Ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– intimata –
avverso la decisione n. 258/28/2013 della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia, depositata il 31/10/2013 e non
notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile
2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.
Fatto
RILEVATO
che:
Con avviso di accertamento n. RC (OMISSIS), per l’anno d’imposta 2005, l’Agenzia delle entrate rideterminava a carico di V.G. un maggior reddito (Euro 214.339,00 a titolo di Irpef, oltre addizionali regionali, per Euro 4.486,00, e addizionali comunali, per Euro 1.993,00), per ricavi non contabilizzati ed introitati da V.G. nel ruolo di socio e legale rappresentante di alcune società che erano state sottoposte a verifica finanziaria.
Dalla narrazione della sentenza impugnata risulta che l’accertamento seguiva ad una verifica fiscale effettuata mediante indagini bancarie che davano atto di prelevamenti e versamenti sul conto corrente bancario di Vi.Gi. non giustificati e/o non documentati.
V.G. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti innanzi alla Commissione provinciale di Roma che, con sentenza n. 320/30/2012, rigettava il ricorso.
La decisione dei primi giudici veniva appellata dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR) che, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello.
V.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate ha presentato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
V.G., in data 25 marzo 2021, ha depositato documentazione attestante l’avvenuta definizione dei carichi affidati alli agente di riscossione, ex D.L. n. 193 del 2016 (cd. rottamazione delle cartelle), formalizzando, all’uopo, rinuncia al ricorso, ex art. 390 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente, prima della data dell’adunanza camerale, ha rinunciato al ricorso in cassazione deducendo la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per definizione dei carichi pendenti affidati all’agente di riscossione ex D.L. n. 193 del 2016.
Posto che la rinuncia non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), nè un atto recettizio in senso stretto (cfr., Sez. U., n. 34429 del 2019), va dichiarata cessata la materia del contendere per adesione del ricorrente alla definizione agevolata.
Nulla per le spese non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021