Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16716 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3139-2010 proposto da:

D.B.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANIENE 14,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GEROSA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PATRIZIO TRIFONI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 101/2008 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRISOLIA per delega dell’Avvocato

TRIFONI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per la nullità della sentenza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La presente controversia riguarda la rettifica dei redditi della società M.S. & C. SNC e dell’imponibile, ai fini IVA ed IRAP, per l’anno di imposta 1999, compiuta con avvisi di accertamento notificati a M.S., in qualità di legale rappresentante e di socio della società ed all’altra socia D.B.P..

Sia la società che i soci, questi ultimi anche per i loro redditi di partecipazione, proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

2. Con riferimento al presente giudizio, proposto dalla socia Del Bagno Paola, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Il secondo giudice, con la sentenza n. 101/09/08, deposita il 12.12.2008 e non notificata, ha escluso la violazione delle disposizioni in tema di litisconsorzio necessario eccepita e respinto nel merito, reputando che non fosse stata superata la presunzione stabilita dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1.

3. La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi a quattro motivi, ai quali l’Agenzia ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. E’ fondato e assorbente dei restanti il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale il contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, sostenendo che sia stato nella specie violato il litisconsorzio necessario fra la società ed i suoi soci.

Sulla medesima fattispecie e vicenda giudiziaria questa Corte, peraltro, si è già pronunciata nei giudizi promossi dalla società e dal socio M.S. con le sentenze n. 8826/2014 e 8828/2014, le cui considerazioni e conclusioni appaiono pienamente condivise.

1.2. Va infatti rilevato, quanto ai profili dell’accertamento che coinvolgono l’IRAP, che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società, sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815). La Corte ha poi ribadito i medesimi principi giustappunto in relazione all’Irap (Cass., sez.un., 20 giugno 2012, n. 10145).

1.3. Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

1..4. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

1.5. Nè si può applicare nella specie il temperamento adottato dalla Corte qualora l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati; caso, in relazione al quale la Corte può disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la rado del litisconsorzio (vedi Cass. 25 marzo 2011, n. 6936).

1.6. E ciò in quanto non emerge dagli atti quanto sostenuto in sentenza, ossia che “le controversie proposte da società e soci sono state tutte decise nella stessa udienza e nello stesso modo”.

1.7. Non potendo essere il presente procedimento essere iniziato nè proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, va rilevato il difetto di integrità del contraddittorio.

2.1. Quanto all’iva, l’accertamento di maggior imponibile iva a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.

2.2. Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, conò unico atto, ad accertamenti IVA ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).

3. Deriva da quanto precede la nullità dell’intero giudizio di guisa che la sentenza impugnata deve essere cassata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado, con rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna in composizione diversa, che provvederà alla decisione previa integrazione del contraddittorio ed alla liquidazione delle spese di lite, comprensive anche del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte di cassazione;

– dichiara la nullità dell’intero giudizio;

– cassa la sentenza impugnata;

– dispone la remissione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna per la decisione, previa integrazione del contraddittorio, e per la liquidazione delle spese del giudizio, comprensive anche del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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