Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16715 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 12/04/2020, dep. 14/06/2021), n.16715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1974/14 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– Ricorrente –

contro

G.S., rappresentato e difeso, giusta mandato in margine al

ricorso, dall’Avv. Giuseppe Cristiano, con il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Corso Duca di Genova n. 191 presso il

Dott. Gianfranco Macigno.

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/18/12 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata in data 22/11/2012, non

notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 12 aprile 2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con memoria ex art. 380-bisl c.p.c. e contestuale nota di deposito di documenti, G.S. ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di aver definito la lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136; all’uopo ha allegato la copia della domanda di definizione agevolata dei 28/05/2019 nonchè il modello di pagamento e la quietanza di versamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.

Con ordinanza interlocutoria del 10 settembre 2020, questa Corte, applicando i principi di diritto desumibili in tesi generale da Sez. U., Sentenza n. 19980 del 23/09/20:14, ha assegnato il termine di sessanta giorni all’istante per la notificazione dell’elenco di nuovi documenti relativi alla definizione agevolata della lite all’avvocatura erariale, con conseguente rinvio della causa nuovo ruolo.

Con nota di deposito del 03/03/2021, l’avvocatura erariale, nella premessa che il G. ha provveduto all’esatto pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata della lite di cui agli avvisi di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS), ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio formulata dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La documentazione versata in atti dalla difesa di G.S., debitamente notificata all’avvocatura erariale nel termine all’uopo concesso da questa Corte e la piena adesione dell’avvocatura erariale all’estinzione della lite, realizza i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, sicchè va dichiarata l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate come disposto dal D.L. cit., art. 6, comma 13.

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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