Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16715 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16715

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 52/07/2008, depositata il 24.11.2008 e non notificata, la Commissione Tributaria della Lombardia confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da B.S. avverso l’avviso di accertamento n. ROVH00041 per IVA, IRPEF ed IRAP relative all’anno di imposta 2001 con il quale, sulla base degli studi di settore, era stato accertato un maggior reddito per Lire 11.950.000.

La Commissione in particolare evidenziava che il contribuente non aveva fornito concreti ed adeguati elementi idonei a smentire le risultanze di cui all’accertamento impugnato.

2. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Con memoria pervenuta il 10.03.2015 il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione di lite fiscale pendente ex D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. d) provvedendo al pagamento degli importi dovuti ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite fiscale.

La Corte, ritenuta la richiesta congruamente motivata e documentata, la ha accolta in data 11.03.2015, rinviando il procedimento a nuovo ruolo e invitando l’Agenzia a fornire indicazioni in merito.

3. Depositata la Comunicazione dell’Agenzia delle entrate di Como, prot. n. 74763 in data 26.06.2012, di regolarità della definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e di cessazione della materia del contendere, è stata fissata nuovamente la pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto concerne la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) introduttivi degli studi di settore.

2. Assume carattere pregiudiziale all’esame dei motivi il rilievo della causa di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La parte controricorrente ha, infatti, depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 20.05.2015 la comunicazione dell’Agenzia delle entrate di Como, prot. n. 74763 datata 26.06.2012, della regolarità della definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, relativa al ricorso per cassazione con il quale era stata impugnata la sentenza n. 52/07/2008 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

3. Pertanto, visto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, va dichiarata la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La definizione della lite ex lege comporta, infatti, la estinzione della obbligazione tributaria con la conseguenza che non può darsi una sopravvivenza della sentenza di merito ai sensi dell’art. 310 c.p.c., comma 2. Ne segue che il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto ad estinguere, modificare o sostituire l’originario rapporto controverso, e dunque a far venire meno l’oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese/difese delle parti), comporta che la cassazione della sentenza impugnata sia senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale nè voluta dalle parti (cfr. Cass. nn. 16324/2014, 19533/2011, 13109/2012, 12555/2015).

Le spese dell’intero giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

Pronunciando sul ricorso;

– dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

– pone le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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