Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16715 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.06/07/2017),  n. 16715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21421/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 760/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da A.B.A., aveva dichiarato il Ministero tenuto a riconoscere alla ricorrente l’aumento periodico del 2,50% per ogni biennio di insegnamento della L. n. 312 del 1980, ex art. 53, con condanna al pagamento delle differenze stipendiali spettanti ed al pagamento delle spese di lite. La Corte territoriale argomentava che l’appellante aveva sviluppato considerazioni relative alla legittimità dell’apposizione del termine ai contratti degli insegnanti alla luce del D.Lgs. n. 368 del 2001 e delle direttive comunitarie, evidenziando la specialità del rapporto di insegnamento che legittimerebbe l’apposizione di un termine al contratto, a prescindere dalle disposizioni, non applicabili al settore scolastico, del decreto legislativo citato. Argomentava che anche a ritenere pienamente condivisibile l’argomentazione dell’appellante, essa non avrebbe potuto comunque portare ad una modifica della sentenza impugnata, che si basava su argomentazioni diverse, che non erano state in alcun modo confutate.

2. Per la cassazione della sentenza il MIUR propone ricorso, con il quale deduce come primo motivo la violazione dell’art. 342 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi. Sostiene che la soluzione della Corte territoriale deriverebbe da una considerazione solo formalistica dell’atto di appello, considerato che il Tribunale, pur non avendo preso posizione sull’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, tuttavia aveva applicato della L. n. 312 del 1980, il richiamato art. 53, in virtù del suo carattere sanzionatorio, ritenendo quindi implicitamente a monte ingiustificata la reiterazione dei contratti, che si poneva come prius logico della decisione.

2.1. Come secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 53, dell’art. 142 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e art. 146 del CCNL del 29 novembre 2007 del Comparto scuola; del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3; D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, art. 1, comma 2; della L. n. 124 del 1999, art. 4; della Direttiva 99/70/CE.

Contesta anche in punto di diritto la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto il diritto del personale non di ruolo all’attribuzione degli scatti biennali.

3. A.B.A. ha resistito con memoria depositata per l’udienza camerale, con mandato a margine.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il primo motivo del ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale, sicchè non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda. Allo scopo, ha aggiunto, è però necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. n. 2143 del 2015, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014).

A quanto detto consegue che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il MIUR non riporta il contenuto degli atti processuali che valorizza a fondamento del motivo, tra i quali il ricorso introduttivo, la sentenza di primo grado ed il ricorso in appello, sicchè non è utilmente censurata la motivazione della Corte di merito, che ha rilevato, con argomentazione del tutto condivisibile sul piano logico, la diversità del profilo attinente la legittimità dell’apposizione del termine ai contratti degli insegnanti alla luce del D.Lgs. n. 368 del 2001 e delle direttive comunitarie, rispetto all’applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 53, per la valutazione dell’anzianità di servizio del personale precario della scuola, riconosciuta dal Tribunale.

2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, che affronta un capo il cui esame, in virtù dell’inammissibilità dell’appello, è precluso dall’intervenuto giudicato.

3. La novità e la complessità della questione di merito trattata in causa, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

4. Non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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