Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16715 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 05/08/2020), n.16715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18534-2014 proposto da:

COMUNE LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato

SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

PAOLO CAVALCANTI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO

CARUSO, ELISABETTA LANZETTA e CHERUBINA CIRIELLO;

– resistente con mandato –

e contro

G.E., L.M., REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10858/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2014, R.G.N. 5605/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Latina e – dichiarato inammissibile il gravame nei confronti della Regione Lazio – ha revocato i decreti con i quali M.E. e L.M., dipendenti del Comune in posizione di comando presso l’INPS, avevano ingiunto il pagamento delle somme loro spettanti a titolo di buoni pasto per il periodo 15 luglio 2003-14 aprile 2005. Ha condannato il Comune di Latina ad erogare i relativi importi dal 15 aprile 2004 al 14 aprile 2005 mentre ha accertato che l’Inps, presso il quale i due lavoratori prestavano la loro attività in posizione di comando, era tenuto al pagamento per il periodo antecedente (15 luglio 2003-14 aprile 2004).

2. Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale, in esito alla ricostruzione del complesso quadro normativo, ha ritenuto che solo dopo la scadenza del c.c.n.l. Enti locali, applicabile al rapporto di lavoro dei due lavoratori in posizione di comando, per effetto della nuova convenzione intervenuta tra il Comune di Latina e l’Inps, questo si era direttamente obbligato a erogare i buoni pasto anche ai dipendenti comandati presso l’Istituto di previdenza.

3. Per la Cassazione della sentenza ricorre il Comune di Latina che articola due motivi. L’Inps ha depositato procura mentre G.E., L.M. e la Regione Lazio sono rimasti intimati. Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria ed ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e contrattuali che regolano la fattispecie. Espone il Comune ricorrente che per effetto del trasferimento delle competenze in materia di invalidi civili dallo Stato alle Regioni – in virtù del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, e dell’ulteriore delega da parte della Regione Lazio ai Comuni capoluogo con la L.R. n. 14 del 1999 (art. 151, lett. b), in esito a quanto poi disposto con la legge finanziaria del 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388) e dalla successiva legge della Regione Lazio n. 40 del 2001 – con convenzione tra la Regione Lazio e l’Inps, seguita da protocolli d’intesa sottoscritti anche dal Comune di Latina, erano state definite le assegnazioni delle risorse umane e finanziarie per consentire all’Inps l’effettiva e diretta gestione delle pratiche di invalidità civile con personale del Comune in posizione di comando presso l’Istituto.

4.1. Deduce che l’istituto del comando non può comportare l’assunzione di oneri finanziari a carico dell’Ente che acconsente all’utilizzazione del suo personale da parte di altro ente pubblico e che perciò i trattamenti retributivi principali ed accessori sono a carico dell’Inps. Evidenzia che in tal senso è il testo dei protocolli intercorsi con l’Inps, che fanno riferimento a personale in posizione di comando e non di distacco, con conseguente applicazione dell’art. 46, comma 3 del c.c.n.l. Enti locali del 14 settembre 2000 che prevede che i buoni pasto siano erogati dall’Ente dove il lavoratore presta servizio.

5. Con il secondo motivo il Comune deduce che il giudice di appello sarebbe incorso in un errore di giudizio nel trarre dagli accordi intervenuti tra le parti conclusioni errate.

5.1. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Protocollo d’Intesa intercorso tra il Comune e l’Inps per il periodo 15.4.2004 – 14.4.2005 aveva contenuto del tutto identico al precedente Protocollo (15.4.2003-14.4.2004) ed era riferito a condizioni del tutto sovrapponibili che si differenziavano solo in relazione al periodo di applicazione.

6. Le censure, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.

6.1. La deduzione del ricorrente, che osserva che per effetto del comando di personale non possono conseguire all’Ente che vi acconsente oneri finanziari e che perciò i trattamenti retributivi del personale comandato presso l’Istituto di previdenza, principali ed accessori, non possono che gravare su quest’ultimo non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza che, dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo che nel tempo ha regolato il comando di personale dal Comune all’Inps per l’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di invalidità civile, ha accertato che il Comune di Latina si era impegnato a

trasferire all’Inps le risorse umane ed anche quelle finanziarie fino al 15 aprile 2004 e che invece, per il periodo successivo in base alla nuova convenzione intercorsa tra il Comune di Latina la Regione Lazio e l’Inps i buoni pasto andavano erogati secondo la disciplina dell’Inps quanto al diritto a percepirli e secondo la disciplina del Comune quanto all’importo degli stessi.

6.2. Inoltre il Comune ricorrente, nel proporre alla Corte una diversa, ed a suo avviso corretta, lettura dei protocolli d’intesa intercorsi con l’INPS per l’utilizzazione da parte dell’Istituto previdenziale di personale del Comune da adibire alla gestione delle pratiche di invalidità civile tuttavia trascura di riprodurne il contenuto, omette di allegare i protocolli in questione al ricorso, non indica dove tali documenti siano rinvenibili nei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio. Dall’altro poi la censura si limita a proporre una diversa lettura di tale documentazione senza chiarire sotto quale profilo sia ravvisabile un vizio nell’interpretazione dei documenti.

6.3. Nè, d’altra parte, è possibile desumere dalla lettura del ricorso quali siano i canoni interpretativi che nello specifico si assumano violati. Va in proposito rammentato che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un documento, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., nella specie neppure invocate, avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato. Diversamente le censure si risolvono nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole dalle quali desumere l’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass. 14/12/2019 n. 33025, 20/01/2017 n. 1587 e 15/11/2013 n. 25728).

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese atteso che delle parti convenute il solo Inps ha depositato procura senza però svolgere alcuna attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Comune ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R. n., se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R. n., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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