Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16714 del 14/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 12/04/2020, dep. 14/06/2021), n.16714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3519/2013 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
V.F., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine
del controricorso, dall’Avv.to Vincenzo Taranto, con studio in
Catania, via Aldebaran 21.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 357/18/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, depositata il 12/12/2011, non notificata.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella
camera di consiglio del 12 aprile 2021.
Fatto
RILEVATO
che:
Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, V.F. ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo la definizione della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136. Ha allegato, all’uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 28/05/2019, nonchè il modello di pagamento e la quietanza di versamento degli importi dovuti per la definizione agevolata.
Con ordinanza interlocutoria del 10 settembre 2020, questa Corte, applicando i principi di diritto desumibili in tesi generale da Sez. U., Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, ha assegnato il termine di sessanta giorni all’istante per la notificazione dell’elenco di nuovi documenti relativi alla definizione agevolata all’avvocatura erariale, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
L’istante, in data 30/10/2020, ha depositato nota, allegando la notifica, a mezzo pec, dei predetti documenti all’avvocatura erariale, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
La documentazione versata in atti dalla difesa di V.F., attraverso la nota di deposito del 2 novembre 2020, comprova la sussistenza dei presupposti di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, determinandosi l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
L’Agenzia dell’entrate, in data 30/10/2020, ha ricevuto notifica a mezzo posta certificata dell’istanza di definizione e della documentazione ad essa allegata, senza opporre diniego.
Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dal D.L. cit., art. 6, comma 13.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021