Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16714 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10573-2012 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

CRISPI 89, presso lo studio dell’avvocato LEONE PONTECORVO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO PONTECORVO con

procura notarile del Not. Dr. ENRICO GIROLA in COMO rep. n. 18902

del 06/04/2012;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

VERCELLI;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

VERCELLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

CRISPI 89, presso lo studio dell’avvocato LEONE PONTECORVO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO PONTECORVO

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 43/2011 della COMM.TRIB.REG. dal Piemonte,

depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LEONE PONTECORVO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. 11 18.12.2007, l’ufficio di Borgosesia dell’Agenzia delle Entrate faceva notificare a D.M. un avviso di accertamento con cui, dato atto che la parte aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2002, procedeva alla determinazione induttiva dell’imponibile sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dell’anno precedente, di quelli estrapolati dagli studi di settore, nonchè di quelli emergenti dall’atto con cui il 17.7.2002 il D. aveva ceduto a terzi il bar di proprietà.

Avverso la sentenza di primo grado – che ne aveva in parte qua respinto il ricorso – interponeva appello il contribuente avanti alla CTR Piemonte che accoglieva il gravame e riformava la decisione impugnata, abbattendo l’imponibile evaso.

Atteso invero che a giudizio del decidente dalle rimanenze iniziali per l’anno 2002 andava detratto l’ammontare delle merci cedute in sede di cessione del bar e che tale valore “appariva equo stimare” in Euro 35000,00 a fronte di Euro 15943,70 accertato dall’ufficio, l’incasso lordo andava rideterminato “in via equitativa” in Euro 70000,00, da cui detratti i costi in ragione di Euro 5000,00, risultava che i ricavi non dichiarati ammontassero ad Euro 65000,00 e non ad Euro 164000,00, come accertato dall’ufficio.

Detta sentenza è ora impugnata avanti a questa Corte dalla parte in via principale con ricorso affidato a tre motivi, illustrati pure con memoria ex art. 378 c.p.c., e dall’erario con ricorso incidentale affidato anch’esso a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale il D. muove all’impugnata sentenza, per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il rilievo di non aver pronunciato, violando in tal modo l’art. 112 c.p.c., in ordine ai primi due motivi di appello (“insufficiente motivazione” della sentenza di primo grado e “violazione dei principi in materia di retta conduzione dell’istruttoria”), avendo invero la CTR “direttamente affrontato il merito della controversia, accogliendo parzialmente l’appello del contribuente sotto il profilo del ricavo lordo senza minimamente esaminare i due primi motivi di appello formulati dal contribuente e quindi senza pronunziarsi in ordine agli stessi”.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Va qui invero riaffermato, riguardo al merito della contestazione, il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, posto che non basta ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto sul medesimo” (5838/16; 966/16; 5351/07), il che si verifica quando, pur in mancanza in proposito di una specifica argomentazione, sia ravvisabile una statuizione implicita di rigetto risultando la pretesa avanzata incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (5443/16; 4313/16; 21612/13).

2.4. Alla luce del riaffermato principio di diritto, posto che le questioni non delibate dal giudice d’appello secondo la tesi del ricorrente afferiscono a profili preliminari della decisione – l’una deducendo la nullità della sentenza impugnata per insufficiente motivazione, l’altra denunciando l’irregolarità del procedimento accertativo per violazione dei principi in materia di retta istruttoria – la circostanza che la CTR, pur ignorandole entrambe, abbia deciso nel merito statuendo direttamente sulla legittimità della pretesa erariale, rende evidente che essa abbia adottato un metro decisionale che si rivela incompatibile con l’accoglimento delle sollevate pregiudiziali (attesa in tal caso la loro idoneità ad assorbire ogni altro motivo di contesa e ad esaurire perciò il tema della lite in via preliminare), di modo che logico e coerente oltre che rispettoso del diritto vivente, è inferire la conclusione che esse abbiano formato oggetto di un’implicita pronuncia di rigetto.

3.1. Con il secondo e terzo motivo del proprio ricorso, il D. si duole, alternativamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5, del vizio di omessa pronuncia ovvero del vizio di omessa motivazione, censurando il fatto che la CTR, benchè ne fosse stata richiesta nei motivi di appello, abbia omesso di pronunciarsi ovvero si sia implicitamente pronunciata senza tuttavia motivare sia in relazione all’illegittima determinazione della plusvalenza, atteso che “nella sentenza impugnata non si fa menzione alcuna della pretesa plusvalenza” (secondo motivo), sia in relazione al mancato riconoscimento del credito IVA atteso che “su questo punto decisivo della controversia la CTR tace completamente, incorrendo così in una omissione di pronunzia concretante una evidente violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

3.2. I motivi – che si prestano ad unitaria considerazione, in ragione del comune tenore delle censure sollevate – deducono in pari tempo un error in procedendo, assumendo che la CTR avrebbe omesso di pronunciare su entrambe le questioni oggetto gravame, ed un error in iudicando in quanto la CTR, nell’ipotesi in cui le dette questione sarebbero state fatte oggetto di implicito rigetto, sarebbe incorsa riguardo ad esse in un vizio di omessa motivazione.

3.3. La prima doglianza è infondata, dal momento che, come non manca di rimarcare, seppur allegandone l’implicito rigetto, lo stesso ricorrente, la circostanza che la CTR abbia proceduto a rideterminare l’imponibile riducendolo in maniera considerevole rispetto a quello accertato dall’ufficio, porta a credere che, essendo entrambe le sollevate questioni dirette a rappresentare fatti incidenti in senso modificativo sulla pretesa iniziale azionata dal fisco, la rilevanza di entrambe sia stata fatta oggetto, seppur in maniera implicita, di positiva delibazione da parte del giudicante che, abbattendo l’imponibile accertato, ha dato mostra di non ignorare la valenza modificativa dei fatti in parola, allegando i quali e richiedendo su di essi il pronunciamento del giudice del gravame, era intenzione dell’appellante sollecitare la rivalutazione della sfavorevole decisione di primo grado, alla quale pur parzialmente ha dato accoglimento il giudice di seconde cure con la sentenza qui impugnata.

3.4. Merita invece accoglimento, sia pur se limitatamente alla contestazione afferente al recupero della plusvalenza, la seconda delle doglianze in rassegna. Invero ricordato che il vizio di omessa motivazione ricorre allorchè dal complessivo svolgimento del ragionamento decisionale, per come si evince dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, nella specie il denunciato vizio risulta sussistente in relazione al solo profilo relativo al recupero della plusvalenza operato dall’ufficio in relazione al negozio di cessione dell’azienda concluso dal contribuente nell’anno di contestazione. Invero solo riguardo ad esso il ricorrente, assolvendo l’onere di autosufficienza, il contribuente ha debitamente rappresentato che dal registro dei cespiti ammortizzabili, riconosciuti regolari dai verificatori, emergeva in senso ostativo che i beni costituenti il compendio aziendale erano ancora in fase di ammortamento, circostanza questa che la CTR, pur abbattendo conclusivamente il risultato reddittuale rispetto al valore inizialmente accertato dall’ufficio, ha tuttavia pretermesso dal proprio ragionamento, astenendosi peraltro dal precisare, sebbene in questo senso si fosse espresso il ricorrente, quale ne sia stata l’incidenza motivazionale nella conclusiva determinazione adottata.

3.5. Non altrettanto è invece possibile sostenere riguardo alla medesima allegazione che il ricorrente opera con riferimento al credito IVA, limitandosi a lamentare il fatto che su di esso sarebbe mancata la pronuncia del giudice territoriale, ma senza assolvere i prescritti oneri di specificità e autosufficienza del motivo, mancando sia qualsiasi giustificazione causale della deduzione riguardo al deliberato impugnato, sia qualunque indicazione degli elementi istruttori che il giudice d’appello avrebbe obliterato.

4.1. Venendo al ricorso incidentale, con il primo motivo di esso l’Agenzia delle Entrate lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di ultrapetizione poichè la CTR, riformando la decisione di primo grado in punto di costo dei beni ceduti all’atto del trasferimento del bar, è incorsa al riguardo in vizio di ultrapetizione, “atteso che non si rinviene nel ricorso d’appello del contribuente alcuna deduzione volta a contestare che il valore delle merci cedute con la cessione di azienda non fosse Euro 15943,70 ma fosse più alto”.

4.2. La medesima statuizione è fatta oggetto, sia pur se gradatamente, di critica dalla ricorrente incidentale anche sotto il profilo motivazionale con il secondo motivo di ricorso, denunciandosi a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa motivazione in quanto la CTR “dopo aver spiegato la ragione per la quale ha ritenuto troppo esiguo il valore di acquisto attribuito dall’ufficio alla merce venduta con l’atto di cessione e dedotto come costo dal reddito imponibile, ha tuttavia, in sede estimativa, rideterminato tale valore in Euro 35.000,00 sulla base di una valutazione equitativa”, senza tuttavia chiarire “in base a quale percorso logico nè in base a quali risultanza istruttoria sia pervenuta a rideterminare il valore d’acquisto delle merci vendute con la cessione d’azienda”.

4.3. Entrambi i motivi sono inaccoglibili, l’uno perchè infondato, l’altro perchè privo di autosufficienza.

4.4. Non sussiste per vero il lamentato vizio di ultrapetizione, che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e,” sostituisca i fatti costitutivi della pretesa, attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato) (18868/15; 17041/15; 455/11).

Nella specie, oggetto dell’impugnativa proposta dalla parte con il ricorso in primo grado – che fissa, com’è noto, a fronte della pretesa erariale i confini dello spazio decisorio concesso al giudice adito – era la rideterminazione del carico fiscale, sicchè, pur se attingendo a nozioni di comune esperienza – come traspare dalle stesse parole da essa impiegate per pronunciarsi sul punto (“… perchè contraria a ciò che comunemente avviene in tali transazioni commerciali…”) – la CTR, allorchè, accogliendo parzialmente il gravame, ha riformato la decisione di primo grado operando un consistente abbattimento dell’imponibile, non è andata ultrapetita, ma si è esattamente attenuta all’istanza introduttiva del contribuente, uniformandosi a quanto esso, reclamando lillegitimità dell’atto impositivo, aveva espressamente indicato quale petitum mediato del ricorso proposto avanti al primo giudice.

4.5. E’ carente sotto il profilo dell’autosufficienza, invece, – onde il motivo va reputato perciò inammissibile – l’illustrazione del secondo motivo del ricorso erariale, poichè, ricordato quanto si è poc’anzi affermato riguardo alla configurabilità del vizio di omessa motivazione, nella specie la deducente si è limitata a dar corso alla censura, lamentando la discrezionalità della decisione sotto il profilo della necessaria coerenza logica, senza tuttavia indicare quali elementi della cognizione il giudice di secondo grado, nel determinarsi circa il valore delle rimanenze nei termini non condivisi, avrebbe ignorato nello sviluppo del ragionamento decisorio e che se avesse considerato avrebbero potuto condurlo ad una diversa decisione.

5.1. Il terzo motivo del ricorso erariale deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio di insufficiente motivazione in capo al pronunciamento impugnato nella parte in cui esso ha rideterminato in via equitativa l’ammontare dei ricavi non dichiarati, non chiarendo invero il giudice territoriale “in base a quale percorso logico nè in base a quali risultanza istruttoria sia pervenuta all’individuazione di un tale valore, limitandosi al riguardo ad appellarsi ad un criterio equitativo inidoneo a sorreggere la decisione essendo precluso al giudice tributario il ricorso a poteri equitativi”.

5.2. Il motivo è fondato.

Vale ricordare che, diversamente dal vizio denunciato con il secondo motivo di ricorso, il vizio di insufficiente motivazione si rende riconoscibile quando sia evincibile l’obiettiva carenza del procedimento logico che ha indotto il giudice di merito a maturare, sulla base degli elementi acquisiti, il convincimento enunciato, non chiarendo il percorso motivazionale illustrato dalla sentenza, valutato alla stregua di un criterio che prescinde da ogni aspettativa di parte, il nesso di necessaria coerenza logico-argomentativa che in rapporto agli elementi probatori acquisiti nel corso del processo giustifica la regolazione del caso concreto in base alla norma applicata.

Ora, nella specie, è inconfutabile che la rideterminazione reddituale operata dalla CTR che ha determinato l’imponibile evaso nella conclusiva somma di Lire 70.000.000, all’esito di un articolato itinerario argomentativo che sposa insieme elementi documentali, elementi induttivi ed elementi più sinceramente ispirati all’equità del decidente, è frutto di uno sviluppo logico-razionale che, per la peculiarità delle fonti utilizzate e per la discrezionalità che ha presieduto alla loro scelta, avrebbe imposto, a fronte dell’indubbia difficoltà di accorpare in un discorso compiuto elementi così eterogenei, uno sforzo motivazionale adeguatamente proporzionato all’impegno di assicurare alla decisione adottata il necessario equilibrio motivazionale, mantenendo una linea di fedele coerenza all’evidenza dei fatti ed evitando facili suggestioni soggettive.

Non rispettando la decisione questi canoni valutativi se ne impone in parte qua perciò la doverosa cassazione.

6. Conclusivamente, quanto al ricorso principale, va accolta la seconda censura del secondo motivo di ricorso (recupero della plusvalenza), mentre vanno giudicati infondati i restanti; vanno parimenti ritenuti tali il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre va accolto il terzo motivo di esso.

Cassandosi perciò la sentenza nei limiti dei motivi accolti, la causa, ex art. 383 c.p.c., comma 1, va rinviata al giudice territoriale per il necessario riesame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie la seconda censura del secondo motivo del ricorso principale e dichiara infondati il primo motivo, la prima censura del secondo motivo ed il terzo motivo di detto ricorso; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale e dichiara infondati il primo ed il secondo motivo di detto ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia avanti alla CTR Piemonte, che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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