Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16714 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12234/2016 proposto da:

P.A.M., P.A., T.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO BETTOLI;

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– controricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; Avv. B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che T.R., P.A. e P.A.M. hanno presentato ricorso per cassazione avverso ordinanza 22 aprile-5 maggio 2015 con cui Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., il loro appello avverso sentenza n. 479/2014 del Tribunale di Rovigo, che aveva respinto la loro domanda risarcitoria dei danni che sarebbero derivati dalla responsabilità di professionista dell’avvocato B.M.;

rilevato che degli intimati B.M., Ina Assitalia S.p.A. e P.S. solo gli ultimi due si sono difesi con rispettivo controricorso;

rilevato che sono state depositate memorie dai ricorrenti e dai controricorrenti, e che pure B.M. ha depositato una memoria datata 2 marzo 2017;

rilevato che deve preliminarmente darsi atto che depositando tale memoria B.M. non si è costituito, dal momento che la procura speciale risulta presente in calce alla memoria stessa, mentre, essendo il giudizio stato avviato con citazione notificata il 2 ottobre 2003, è applicabile ratione novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, norma che tassativamente indica gli atti su cui può essere apposta in calce o a margine la procura speciale, i quali per il giudizio dinanzi alla cassazione sono identificati nel ricorso e nel controricorso, onde la procura che non sia su questi ultimi apposta deve essere conferita nella forma di cui all’art. 83 c.p.c., comma 2 (S.U. 5 luglio 2004 n. 12265; Cass. sez. 2, ord. 28 agosto 2007 n. 18132): il che qui, appunto, non è stato effettuato;

rilevato, passando al contenuto del ricorso, che quest’ultimo si articola in tre motivi, tutti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il primo denunciante violazione degli artt. 348 bis, 675,678 e 669 octies c.p.c., il secondo violazione dell’art. 1175 c.c., art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., e il terzo denunciante violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c.; rilevato che tutti e tre i motivi sono stati formulati per ottenere la cassazione dell’ordinanza della corte territoriale con rinvio ad altro giudice per l’esame dell’impugnazione di merito proposta avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo;

rilevato che, come è stato eccepito dai controricorrenti, il ricorso è inammissibile perchè presentato esclusivamente avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., non essendo d’altronde il contenuto di nessuno dei suoi motivi riconducibile alle fattispecie evidenziate da S.U. 2 febbraio 2016 n. 1914 come quelle uniche idonee a rendere ammissibile l’impugnazione dinanzi al giudice di legittimità dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis, a mezzo di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7;

ritenuto che quindi il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna dai ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – a ciascuno dei due controricorrenti;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere a ciascuno dei due controricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3700, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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