Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16713 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14/4 SC A, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MALFATTO PORTE SAS in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ODINO LUIGI, MARONGIU GIANNI giusta delega

in calce;

– controricorrente –

e contro

SAN PAOLO RISCOSSIONI GENOVA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 15/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.n.c. (ora S.a.s.) E. M. Malfatto Porte impugnava nei confronti del Comune di Genova e della San Paolo Riscossioni Genova S.p.a., ora Gest Line S.p.a., la cartella di pagamento relativa alla TARSU per l’anno 2001, deducendo, oltre a vizi propri dell’atto impositivo, la carenza dei presupposti della pretesa tributaria, per essere state annullate dal T.A.R. della Liguria sia la deliberazione di determinazione della tariffa Tarsu per detta annualità, sia alcune modifiche al regolamento comunale.

La Commissione tributaria provinciale adita dichiarava inammissibile il ricorso.

LA Commissione tributaria regionale della Liguria, con la decisione specificata in epigrafe, previa declaratoria dell’ammissibilità del ricorso, pronunciando nel merito affermava che con le decisioni emesse dal T.A.R, divenute nel frattempo definitive, si era determinata una totale carenza di potere impositivo, che comportava l’illegittimità degli atti impugnati.

Avverso tale decisione il Comune di Genova propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi, cui resiste con controricorso la Malfatto Porte S.a.s., mentre la S.p.a. Gest Line non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune di Genova deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 70 e 72, con riferimento all’art. 69 del citato D.Lgs., nonchè vizio di motivazione, in relazione, evidentemente, all’art. 360 c.p.c, n. 3 e n. 5, ribadendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, nel senso che l’intervenuto annullamento in sede amministrativa della deliberazione della tariffa Tarsu avrebbe consentito la mera proposizione di una domanda relativa alla variazione dell’importo dell’ammontare della tassa e non la contestazione della sussistenza della pretesa impositiva.

Tale assunto non appare condivisibile, in quanto, trattandosi di cartella non preceduta dalla notifica di avviso di accertamento, deve ritenersi che essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa viene azionata nei confronti del contribuente, il quale, come risulta essersi verificato nella specie, doveva considerarsi legittimato a proporre (a prescindere dalla loro fondatezza o meno) censure inerenti non solo a “vizi propri della cartella”, ma anche alla legittimità della pretesa. Giova, in proposito, richiamare il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale costituisce il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell’Amministrazione, atteso che essa viene emessa salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell’interessato o di una rettifica da parte dell’ente locale – sulla base dell’iscrizione a ruolo per l’anno precedente, non avendo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, previsto alcun accertamento con cadenza annuale. Ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso la cartella, per ragioni inerenti alla liquidazione annuale del tributo, è in tali casi ammissibile, nè esso contrasta con la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 (Cass., 29 luglio 2009, n. 17602; Cass. 30 maggio 2002, n. 7951).

Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 70 e 72, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto la CTR non considerava che la tassa in questione andava comunque corrisposta anche in caso di annullamento degli atti amministrativi che ne determinavano l’ammontare per il 2002, e ciò in base alla tariffa precedente, scaturendo il relativo obbligo per la contribuente direttamente dalla legge oltre che dal servizio reso dall’ente pubblico, senza che l’annullamento degli atti amministrativi potesse comportare l’accoglimento “tout court” dell’appello della società la non corresponsione di alcun tributo.

Il motivo è fondato.

La Commissione tributaria regionale ha annullato la cartella, ritenendo che la sentenza del T.A.R., con cui gli atti amministrativi che disciplinavano l’ammontare della tariffa erano stati annullati, determinasse la caducazione dell’obbligo della corresponsione di qualsiasi tipo di imposta Tarsu a carico dell’appellante.

Tale tesi non può essere condivisa.

Invero la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe nei termini stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 79, comma 2, (e prorogati dapprima per effetto del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, art. 9, comma 2, convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 539, e della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 33, e successivamente, a seguito della trasformazione della tassa in tariffa disposta dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 47, per effetto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, e del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, art. 1, convertito in L. 25 marzo 1999, n. 75), come pure l’annullamento di esso e della delibera di attuazione, come nella specie, non comportano l’illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo quindi configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali di Genova. Ne consegue che la parte contribuente non è liberata da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando invece a trovare applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 cit., art. 69, comma 1, ultimo periodo, la tariffa precedentemente vigente (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8278; Cass., 11 dicembre 2009, n. 26103).

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che si atterrà ai principi sopra richiamati, provvedendo altresì alla regolazione delle spese processuali, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Cassazione, accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

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