Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16712 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24501-2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

B.E., T.F. personalmente e nella loro qualità

di Socie della E.D.T. Elaborazione Dati T. snc, elettivamente

domiciliate in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio

dell’avvocato VALERIO CIONI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI giusta delega in calce;

– resistenti con atto di costituzione in giudizio –

avverso la sentenza n. 72/2010 della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA,

depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega dell’Avvocato

PUOTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CIONI che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata il 25.5.2010 la CTR Toscana, rigettando l’appello del concessionario della riscossione Equitalia Cerit s.p.a., ha confermato la decisione che in primo grado, su ricorso di B.E. e T.F., già socie della E.D.T. Elaborazione Dati T. s.n.c., aveva annullato la cartella di pagamento relativa ad un debito IVA della società per l’anno 1989 in quanto la relativa pretesa doveva considerarsi prescritta.

La CTR, a conforto del pronunciato rigetto, ha rilevato che nella specie “la notifica della cartella di pagamento è avvenuta oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c)”; che la dichiarata “tardività è tale da resistere anche all’applicazione al caso concreto della norma transitoria di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis”; che a nulla vale nei confronti delle appellate “la data di notifica effettuata alla società”; e, infine, che è da condividersi l’intervenuta prescrizione del credito tributario per il trascorso del termine decennale di cui all’art. 2946, decorrente, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il credito diviene esigibile e cioè dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo”.

Avverso detta sentenza ricorre ora a questa Corte il concessionario svolgendo un unico motivo di impugnazione.

Si sono costituite ai soli fini della discussione le parti private.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, il concessionario assume ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la CTR è incorsa nella violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 145 c.p.c., poichè, fermo che “non può confondersi il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo con quello dell’esecutività del ruolo stesso” e fermo altresì che in materia di imposte dirette e di IVA il termine per la riscossione è quello decennale e ricorre dal momento in cui il ruolo è reso esecutivo e che la cartella è stata nella specie notificata alla società il 3.11.2000 e quindi alle odierne intimate il 17.7.2006, non è condivisibile il contrario assunto fatto valere dal giudice d’appello “secondo il quale la notifica effettuata alla società non possa considerarsi termine interruttivo della prescrizione nei confronti dei soci”.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Giova premettere che secondo una consolidata chiave di lettura – a cui rimanda la constatazione che nella specie le intimate sono state escusse in considerazione della responsabilità illimitata che compete loro in quanto socie della società debitrice – che fa leva sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 c.c. nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali – ivi comprese anche quelle che hanno fonte dalla legge e, quindi, anche di quelle tributarie – in quanto il debito della società è un debito dei soci (21763/15; 20704/14; 11228/07). La responsabilità di costoro per i debiti sociali, solidale tra essi, ancorchè sussidiaria per l’operatività ex parte o ex lege del beneficio della preventiva escussione, è, perciò, diretta, sicchè, riguardo ai debiti fiscali, “l’amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio – così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci -, e può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46 l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento, potendo il contribuente contestare, con l’impugnazione di questo atto, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa” (28361/13; 29625/08; 19188/06). Invero, come si è meglio precisato, “la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’art. 2291 c.c., comma 1, per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico di quest’ultima, all’esazione del debito, alla condizione, posta dall’art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, nè quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d’imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell’esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultimo periodo, impugnando congiuntamente gli atti presupposti” (10584/07).

2.4. Va per contro pure osservato che, secondo un’altrettanto consolidata interpretazione, è convinzione di questa Corte che “il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo” (24322/14; 22977/10; 2941/07).

2.5. Da questo sommario quadro di diritto si ricava la conclusione che, se il debito della società è un debito dei soci e che se non è perciò necessario che a questi ultimi sia notificato l’atto impositivo concernente un debito sociale, se esso sia stato notificato alla società, essendo bastevole ai fini della loro escussione la notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di mora, l’interruzione della prescrizione che, con la notifica della cartella di pagamento alla società, abbia avuto luogo nel termine decennale dell’art. 2935 decorrente dal momento in cui il pregresso atto impositivo sia divenuto definitivo. operi, per un altrettanto stabile indirizzo – che porta a dare applicazione in materia al principio dell’art. 1310 (22093/13) – anche nei confronti dei soci.

Sicchè volendo riassumere le fila di questo ragionamento con riferimento al caso che ne occupa è palese l’errore di impostazione compiuto dalla CTR, allorchè ha ritenuto prescritto il credito erariale nei confronti delle intimate sul rilievo che, essendo il credito divenuto definitivo nell’anno 1991 (così la narrativa della sentenza), la notificazione ad esse della cartella di pagamento con cui se ne reclamava la riscossione in data 17.7.2006 era tardiva, essendo avvenuta oltre il termine decennale di prescrizione. Il giudice d’appello, ragionando in questi termini, ha fatto invero mostra di ignorare manifestamente l’assetto che nell’ordinamento positivo delle società di persone assume il rapporto tra soci e società in relazione ai debiti sociali, prescindendo – ed in ciò incorrendo nel denunciato errore di diritto – dall’iniziale asserto secondo cui i debiti della società sono debiti dei soci e l’interruzione della prescrizione che abbia luogo nei confronti della prima – nella specie, pacificamente intervenuta il 3.11.2000 – è efficace anche nei confronti dei secondi, onde non è prescritto, come invece affermato nella specie, il credito erariale di cui si intimi, come qui, il pagamento a mezzo della notificazione dell’atto riscossivo in data 17.7.2006.

2.6. Nè a miglior supporto del dictum d’appello è invocabile l’intervenuta decadenza dalla pretesa, poichè le riflessioni formulate dalla CTR in ordine alla soggezione della specie alla disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), e all’ininfluenza su di essa della disciplina transitoria portata dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis convertito nella L. n. 156 del 2005 costituiscono un evidente fuor d’opera, laddove si abbia cura di ricordare – sul presupposto che nella specie la cartella impugnata faceva seguito ad un accertamento definitivo – come questa Corte ha del resto già precisato, che le disposizioni di cui alla norma da ultimo citata non si applicano in via analogica al caso della cartella emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo, “in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni, fondate su un’attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bismentre in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un’attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella indefinita soggezione temporale alla verifica del fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza” (26055/15; 1388/11; 6148/09); ed ancora che il novellato art. 25 D.P.R. 602/73, per il principio dell’efficacia della legge nel tempo di cui all’art. 11 preleggi, si applica alle sole cartelle notificate successivamente alla sua entrata in vigore, sicchè non è invocabile in relazione alla cartella che, come quella notificata alla società, sia stata notificata antecedentemente (così in motivazione 1848/14).

3. Il ricorso va dunque accolto e, cassata l’impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa a mente dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo.

4. Le spese possono essere compensate avuto riguardo all’intervenuta stabilizzazione del quadro interpretativo, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 106 del 2005, successivamente alla proposizione del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo e compensa integralmente le spese del presente giudizio e quelle dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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