Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16711 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8407-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 293/2012 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il contribuente D.M.A. ricorre contro la sentenza della CTR della Campania che ha rigettato l’appello dell’ufficio contro la sentenza della CTP di Benevento che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad irpef, irap ed iva 2005 con cui l’ufficio aveva rettificato il suo reddito a seguito del recupero a tassazione degli importi di due fatture passive del 2005, ma pagate nel 2006 e di altre fatture ritenute non inerenti all’attività professionale.

In particolare, la CTR riteneva che, in base al principio di cassa, le passività rappresentate dal pagamento degli assegni andassero imputate all’anno di consegna dell’assegno al prenditore e non all’anno di effettivo incasso, riteneva inerenti le spese relative alle altre fatture, e ravvisava compensi non dichiarati.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di tre motivi.

Si costituisce il contribuente con atto ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, dell’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe errato nel valutare la deducibilità nel 2005 dei costi rappresentati dagli assegni, essendosi basata su inammissibili dichiarazioni dei prenditori che hanno affermato di averli ricevuti nel 2005, per quanto gli assegni siano datati gennaio 2006.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Non è errato il principio di diritto espresso dalla CTR, secondo cui il momento rilevante cui imputare una spesa sostenuta con assegno bancario, ai fini della deducibilità per i lavoratori autonomi è, in base al principio di cassa, quello della consegna del titolo e non quello dell’effettivo incasso (risoluzione 138/e del 2009 per l’assegno circolare, ma il principio può ritenersi applicabile anche per l’assegno bancario). Il punto critico, oggetto del motivo di ricorso, è che, da quanto si comprende, il fatto che gli assegni siano stati consegnati nel 2005 la CTR deve averlo dedotto da dichiarazioni sostitutive di terzi, e gli assegni sono datati 2006, probabilmente perchè la data è stata apposta al momento dell’incasso.

L’ufficio quindi contesta l’utilizzo di questo tipo di prova. La questione è stata sollevata nel corso del giudizio, e non fin dal primo grado, perchè è sorta a seguito delle pronunce dei gradi di merito, ed anche perchè dalla stessa sentenza della CTR emerge che proprio il contribuente ha prodotto queste dichiarazioni solo in corso di giudizio con memorie.

La giurisprudenza sulle dichiarazioni sostitutive nel processo tributario o le esclude (sez. V, n. 32568 del 2019), oppure ammette la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (come appunto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), precisando tuttavia che esse “hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti” (sez. V, n. 21304 del 2013).

Ora, la CTR non si sofferma in alcun modo su questa problematica, dando conto di questi dubbi della giurisprudenza, ma dal tenore della sentenza si comprende che, sostanzialmente, le considera ammesse come prove piene, e in tal senso non fa corretta applicazione del principio sul valore probatorio di tali dichiarazioni.

La CTR applica una sorta di principio di non contestazione, affermando che l’ufficio dopo la produzione delle dichiarazioni in primo grado non aveva eccepito alcunchè. Tuttavia, ritiene il collegio che, nel momento in cui l’ufficio ha sempre sostenuto che le somme non erano deducibili nel 2005 (essendovi la prova che erano stati incassati, e quindi si dovrebbe ritenere anche emessi e consegnati nel 2006), in questa tesi rientri, in senso lato, anche una contestazione a tutto ciò che, seppure prodotto in corso di causa, tende a voler dimostrare il contrario.

A questi fini, allora, la CTR avrebbe dovuto scrutinare a fondo il valore delle dichiarazioni di terzo contenute in atti sostitutivi di notorietà, sulla base del principio per cui l’inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario non comporta l’inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi (sez. V n. 6946 del 2015) sia raccolte dall’amministrazione procedente nella fase procedimentale, ma anche contenute in dichiarazioni sostitutive, per quanto alle stesse non debba essere riconosciuto valore probatorio pieno, rappresentando, piuttosto, un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti. (sez. V, n. 27173 del 2011, sez. V, n. 18772 del 2014, sez. V, n. 21304 del 2013).

Non viene meno, infatti, in capo al giudice tributario il potere-dovere di valutarne l’attendibilità, comportando il principio della libera valutazione delle prove l’obbligo di confrontare le propalazioni raccolte e di valutare la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali altri elementi acquisiti, per poi impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo (sez. V, n. 5340 del 2020, sez. V, n. 5589 del 2021).

Per contro, la giurisprudenza che esclude in radice qualunque valore probatorio alle dichiarazioni di terzi nel giudizio tributario deve confrontarsi, ad avviso del collegio, con i principi espressi in sede sovranazionale in materia di contraddittorio, anche nel giudizio tributario, tali per cui “l’assenza di pubblica udienza o il divieto di prova testimoniale nel processo tributario sono compatibili con il principio del giusto processo solo se da siffatti divieti non deriva un grave pregiudizio della posizione processuale del ricorrente sul piano probatorio non altrimenti rimediabile” (Corte EDU 23 novembre 2006, ricorso n. 73053/0143, Jussilla contro Finlandia, e 12 luglio 2001, Ferrazzini contro Italia).

Il primo motivo va quindi accolto nei termini suddetti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR della Campania per nuovo esame sul punto alla luce del sopra esposto principio.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 127 e dell’art. 53 Cost., violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe erroneamente interpretato il principio di cassa.

Con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I compensi andavano imputati all’anno 2005 perchè sono stati percepiti dal contribuente in tale anno, e non al 2004, come ritenuto dalla CTR, sulla base della data di emissione delle fatture.

I motivi possono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del primo, dipendendo logicamente dalla soluzione della questione cui si riferisce quest’ultimo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Campania anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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