Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16711 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10941-2010 proposto da:

IMPRESA IEDA COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/B

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2009 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 05/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PACE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5.5.2009 la CTR Lombardia, rigettando l’appello dell’impresa IEDA-Costruzioni Edilizie s.r.l, ha confermato la decisione che in primo grado aveva riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento a mezzo del quale l’ufficio di Milano (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, rettificando le dichiarazioni reddituali della parte per l’anno 2004, aveva provveduto, tra l’altro, a recuperare a tassazione i corrispettivi non dichiarati da essa ritratti dalla vendita di alcuni immobili ed aveva applicato le conseguenti sanzioni. Respingendo il gravame, il giudice d’appello, preso atto che l’operato recupero era basato sulle dichiarazioni rilasciate dagli acquirenti ai verificatori, ha ritenuto che dette dichiarazioni “rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza a art. 2729, essendo supportate dai riscontri bancari descritti nel processo verbale e dalla particolare affidabilità delle dichiarazioni del terzo”, onde l’accertamento basato su di esse è legittimo e giustifica la maggior determinazione dei ricavi.

Parimenti nessuna censura l’impugnata decisione merita riguardo alle sanzioni risultando “legittima la determinazione delle stesse nella misura del minimo edittale, con l’eventuale applicazione del carico giuridico”.

Avverso detta sentenza insorge ora la parte e ne chiede la cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati pure con memoria ex art. 378 c.p.c., a cui resiste l’erario con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la IEDA censura l’impugnata sentenza per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto essa, pronunciandosi nei riferiti termini, viola gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, atteso che le dichiarazioni dei terzi assunte a fondamento della ravvisata legittimità del rilievo “non sono idonee da sole a provare l’esistenza di maggiori ricavi risultando dette dichiarazioni prive di ulteriore riscontro nel contesto probatorio degli atti”, segnatamente perchè non risultano suffragate da alcuna conforme documentazione bancaria o contabile (primo motivo); e viola il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 atteso che “l’ufficio non ha provato l’esistenza di concreti elementi fattuali e che tali non possono essere considerati le dichiarazioni rese dai terzi e i documenti esibiti ma non allegati al processo verbale di constatazione”, posto che alle prime non si può attribuire alcuna portata confessoria e che dai secondi non consta alcun versamento in nero (secondo motivo).

2.2. Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferiscono al medesimo tema di giudizio – sono infondati.

2.3. E’ invero convinzione stabilmente invalsa nella giurisprudenza di questa Corte che “nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice” (8196/15; 20930/14; 8369/13).

Come, peraltro, non ha mancato di sottolineare il giudice delle leggi (Corte Cost. 18/00) – allorchè ha ricordato che “il valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione finanziaria nella fase dell’accertamento è, infatti, solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione” – e come pure traspare dalla massima appena trascritta l’idoneità probatoria delle dichiarazioni dei terzi a suffragare la legittimità dell’accertamento in rettifica che su di esse venga a fondarsi a mente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, risulta di regola apprezzabile solo nell’ambito di un ragionamento inferenziale che ne faccia materia di ponderazione nel concorso di ulteriori elementi di giudizio, a meno che non diano esse stesse vita, per qualità e quantità di indicazioni significative, ad un quadro circostanziale sussumibile per gravità, precisione e concordanza nello schema della prova presuntiva (9402/07); le dichiarazioni dei terzi – nel concorso di particolari circostanze che possono fare leva sul loro contenuto intrinseco ovvero sull’attendibilità dei riscontri offerti -, si è infatti precisato, possono talora rivestire i caratteri delle presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria (9876/11). Il che accade, in particolare, come questa Corte ha già avuto occasione di notare con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, per le dichiarazioni rilasciate in relazione ad un contratto di compravendita di un immobile, che ben possono essere utilizzate per l’accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 8 bis richiamato dall’art. 39, comma 1, lett. d) stesso atto normativo, avuto riguardo alla posizione di fatto che i predetti soggetti abbiano assunto nella fase di formazione del contratto ed alla conoscenza che quindi essi abbiano potuto acquisire dei relativi elementi (16845/08).

2.4. Da ciò discende che nessun addebito può muoversi alla sentenza impugnata laddove questa – pur se, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non ha affatto mostrato di astenersi dalla disamina degli ulteriori elementi probatori raccolti dai verbalizzanti in forma di riscontro cartolare delle dichiarazioni rese dai terzi, come si evince dal richiamo sul punto al p.v.c. – ha inteso riconoscere la legittimità dell’atto impositivo opposto dalla IEDA in forza del convergente concorso delle dichiarazioni indiziare rilasciate dai singoli acquirenti degli appartamenti da essa venduti, che, come riporta la stessa ricorrente trascrivendone il testuale tenore, risultano tutte univocamente orientate nel senso di attestare l’avvenuta percezione da parte della contribuente di corrispettivi non fatturati oggetto dell’operato recupero.

3.1. Il terzo motivo di ricorso argomenta a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio di insufficiente motivazione in quanto questi nel rigettare l’appello “ha omesso di valutare le dichiarazioni allegate al processo verbale e i riscontri meramente descritti ma non costituiti da supporti documentali”.

3.2. Premesso che il vizio in parola implica un obiettivo difetto nello sviluppo logico della argomentazione posta a fondamento della decisione, difetto che – rilevando come “errore sul fatto” – trova genesi nella omessa od inesatta rilevazione e valutazione delle prove acquisite al giudizio, con inevitabili riflessi sulla esatta comprensione e ricostruzione della fattispecie concreta da sussumere nello schema normativo astratto dal quale viene desunta la regula iuris che disciplina il rapporto controverso, nella specie esso è del tutto insussistente.

Invero il ragionamento decisionale sviluppato nell’occasione dal giudice d’appello muove, sul filo dei principi di diritto che si sono richiamati all’atto di rigettare il primo ed il secondo motivo di ricorso, dalla constatazione che un numero considerevole di acquirenti – ben 51, come riporta lo stesso ricorso, trascrivendone peraltro anche le dichiarazioni – aveva dichiarato ai verificatori che, oltre al prezzo indicato a rogito o risultante dalla fattura, somme aggiuntive, di vario ammontare in relazione alle caratteristiche del cespite acquistato, erano state pretese dalla ricorrente e, rinvenendo in ciò la fonte di una presunzione in grado di giustificare il recupero dei ricavi evasi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, ha perciò riconosciuto e confermato la legittimità dell’atto impugnato.

3.3 In tal modo il giudice d’appello ha mostrato di pervenire alla censurata conclusione attraverso un percorso logico-argomentativo che si snoda in modo del tutto lineare e conseguente rispetto alle premesse fattuali oggetto di considerazione e che non fa registrare nessuna anomalia nel suo svolgimento in grado di evidenziare la sussistenza di un errore motivazionale.

In particolare non è fonte di ciò il fatto che altri acquirenti, parimenti escussi dai verificatori, abbiano confermato “il prezzo” dichiarato o il fatto che le dichiarazioni discordanti valorizzate dall’amministrazione non trovino riscontro nella contabilità sociale, la prima obiezione, afferendo ad un aspetto di fatto che compete solo al giudice di merito valutare nella sua rilevanza decisionale e che non dà vita perciò ad alcun vizio logico suscettibile di giudizio in questa sede, la seconda condividendo la medesima natura, oltre ad essere priva di concludenza probatoria, come già ritenuto da questa Corte (3573/10).

4.1. Con il quarto motivo di ricorso, la IEDA impugna per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il capo della decisione in scrutinio in punto di sanzioni, che a suo giudizio contrasta con i principi codificati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, a tenore del quale “nella determinazione della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, dall’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenza, nonchè della personalità dell’autore della violazione e delle sue condizioni economiche e sociali”, nella specie violati poichè il provvedimento sanzionatorio adottato in concreto non risulta motivato.

4.2. Il motivo è infondato.

Consta invero dal ricorso, nonchè dalla sentenza che la sanzione è stata irrogata nelle specie nel minimo, sicchè, essendo il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1 – laddove raccomanda che nel modulare il trattamento sanzionatorio delle violazioni tributarie si guardi alla gravità della violazione e si consideri il profilo del trasgressore – dettato in funzione di regolare l’esercizio della potestà sanzionatoria tra il minimo ed il massimo edittale in modo da rendere la sanzione applicata appropriata alla violazione accertata, va da sè che la ricorrente non ha nessun interesse a dolersi dell’asserita violazione dell’obbligo motivazionale lamentata con il motivo, in quanto, incontestata la sussistenza dell’illecito, la sanzione è stata applicata nella specie nel minimo e non avrebbe potuto essere applicata, anche qualora si fosse dato corso all’adempimento valutativo pronosticato dalla norma in indirizzo, in misura inferiore a quella concretamene adottata.

4. Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 13300,00= oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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