Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16711 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.06/07/2017),  n. 16711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2936-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3987/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 3987/17/2014, depositata in data 22/12/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per maggiori IRPEF, ILOR ed IVA dovute in relazione agli anni d’imposta 1991 e 1992 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (per la parte rimasta in contestazione, a seguito di sgravio parziale da parte dell’Amministrazione finanziaria).

In particolare, i giudici della C.T.R. hanno dichiarata inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, per invalidità della notifica dell’atto di appello, atteso che nell’avviso di ricevimento era indicato il solo domiciliatario e non anche il contribuente, il quale non si era costituita in giudizio.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto a redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, a violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 113 disp. att. c.p.c., nonchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54, poichè la pronuncia della C.T.R. si rivela affetta da vizio di motivazione, configurabile nella duplice veste di difetto assoluto ovvero di motivazione apparente, posto che in sentenza non risultano affatto illustrate le argomentazioni giuridiche che consentono di affermare l’inesistenza della notifica dell’atto di appello e, conseguentemente, l’inammissibilità del gravarne medesimo.

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendò, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia” percepibile il fondamento della decisione” perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (nella specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)”.

Nella fattispecie de qua, invero, la C.T.R. ha espresso, sia pur succintamente, le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione, non potendo conseguentemente prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullità della pronuncia medesima.

3. Con il secondo motivo a ricorrente lamenta, inoltre, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, art. 17, art. 20, commi 1 e 2, art. 53, comma 2, nonchè degli artt. 291 e 350 c.p.c. (in relazione all’art, 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.), avendo i giudici del gravame ritenuto inammissibile l’appello a fronte di una mera irregolarità della notifica, effettuata comunque all’indirizzo del difensore domiciliatario del contribuente, sanabile con la rinnovazione della notifica.

4. La seconda censura è fondata.

Questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 15905/2016) che “nella notifica a mezzo posta, ove il plico indichi come destinatario il domiciliatario e non il domiciliato, si ha mera irregolarità e non nullità, giacchè il plico deve comunque pervenire nella mani del domiciliatario, che dall’esame del contenuto individua quale sia il destinatario della notifica, tra le persone presso di lui domiciliate”.

Questa Corte aveva già precisato (Cass. 6805/2001; Cass. 1985/2017) che “ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l’intero contenuto dell’atto a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell’atto”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo, va cessata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto al primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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