Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16710 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6372/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TECNOCOSTRUZIONI SNC DI B. E C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1636/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate di Reggio Emilia notificava alla società Tecnocostruzioni s.n.c. di B. e C. s.n.c. un avviso di accertamento relativo all’anno 2004 per la ripresa a tassazione di IRES,IVA e IRAP.

La società contribuente impugnava l’avviso innanzi al giudice di primo grado, che respingeva il ricorso con sentenza confermata in appello dalla CTR dell’Emilia Romagna.

Avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale non è seguita la costituzione della parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7, è manifestamente fondato.

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”. Orbene, la CTR ha omesso di ponderare la circostanza fattuale che l’accertamento non era stato compiuto con accesso presso i locali della parte contribuente, come dedotto dall’ufficio, invece ritenendo che l’ufficio, per rispettare l’obbligo del contraddittorio, avrebbe dovuto dimostrare le ragioni di urgenza previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Quanto invece al tributo IVA pure oggetto di ripresa a tassazione, la CTR avrebbe dovuto verificare che la parte contribuente aveva comunque assolto all’onere della c.d. prova di resistenza al quale si è fatto sopra cenno al fine di ritenere o meno fondata la dedotta nullità dell’accertamento per omesso contraddittorio.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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