Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1671 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1671 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 19242-2017 proposto da:
ORZAN SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente contro
SEAV – SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI VENEZIA SRL,
EQUITALIA NORD SPA, poi EQUITALIA SERVIZIO DI
RISCOSSIONI SPA, ed ora AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, FALLIMENTO SEAV;

intimati

avverso la sentenza n. 13766/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/05/2017;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.

Rilevato che:
con ordinanza 31 maggio 2017, n. 13766, questa Corte ha respinto il

contro il (curatore del) fallimento della medesima società ed Equitalia
Nord s.p.a., condannando la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in f, 5.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 °/0, agli esborsi di 200,00 e agli
accessori di legge in favore della controricorrente Equitalia Nord s.p.a.;
l’avv. Sergio Orzan, difensore della controricorrente predetta, ha
proposto istanza di correzione della sentenza nella parte in cui, per
mero errore materiale, ha omesso di provvedere sulla istanza di
distrazione delle spese processuali in favore di esso difensore
dichiaratosi antistatario;
le parti intimate non hanno svolto difese.

Considerato che:
il ricorso è ammissibile (Cass. Sez. Un. 16037/2010) e altresì fondato,
trovando la lamentata omissione riscontro in atti, con la conseguenza
che il dispositivo della richiamata ordinanza va rettificato in
conformità della richiesta di parte ricorrente;
nella procedura di correzione di errore materiale non vi è luogo a
provvedere sulle spese.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la rettifica del dispositivo
dell’ordinanza di questa Corte 31 maggio 2017, n. 13766 mediante
l’aggiunta in fine al medesimo, dopo le parole: «accessori di legge»,

Ric. 2017 n, 19242 sez. M1 – ud_ 07-11-2017

ricorso proposto da SEAV Servizi Ecologici Ambientali Venezia s.r.l.

delle parole: «, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv.
Sergio Orzan».
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre

2017

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