Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1671 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 21333/13) proposto da:

Z.D., (c.f.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Gianguido Porcacchia e, in via congiunta e disgiunta, dall’avv.

Benedetto Ricciardi, giusta procura in calce al ricorso;

elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini 13, presso

lo studio dell’avv. Porcacchia;

– ricorrente –

contro

Avv. T.G., (c.f.: (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2013 del Tribunale di Piacenza, deliberata

e depositata il 7 febbraio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr.

Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

p.1 – Z.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 104/2013 del Tribunale di Piacenza, resa il 7 febbraio 2013 con la quale è stato respinto l’appello principale di Z.D. (in realtà: D.) avverso la sentenza non definitiva n. 104/2009 e quella definitiva n. 12/2001, rese dal Giudice di Pace di Bettola con le quali si era ritenuto il predetto appellante, soggetto conferente incarico professionale in favore dell’avv. T.G. – in detto procedimento assumente la veste di appellato incidentale – che in primo grado aveva agito contro il predetto Z. per il pagamento di prestazioni professionali di assistenza, secondo l’assunto condiviso dal giudice dell’appello, con riferimento ad obblighi di cancellazione di ipoteca assunti al fine di estinguere una procedura esecutiva iniziata nei confronti del padre del ricorrente, Z.V..

p.2 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto, il giudice di secondo grado, provato il conferimento dell’incarico professionale da parte di Z.D., mentre l’unico contatto che costui avrebbe avuto con l’avvocato, in precedenza officiato dal genitore, sarebbe consistito nella contestazione del fatto che, a distanza di anni dall’estinzione della procedura esecutiva, ancora non fossero state cancellate le iscrizioni pregiudizievoli; contesta altresì il ricorrente che potessero trarsi elementi di giudizio circa una prova “documentale” del conferimento del limitato incarico di cui s’è detto, dalla ostensione di un certificato ipocatastale al momento dell’incontro del ricorrente nello studio del professionista, utilizzato, a suo dire, solo per la contestazione di cui s’è detto. Ribadisce altresì parte ricorrente la conferenza di altre circostanze di fatto di cui è accenno in sentenza (relativi ad una transazione intervenuta tra il genitore ed i creditori procedenti, al fine di dedurne un’ assenza di responsabilità del legale nella cancellazione delle formalità pregiudizievoli) ma che si appalesano di impossibile inquadramento storico e logico nell’ambito dei motivi di appello, non riportati, questi ultimi, relativamente al profilo in esame, nè nella gravata decisione nè nel ricorso.

p.3 – Con il secondo motivo la stessa violazione di legge è posta a critica del fatto che il giudice dell’appello non avrebbe preso in esame il secondo motivo del gravame di merito relativo alla mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle emergenze di causa, delle quali peraltro non si fa specifica menzione.

p. 4 – I motivi sono inammissibili perchè la mancata indicazione dell’oggetto specifico della domanda dell’avv. T.; delle difese svolte in primo grado; della decisione del giudice di pace; del contenuto dell’appello, non rendono comprensibile la vicenda processuale e dunque determinano l’impossibilità per la Corte di stabilire un collegamento logico tra le critiche contenute nel ricorso e la decisione – del tutto carente sul piano espositivo anch’essa –

p. 5 – Nulla per le spese, non avendo svolto difese la parte intimata. Sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per porre a carico della parte ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma l bis del citato D.P.R..

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Ha collaborato alla stesura della sentenza l’Assistente di Studio Dr. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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