Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16709 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1567/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/10/2005 R.G.N. 1389/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3868/ 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigettava la domanda proposta da R.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal (OMISSIS), ex art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate oltre accessori.

Avverso la detta sentenza il R. proponeva appello chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.

Con sentenza depositata il 19-10-2005 la Corte di Appello di Salerno in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto de quo, dichiarava il relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava la società al pagamento, in favore dell’appellante, delle retribuzioni nella misura contrattualmente dovuta a decorrere dal 1-11-2003 (data di notifica del ricorso introduttivo) e fino alla ricostituzione del rapporto, oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.

Il R. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., art. 100 c.p.c., e vizio di motivazione, censura, sotto vari profili, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

Il motivo è infondato.

Sul punto la Corte d’Appello in particolare ha affermato che “la società appellata si è limitata a dedurre le mere circostanze del decorso del tempo e dell’accettazione senza riserve del trattamento di fine rapporto ed ha poi richiesto accertamenti d’ufficio sulla posizione lavorativa del ricorrente nel periodo intercorso tra la data di cessazione del rapporto e quella di azionamento della pretesa. Deve, pertanto, ritenersi che non abbia assolto l’onere che le incombeva di provare gli elementi dai quali desumere l’esistenza del dedotto mutuo consenso”.

Tale decisione risulta congruamente motivata e conforme al principio più volte affermato da questa Corte in base al quale, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Peraltro, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23, degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione, in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto limitata temporalmente, anche dalle stesse parti collettive, la efficacia dell’accordo 25-9- 97, in base ai successivi accordi attuativi, dei quali sostiene la natura meramente ricognitiva.

Anche tale motivo è infondato.

Sul punto osserva il Collegio che la Corte di merito, dopo aver esaminato il testo degli accordi collettivi intercorsi in materia, ha attribuito rilievo decisivo in particolare alla considerazione che:

“la legittimità del contratto a termine dedotto in giudizio deve escludersi siccome stipulato dopo il termine del 30-4-1998 e, quindi, fuori dell’area della deroga”.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua (stipulato “per esigenze eccezionali” in data successiva al 30-4-1998).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., in sostanza lamenta che la Corte d’Appello “non ha svolto alcun tipo di verifica” in ordine alla messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e non ha tenuto conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La Corte di Appello, ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora “rinvenibile nella notifica del ricorso del giudizio di primo grado avvenuta l’1-11- 2003”.

Tale accertamento, prettamente di fatto ed inerente la interpretazione della domanda, riservato al giudice del merito, è stato, quindi, effettuato dalla Corte territoriale in conformità con l’indirizzo più volte dettato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 13-4-2007 n. 8903) e risulta altresì congniamente motivato.

Del resto la censura della società appare del tutto generica e peraltro anche inconferente, in quanto, contestando la valenza di atto di messa in mora della comunicazione dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, non tiene conto che la decisione in realtà ha configurato tale atto nella notifica del ricorso introduttivo.

Parimenti, poi, del tutto generica e priva di autosufficienza è la censura relativa all’aliunde perceptum.

Anche al riguardo la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8- 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099-).

Nè è censurabile il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (dei modelli 101 e 740) avanzata, del tutto genericamente, dalla società in quanto “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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