Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16709 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6017-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SMAI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOVAGLIERI 185, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI TEODORO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SEBASTIANO TEODORO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2009 della COMM.TRIB.REG della SICILIA

SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto, accoglimento del 2

motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza della Sezione staccata di Siracusa della CTR Sicilia che, respingendone l’appello, ha confermato la decisione che in primo grado aveva dichiarato illegittima la cartella di pagamento notificata alla contribuente a fronte di omessi versamenti relativi agli anni ‘91 e ‘92 e dell’indebita utilizzazione di un credito di imposta negli anni 2001 e 2002.

La CTR ha ritenuto di dover confermare il pronunciamento del primo giudice sul rilievo, quanto agli omessi versamenti, della tardiva notifica della cartella nei termini previsti dalla L. n. 156 del 2001, art. 1 dal momento che, afferendo essa a contribuente domiciliato nell’area colpita dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, tenuto conto delle successive proroghe dei termini di versamento e del fatto che la parte non aveva inteso valersi dell’ulteriore proroga prevista a seguito di apposita istanza di rateizzazione ai sensi del D.L. n. 244 del 1995, art. 25, comma 3, la regolarizzazione del debito sarebbe dovuta avvenire entro la il 31.7.1996, sicchè alla data del 1.1.2001 di entrata in vigore della sanatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 138 non essendosi la parte avvalsa della proroga anzidetta, “la pretesa fiscale era già certa, liquida ed esigibile entro e non oltre il 31.12.2001” (scadenza del quinquennio dal termine del 31.7.1996), con la conseguente decadenza dall’azione accertatrice dell’A.F., non essendo stata essa esercitata entro il 31.12.2001, e della tardiva notifica della cartella avvenuta nella specie il 4.6.2006.

Parimenti infondata andava pure giudicata, ad avviso del decidente d’appello. la pretesa in punto di credito di imposta, “essendo pacifico in atti” che la parte “ancor prima della notifica della cartella esattoriale avesse provveduto a presentare istanza di condono tombale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.

Il mezzo erariale oggi proposto si vale di due motivi di ricorso, ai quali replica la parte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente al capo della decisione in punto di tempestività dell’azione accertatrice, l’errore di diritto in cui è incorsa la CTR nell’applicare il D.L. n. 244 del 1995, art. 25, L. n. 388 del 2000, art. 38 ed D.L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis, posto che, al contrario di quanto da essa statuito – che aveva escluso l’applicabilità della proroga disposta dalla L. n. 388 del 2000, art. 138 – la norma, entrata in vigore il 1 gennaio 2001 “era certamente applicabile al caso di specie” ove si consideri che a quella data era ancora pendente il termine per l’iscrizione a molo decorrente dal quinto anno successivo a quello fissato dal citato art. 25 nel 30.11.1995, di modo che, prevedendo essa al comma 1 che il versamento avesse luogo entro il 31.12.2002 ovvero al comma 2 – che regolava il beneficio della rateazione in dodici rate semestrali – entro il 15.6.2008, il termine della sospensione della riscossione viene ancorato a tale ultima scadenza ed il termine per il recupero delle somme non versate, giusta il dettato del comma 3, è stabilito nel 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata ovvero nel 31.12.2009. E’ perciò conseguentemente “tempestiva la notifica della cartella effettuata il 4.5.2006 entro il termine finale per la riscossione fissato al 31 dicembre 2009”.

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire – sul filo della constatazione che la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 1, consentendo ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le province siciliane di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 ed il 16 dicembre 1990 di regolarizzare la propria posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 entro il 15 dicembre 2002, non ha inteso prorogare il termine entro cui deve essere emesso, dall’ufficio, l’atto impositivo (956/14) – che “il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma l della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate” (7274/14).

Non è perciò condivisibile l’argomento fatto valere dalla difesa erariale che sostiene che alla stregua di tale disciplina il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai contribuente coinvolti dal sisma siciliano del 1990 sarebbe stato prorogato fino al 31 dicembre dell’anno (2009) successivo alla scadenza (15.6.08) dell’ultima delle dodici rate semestrali decorrenti dal 15.12.2000 previste dal comma 2 della norma in esame, poichè, come si è precisato, la disposizione di cui al comma 3 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo e non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15.12.2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, sicchè tale disposizione non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15.12.2002 l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione, come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito in base ad un’applicazione retroattiva del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, conformemente del resto al consolidato orientamento al riguardo espresso da questa Corte (16074/14).

3.1. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente censura a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errore di diritto in cui il decidente d’appello, circa il capo della decisione afferente al recupero del credito di imposta, è incorso nel dare applicazione alla L. n. 289 del 2000, art. 9 atteso che, contrariamente a quanto con esso statuito, “non è utilizzabile l’istituto previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 in quanto la definizione prevista da tale norma (condono tombale) non spiega effetti sui crediti d’imposta utilizzati dai contribuenti perchè commisurati a presupposti che non hanno alcuna relazione con la base imponibile”.

3.2. Il motivo è fondato.

La Corte, nel solco di quanto già affermato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 340/05), ha reiteratamente affermato, in relazione alla fattispecie disciplinata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 che il condono “elide i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui suoi eventuali crediti fiscali, dovendo la previsione del comma 9 del citato articolo secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate”, interpretarsi nel senso che tale definizione non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente” (2597/14; 17749/13; 375/09).

Ne consegue che l’affermazione contenuta nella sentenza in disamina, secondo cui “il rilievo è infondato”, essendo pacifico in atti che la società appellata “ancor prima della notifica della cartella esattoriale” avesse provveduto a presentare istanza di condono tombale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 è intrinsecamente errata e va quindi debitamente cassata.

4. Va quindi respinto il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo e la sentenza impugnata andrà perciò cassata nei limiti del motivo accolto.

Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo limitatamente al motivo accolto.

5. Le spese possono essere compensate in ragione della soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo nei limiti del motivo accolto; compensa integralmente le spese del presente giudizio e quelle dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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