Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16709 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5868/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso GIANFRANCO ANGELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/0.V2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Umbria indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico di B.A. sulla base di una verifica redditometrica relativa agli anni 2006 e 2007, ritenendo l’assenza di contraddittorio endoprocedimentale.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 22.

Il motivo di censura è fondato, tenuto conto dei principi espressi da questa Corte, a tenore dei quali in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, non applicabile, però, al caso di specie – relativo a pretese fiscali anteriori al periodo d’imposta 2009 (segnatamente relative all’anno 2007) – per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale – cfr. Cass. n. 11283/2016.

A detti principi non si è attenuto il giudice di merito, che ha invece ritenuto anche per l’accertamento redditometrico risalente all’anno in contestazione l’obbligo di contraddittorio preventivo.

Le superiori considerazioni, fondate su giurisprudenza consolidata di questa Corte, superano i rilievi difensivi espressi dalla difesa della controricorrente, risultando vieppiù corroborati da quanto di recente ritenuto dalle S.U. con la sentenza n. 24823/2015 anche con specifico riferimento agli accertamenti redditometrici.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Umbria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Umbria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio ‘172017

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