Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16709 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/08/2020), n.16709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21363-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

P.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PALLINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRANCO SCARPELLI, MONICA ROTA, DAVIDE DARIO BONSIGNORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza o. 192/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/04/2015 R.G.N. 1011/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 3227/2007 il Tribunale di Milano dichiarava l’inefficacia della cessione da Telecom Italia s.p.a. a Telepost s.p.a. del ramo d’azienda cui erano addetti C.G., Ca.Ca.It.Ol., P.C.G. e G.C. e condannava la cedente a ripristinarne i rapporti di lavoro. Telecom Italia non ottemperava all’ordine malgrado la formale offerta delle prestazioni ed i lavoratori, che continuavano a lavorare per la società cessionaria, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Milano decreti ingiuntivi con i quali si intimava a Telecom il pagamento delle retribuzioni da loro maturate dalla data di cessione dei contratti di lavoro sino alla domanda. L’opposizione proposta avverso tali decreti ingiuntivi veniva rigettata dal Tribunale di Milano e così dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 14.12.2012. Ad avviso della Corte a seguito della sentenza con cui viene dichiarata l’illegittimità del trasferimento d’azienda con i connessi rapporti di lavoro, questi dovevano intendersi ricostituiti ex tunc alle dipendenze del cedente, con conseguente diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla sentenza medesima ed alla messa a disposizione della prestazione. Non poteva accedersi alla tesi dell’avvenuta risoluzione del rapporto in quanto i lavoratori avevano accettato la risoluzione del rapporto con la cessionaria ed avevano percepito l’indennità di mobilità in quanto tale ragionamento presupponeva una valida cessione del ramo d’azienda già esclusa. Inoltre l’indennità di mobilità, posta la natura previdenziale non retributiva di tale trattamento non poteva neppure essere sottratta alle some dovute. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi. Ha resistito il P. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 2112 e 2126 c.c., deducendo che il lavoratore P. aveva accettato la collocazione in mobilità da parte della società Telepost, riconoscendolo come vero datore di lavoro e comunque facendo cessare il rapporto da intendersi unico.

Con secondo motivo deduce l’omesso esame di un punto decisivo e cioè che il lavoratore aveva accettato la sua messa in mobilità da parte della Telepost.

Con terzo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206,1207 e 1223 c.c.”, e ribadisce che il diritto alla retribuzione è collegato allo svolgimento della prestazione, mentre qualora questa non venga richiesta e resa il lavoratore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno, con detrazione dell’aliunde perceptum.

Il ricorso è infondato.

Deve infatti richiamarsi il recente principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione di aliunde percepta.

Come recentemente affermato da questa Corte: “in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass. n. 29092 /19).

In sostanza il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, cfr. Cass. 29092/2019.

Non può dunque più condividersi l’orientamento, invocato dalla ricorrente, secondo cui il diritto al risarcimento del danno (e tanto più il diritto alla retribuzione) in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l’estinzione dell’unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l’impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest’ultima un verbale di messa in mobilità (Cass. n. 6755/15).

Il ricorso va dunque rigettato. Il recentissimo consolidamento del nuovo corso di legittimità consiglia la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA