Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16709 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16709 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA

U

sul ricorso 22617-2011 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
Salaria n. 1027, presso l’Ufficio Direzione Area affari legali e societari
dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avv. Tiziana Sborchia per procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
CHERUBINI FRANCESCO;

– intimato avverso le sentenze pronunziate dalla Corte d’appello di Roma in causa n.
7921/03 r.g. lav., recanti il n. 5513/08 depositata il 20.11.08 (non definitiva) e
5797/10 (definitiva) depositata in data 20.09.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
11.04.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino
Fucci.

35G)

Data pubblicazione: 03/07/2013

Ritenuto fatto e diritto

32. IPZS spa c. Cherubini Francesco (R.G. 22617/11)

2

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma Cherubini Francesco
conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), di cui
era stato dipendente, per ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.)
e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), degli importi di tredicesima e
quattordicesima mensilità, nonché della retribuzione del periodo feriale, con
inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario
continuativo.
2.- L’Istituto chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che
l’accordo aziendale 22.6.74 e la contrattazione collettiva impedivano il
computo del compenso per lavoro straordinario, proponendo riconvenzionale
per ottenere la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto con
quanto già corrisposto in adempimento del detto accordo aziendale.
3.- Accolta la domanda principale solo per il ricalcolo del t.f.r. con
riferimento allo straordinario del 1990 e rigettata la riconvenzionale, proposto
appello principale dal lavoratore, la Corte di appello di Roma con sentenza
non definitiva 20.11.08 accoglieva l’impugnazione accogliendo la domanda
nella sua integralità e disponendo il prosieguo del giudizio per la
quantificazione delle differenze spettanti. La stessa Corte con sentenza
definitiva del 20.09.10 determinava in complessivi € 1.528,65 le differenze
spettanti per i.d.a., t.f.r., 13^ e 14^ mensilità.
4.- Queste sentenze sono state impugnate per cassazione dalla s.p.a.
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, succeduta all’IPZS. Non ha svolto
attività difensiva Cherubini. Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis
c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale
ed è stata notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione
della adunanza della camera di consiglio.
5.- Parte ricorrente, premesso che il ricorso concerne due questioni
separate, e cioè il diritto all’inserimento del compenso per il lavoro
straordinario nella base di calcolo (a) del trattamento di fine rapporto e (b)
della 13^ e 14^ mensilità, deduce i motivi che seguono.
5.1.- Violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del ccn1 grafici 1992 ed
errata interpretazione in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché violazione
dell’art. 2120 c.c. Il computo del lavoro straordinario ai fini del ricalcolo del
t.f.r. deve essere limitato all’ottobre 1992, atteso che in base al ccn1 del 1992
(in vigore dall’1.11.92) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per
volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva.
5.2.- Violazione dell’art. 1362 c.c., contestandosi l’inserimento dei
compensi per lavoro straordinario nella base di calcolo della 13^ e 14^ (istituti
collaterali) sino al 31.10.92, in quanto il giudice di merito ha ritenuto che fino
a questa data la contrattazione collettiva avesse dato una nozione
onnicomprensiva della retribuzione, senza tenere, invece, conto che
nell’ordinamento non esiste un principio generale di onnicomprensività.
Invece, il compenso per il lavoro straordinario, anche se erogato in misura
pf

32. IPZS spa c. Cherubini Francesco (R.G. 22617/11)

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fissa e continuativa, non entra a far parte della retribuzione ordinaria posta a
base degli istituti retributivi indiretti, salva la diversa volontà delle parti
contraenti.
6.- Quanto alla richiesta di ricalcolo del t.f.r., oggetto del primo motivo,
deve rilevarsi che l’art. 34 del cctil 1.11.92 del personale dipendente delle
aziende grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il
lavoratore “ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun
anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 13,5” (c. 1).
Lo stesso art. 34, al c. 3, prevede che “per quanto non previsto dal presente articolo si
fa tifèrimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297”.
Quanto alle modalità di calcolo della “retribuzione” rilevante ai fini del
t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c. prevede sul piano generale che la
retribuzione annua ha carattere onnicomprensivo e comprende “tutte le somme,
compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di
lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese”, facendo tuttavia salva la “diversa previsione dei contratti collettivi” (c. 2). La
norma generale, quindi, riconosce alle parti contrattuali la facoltà di stabilire
eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua
da prendere in considerazione.
L’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso
di specie, prevede che “retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro,
dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale”.Dal
confronto con il testo negoziale contenuto nel precedente contratto collettivo
del 1989, risulta aggiunta l’espressione “nell’orario normale”, che era assente
nella precedente formulazione. Dal raccordo tra tali norme ed in ossequio al
canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c. (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass.
5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che
dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma
dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione
percepita per la “prestazione lavorativa, nell’orario normale”, con esclusione quindi
dei compensi riferiti al lavoro straordinario (v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781
e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la
nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione
con generico riferimento a “quanto percepito per la prestazione lavorativd’, invece,
detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro
straordinario continuativo.
In questi termini, dunque, il primo motivo è fondato.
7.- È fondato anche il secondo motivo attinente il computo dei
compensi per straordinario ai fini della determinazione della 13^ e 14^
mensilità.
La sentenza impugnata ritiene che il compenso del lavoro straordinario
rientri nella base di calcolo della 13^ e 14^ solo fino al 31.10.92, riconoscendo
carattere onnicomprensivo alla formulazione contenuta nell’art. 21 del cali del
1989 (qui rilevante, essendo il diritto attribuito fino ad ottobre 1992) ed

Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione
delle spese.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2013
Il Presidente

escludendolo nella formulazione del cctil 1992, sostanzialmente per gli stessi
motivi già evidenziati al capo che precede a proposito del t.f.r.
Questo percorso argomentativo è stato ritenuto carente dalla
giurisprudenza di questa Corte, in quanto mancante dell’esame delle
disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dal contratto collettivo
del 1989, nonché dal regolamento del personale IPZS, che dedica specifiche
norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima
mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile, con violazione
del già menzionato canone ermeneutico della valutazione complessiva delle
clausole contrattuali (art. 1363 c.c.) (v. la già citata sentenza n. 2781 del 2008).
Sviluppando il diverso percorso qui delineato, la recente giurisprudenza della
Corte di cassazione, con una serie di sentenze abilitate all’interpretazione
diretta delle norme collettive (v. per tutte le sentenze 8.05.12 nn. 6938 e 6939)
ha affermato che il compenso per lavoro straordinario non è ricomprensibile
nella base di calcolo della 13^ e 14^ mensilità.
8.- In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono e della
consolidata giurisprudenza di legittimità (v. oltre le già citate sentenze, anche
Cass. 6.04.12 n. 5595 e 17.05.12 n. 7732), essendo fondati entrambi i motivi, il
ricorso deve essere accolto, con cassazione delle sentenze impugnate e rinvio
al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame tenendo
conto che il compenso per lavoro straordinario dei lavoratori dell’IPZS è
ricomprensibile nella base di calcolo del t. f.r. solo fino al 31.10.92 e non è
invece ricomprensibile in quella della 13^ e 14^ mensilità.
Allo stesso giudice va rimessa la regolazione delle spese.

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