Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16708 del 23/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16708 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Federico Antonio, elett.te dom.to in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi n. 71, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Monchi, rapp.to e difeso dall’avv. Costabile Comunale , giusta
Ricorrente

procura in atti—

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore

Resistente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
151/2012/39

depositata il 19/4/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/6/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Federico Antonio contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contri-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13894/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 23/07/2014

buente

contro la sentenza della CTP di Napoli n. 538/34/2010 che ne aveva respinto

il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RED1010149108 per irpef 2001-2005
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha
fissato l’udienza del 18/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 2697 c. .c. in relazione all’art.
360 n.5.”firrato ovvero omesso esame delle risultanze istruttorie’
La censura è inammissibile . Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in
sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non
conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,
ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le
fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità
e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione.
Con secondo motivo il ricorrente assume l’omessa ovvero apparente motivazione circa un
punto decisivo. La CTR non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto del quinto motivo di
gravame.
La censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza. Affinché possa utilmente
dedursi in sede di legittimità un vizio di motivazione circa un fatto decisivo, è necessario, da
un lato, che tale fatto sia stato dedotto davanti al giudice di merito; dall’altro, che tale deduzione sia riportata puntualmente, nei suoi esatti termini, nel ricorso per cassazione, al fine di
permettere al giudice di legittimità di rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla
base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo
estranee, e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, la natura ed il
contenuto di quelle ragioni e, simmetricamente, la congruità delle contrarie ragioni sottese
alla statuizione impugnata.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13894/13

Ordinanza pag. 2

C

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
Così deciso in Roma, 18/6/2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

la Corte rigetta il ricorso.

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