Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16708 del 09/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4286-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI, rappresentato e
difeso dall’avvocato FIORAVANTE DEL GIUDICE giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA
SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Sezione staccata di Salerno della CTR Campania ha respinto l’appello dell’ufficio avverso la decisione di primo grado che aveva annullato un pregresso avviso di accertamento notificato alla parte, ai fini della rideterminazione del reddito di impresa, sul rilievo che nella specie l’ufficio aveva provveduto “a determinare i ricavi del contribuente applicando l’unico elemento del consumo di carburante senza tener conto di altri elementi (quali il peso della merce trasportata, la vetustà dei mezzi con un maggior consumo di carburante, ecc.)”.
Ravvisando in ciò un vizio della la decisione l’Agenzia delle Entrate ne chiede ora la cassazione sulla base di un solo motivo, a cui resiste la parte con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente deduce a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illogicità e l’insufficienza motivazione dell’impugnata decisione, dal momento che, contrariamente a quanto da essa asserito, e come emerge “sia dall’atto di appello che dalla motivazione dell’avviso di accertamento, l’ufficio nel determinare i ricavi dell’azienda ha tenuto conto non solo del costo del carburante, ma anche dei chilometri percorsi nell’anno e del carico della merce, abbattendo la percentuale ricavata del 25% in considerazione dei c.d. “Viaggi a vuoto” ossia con il mezzo scarico, privo di merce”.
2.2. Il motivo – al cui esame non si oppone la pregiudiziale inammissibilità fatta valere dal controricorrente, atteso che per mezzo del vizio di motivazione si intende propriamente censurare il giudizio di fatto formulato dal giudice d’appello, sebbene non già nella sua rispondenza alle aspettative della parte, ma nella sua coerenza logica rispetto alle risultanze probatorie – è fondato.
Giova ripetere che il vizio qui denunciato implica un obiettivo difetto nello sviluppo logico della argomentazione posta a fondamento della decisione, difetto che – rilevando come “errore sul fatto” – trova genesi nella omessa od inesatta rilevazione e valutazione delle prove acquisite al giudizio, con inevitabili riflessi sulla esatta comprensione e ricostruzione della fattispecie concreta da sussumere nello schema normativo astratto dal quale viene desunta la regula iuris che disciplina il rapporto controverso.
Orbene la sussistenza di esso nella specie è incontrovertibile dal momento che, sebbene l’ufficio, come si dà premura di documentare assolvendo l’onere di autosufficienza, sia in sede di motivazione dell’atto impositivo che nel proprio atto di gravame D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, avesse puntualmente dedotto che l’accertamento era nella specie fondato, oltre che sull’elemento costituito dal consumo di carburante, anche sui “consumi medi degli automezzi”, sul “compenso per chilometro come rilevati dal tariffario FAI”, nonchè sui chilometri percorsi in un anno ed avesse tenuto conto altresì dei c.d. viaggi a vuoto, abbattendo i valori ricavati della percentuale del 25%, nulla di tutto ciò trapela dalla decisione d’appello, che ha ritenuto di poter sindacare negativamente l’atto impugnato limitandosi erroneamente a dare atto che l’unico elemento considerato dal procedente era costituito dal solo consumo di carburante, in tal modo stilando un responso che è fatalmente affetto dal denunziato vizio motivazionale, atteso che gli elementi probatori ignorati della CTR ne rendono il conclusivo ragionamento oggettivamente lacunoso.
3. La sentenza impugnata, in accoglimento del dispiegato motivo di ricorso, va dunque cassata e la causa va rinviata al giudice territoriale per il doveroso riesame a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Campania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 4 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016