Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16708 del 06/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14803/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.V., in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI, 22,

presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA FERA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO QUIETI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello di G.A. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rimarcato come l’iter motivazionale seguito dai giudici di primo grado prescindesse dalle risultanze processuali e dall’orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, giacchè sul contribuente incomberebbe esclusivamente l’onere di provare l’esistenza e la capienza delle entrate, non anche il dettagliato impiego.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la contribuente avrebbe dovuto dimostrare non solo la disponibilità dei redditi esenti, ma anche l’identità tra questi ultimi e la spesa per incrementi patrimoniali;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è fondato;

che, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, non basta dimostrare la mera disponibilità finanziaria, giacchè la prova non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 5, n. 25104 del 26/11/2014);

che, in altri termini, non basta la dimostrazione della disponibilità pura e semplice di una certa somma, ma occorre che il contribuente dimostri altresì la continuità nel possesso della stessa, documentandola anno per anno;

che la CTR ha deciso in difformità dal predetto orientamento; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA