Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16708 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16708 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 13068-2011 proposto da:
LAZZARO ANTONIO MARIO (c.f. LZZNNM49B05E716),
elettivamente domiciliato in Roma in via Bergamo n. 3, presso lo
studio dell’Avv. Amarla Falcone, rappresentato e difeso dall’Avv.Elena
Gatta per procura rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente contro
A.T.A.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma in via clv:
presso l’Avv. Simona Flamment, che la rappresenta e difende per
procura in calce al controricorso;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 7451/2010 della Corte d’appello di Roma,
depositata in data 9.11.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
11/04/2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udita l’Avv. Amalia Falcone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto in fatto e diritto

Data pubblicazione: 03/07/2013

31. Lazzaro Antonio Mario c. ATAC spa (r.g. 13068/11)

-2-

1.- Lazzaro Antonio Mario, premesso di essere stato dipendente
di ATAC e di essere rimasto gravemente ferito a causa di un incidente
occorsogli mentre era addetto al lavoro in una autorimessa aziendale, a
seguito del quale aveva riportato gravi lesioni che avevano comportato
il suo esonero dal servizio, conveniva in giudizio l’Azienda per ottenere
il risarcimento dei danni non coperti dall’assicurazione obbligatoria e la
declaratoria dell’illegittimità dell’esonero, con le conseguenti differenze
retributive.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, la
Corte d’appello di Roma con sentenza 9.11.10 accoglieva parzialmente
l’impugnazione. La Corte accertava la responsabilità dell’Azienda nella
causazione del sinistro e condannava la stessa al risarcimento del
danno biologico e morale (in quanto non coperti dall’indennità versata
dall’INAIL, risalendo l’infortunio a primo dell’entrata in vigore del
d.lgs. 23.02.00 n. 38), mentre rigettava la domanda di risarcimento
dell’ulteriore danno patrimoniale conseguente all’esonero dal servizio
(il risarcimento del quale compete all’INAIL) e del danno da perdita di
chance (per carenza di allegazioni al riguardo). Il risarcimento era
quantificato “all’attualità” in C 19.809,63 per il danno biologico ed in C
8.000 per il danno morale, oltre, in entrambi i casi, rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali dalla data del
dispositivo al soddisfo.
3.- Propone ricorso per cassazione il Lazzaro deducendo
violazione dell’art. 429, c. 3, c.p.c. sostenendo che rivalutazione ed
interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento avrebbero
dovuto decorrere non dalla data del dispositivo, ma dal giorno della
maturazione del diritto al risarcimento. Costituisce, infatti, credito di
lavoro, nella sua più ampia accezione, non solo quello avente carattere
retributivo, ma ogni credito che abbia relazione causale con il rapporto
di lavoro. ATAC s.p.a. risponde con controricorso.
4.- Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha
depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale ed
è stata notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di
convocazione della adunanza della camera di consiglio. Parte ricorrente
ha depositato memoria.
5.- La giurisprudenza di legittimità ritiene che nell’ambito della
valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti
relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l’art. 429, comma terzo,
cod. proc. civ.), è consentito al giudice inglobare in un’unica somma,
insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione
monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art.
1226 c.c. in punto di valutazione equitativa del danno, senza necessità

gut

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 50 (cinquanta) per esborsi ed in
€ 1.500 (millecinquecento) per compensi, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2013
Il Presidente

di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass. 4.02.11 n.
2771, 12.10.98 n. 10089 e 13.03.95 n. 2910).
6.- La Corte d’appello ha fatto applicazione di detto principio, in
quanto ha determinato il danno biologico in base alle tabelle dell’anno
2010 ed ha proceduto a valutazione equitativa del danno morale al
momento della pronunzia (in motivazione e nel dispositivo precisando
che il risarcimento era effettuato “all’attualità”), di modo che una
riduzione del valore del credito è ipotizzabile solo per il periodo
successivo alla pronunzia, per il quale il giudice ha provveduto a
riconoscere rivalutazione ed interessi.
7.- Tali considerazioni, non appaiono validamente contrastate
dai rilievi formulati nella memoria successivamente depositata dal
ricorrente, il quale — pur dando atto che il dovuto è stato liquidato
“sulla base delle tabelle capitoline aggiornate al 2010” (penultima
pagina del ricorso) — non si avvede della contraddizione insita nel suo
ragionamento, all’esito del quale egli chiede la rivalutazione e gli
interessi dal giorno dell’incidente (avvenuto il giorno 11.06.96) per un
credito determinato dal giudice “all’attualità” (ovvero alla data del
4.10.10, in cui fu pronunziato il dispositivo).
8.- Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato, con
condanna del ricorrente alle spese come di seguito liquidate.
I compensi professionali vanno liquidati in € 1.500 sulla base del
d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento a due delle fasi
(studio ed introduzione) previste per il giudizio di cassazione ed allo
scaglione del valore fino a € 25.000.

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