Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16707 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27899/2014 R.G. proposto da:

G.C., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Cinzia Antonia Scalise, elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Roma, via Galazia 10;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

nonchè

EQUITALIA NORD S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo

Dall’Asta, elettivamente domiciliata in Roma in via Antonio Mordini

14, presso l’Avv. Antonino Spinoso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1883/66/14 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia,

depositata l’8 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2021

dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.C. impugnò la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificatagli a seguito di iscrizione a ruolo effettuata sulla base di un avviso di accertamento, deducendo di non aver ricevuto la notificazione nè di tale atto impositivo, nè di altro atto prodromico all’emissione della cartella ed eccependo la mancata sottoscrizione di quest’ultima da parte del responsabile del procedimento.

2. La Commissione tributaria provinciale di Brescia accolse il ricorso con sentenza che fu riformata in grado di appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia Sezione distaccata di Brescia osservò che i giudici di primo grado avevano erroneamente ritenuto che alla data della notifica dell’avviso di accertamento ((OMISSIS)) il contribuente risiedesse in (OMISSIS) in (OMISSIS), giacchè tale circostanza risultava smentita dal certificato storico di residenza rilasciato il (OMISSIS) dall’Ufficio Anagrafe del predetto comune, dal quale emergeva che alla data del (OMISSIS) il G. aveva la residenza anagrafica in (OMISSIS) e che il trasferimento di residenza all’interno del medesimo comune di (OMISSIS), in (OMISSIS), era avvenuta successivamente alla notifica, con decorrenza dal 14 novembre 2008.

Di conseguenza, ad avviso dei giudici d’appello, il messo comunale aveva correttamente effettuato la notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), ed altrettanto giustamente si era proceduto all’iscrizione a ruolo atteso che la mancata opposizione avverso l’avviso di accertamento ritualmente notificato al contribuente aveva reso lo stesso titolo definitivo.

3. Avverso tale pronuncia G.C. propone ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Equitalia Nord s.p.a. L’Agenzia delle entrate si è costituita si soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. L’Equitalia Nord s.p.a. deposita memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ad avviso del ricorrente, la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi su alcune censure di nullità o inesistenza del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento già formulate in primo grado e riproposte nel giudizio di secondo grado mediante gravame incidentale.

1.1. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di una serie di circostanze decisive per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, del fatto che nella relazione di notifica non era stato indicato il luogo in cui il notificante si era recato per eseguire la notificazione, nè risultava alcuna indagine per addivenire alla conclusione circa l’irreperibilità del contribuente; del fatto che nella relata di notifica difettava qualsiasi indicazione con riferimento alla natura, relativa o assoluta, dell’irreperibilità del ricorrente; del fatto che il messo, dopo aver dato atto dell’impossibilità di procedere alla notificazione ex art. 138 c.p.c., e art. 139 c.p.c., aveva proceduto direttamente alla notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. d), senza previamente procedere alla notifica ex art. 140 c.p.c., e senza specificare la ragione per la quale non era stato possibile effettuare tale forma di notificazione; del fatto che il notificante aveva proceduto all’apposizione della relata di notifica sul frontespizio della cartella, anzichè in calce alla medesima, come previsto dall’art. 148 c.p.c., comma 2; del fatto che la cartella esattoriale non recava la sottoscrizione del responsabile del procedimento.

1.2. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 148 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e) ed f).

Si lamenta, in particolare, che i giudici d’appello hanno fondato la decisione sul presupposto che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di primo grado, il ricorrente fosse residente nel luogo in cui era stata effettuata la notificazione dell’avviso di accertamento, ovvero in (OMISSIS), e da tale circostanza hanno dedotto che la notificazione, compiuta nelle forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), fosse stata correttamente eseguita.

Non di meno, soggiunge il ricorrente, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., allorquando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo dal quale, tuttavia, non risulta trasferito. Deve essere effettuata, invece, applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 c.p.c., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, si osserva nel ricorso, partendo dal presupposto che il contribuente risiedesse in (OMISSIS), ha reputato applicabile il ridetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), senza, tuttavia, considerare che tale disposizione trova applicazione solo nelle ipotesi in cui nel comune di domicilio del contribuente non sia stata rinvenuta la residenza, il domicilio o l’azienda del medesimo.

1.3. Con il quarto motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si denuncia, in particolare, che i giudici di primo grado non hanno fornito alcuna motivazione a supporto dell’affermazione secondo la quale la notificazione dell’avviso di accertamento, in quanto effettuata presso il luogo che – diversamente da quanto ritenuto dalla commissione di prime cure – coincideva con quello di residenza del contribuente, dovesse ritenersi legittima.

2. Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi per primo in ragione della priorità logica della quaestio iuris con esso dedotta, è fondato.

I giudici d’appello hanno fatto discendere la legittimità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento opposta da G.C., effettuato nelle forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), dal fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, il luogo della notificazione coincidesse con quello di residenza del notificatorio.

Tale statuizione risulta affetta da error iuris posto che, risultando incontroverso (e comunque confermato dal testo della relazione di notificazione trascritto nel corpo del ricorso per cassazione (v. pag. 20)) che si verte in un’ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente, ossia di momentanea irreperibilità del destinatario, la notificazione dell’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c..

Invero, secondo un indirizzo interpretativo ampiamente condiviso da questa Corte, nel caso in cui, pur essendo conosciuta la residenza del destinatario, la consegna dell’avviso di accertamento tributario non sia stata possibile per la temporanea irreperibilità dello stesso o di altro possibile consegnatario, la notificazione deve essere compiuta, appunto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mentre va effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (v., ex aliis, Cass. Sez. 5, n. 7352 del 31/3/2011; Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 6788 del 15/03/2017; Cass. Sez., Ord. n. 25351 del 11/11/2020).

Difatti, la disciplina di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è da considerarsi sostitutiva, per il procedimento tributario, dell’art. 143 c.p.c., allorquando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (Cass. Sez. 5, Sez. 5, n. 7067 del 17/3/2008).

3. La sentenza gravata, nel ritenere sufficiente, ai fini dell’operatività della disciplina dettata dal ridetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), la coincidenza del luogo della notificazione con quello di residenza del contribuente, non si è conformata ai principi sopra richiamati e, pertanto, deve essere cassata, con assorbimento degli altri motivi, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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