Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16706 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 21/03/2016, dep. 09/08/2016), n.16706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6924/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata per legge in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

avv. R.A., considerato domiciliato per legge in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della

Campania in Napoli, n. 13/08/10, depositata il 25.1.2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

marzo 2016 dal relatore cons. Raffaele Sabato;

udito per la ricorrente l’avvocato dello stato Carla Colelli;

udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.

Basile Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 25 gennaio 2010 la commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti dell’avv. R.A., confermando l’annullamento operato con sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli di avviso di accertamento emesso, relativamente all’anno d’imposta 2004, a carico del predetto per i.r.pe.f., quale socio di una società di fatto con C.O. e V.G., e per i.v.a. e i.r.a.p., obbligato quale socio e comunque in proprio a rispondere delle debenze fiscali gravanti sulle società Co.Enterprise s.r.l. e Swift Trading s.r.l. D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, comma 3, e rimaste inadempiute, sulla base delle risultanze di un p.v. di constatazione della guardia di finanza in data 28 aprile 2005 da cui si evidenziava la natura delle predette quali società-schermo, dietro cui si nascondevano gli interessi personali dei soci della s.d.f., interposte in operazioni di acquisto infracomunitario di autoveicoli allo scopo di detrarre i.v.a. nell’ambito di una c.d. “frode carosello”, oggetto anche di procedimenti penali delle autorità giudiziarie di Avellino e Nola.

2. – La commissione regionale, per quanto rileva, ha motivato la decisione ritenendo che, nella motivazione dell’atto impositivo, “non appare congruente il rinvio ad un atto riguardante un altro soggetto, sia pure in rapporto di affari con il contribuente ed è comunque non sufficiente una motivazione “per relationem” quando al provvedimento amministrativo non viene allegato o quanto meno riportato o descritto l’atto cui si rinvia”; la commissione ha sottolineato come tale “concetto” fosse oggi ribadito nella L. n. 212 del 2000, art. 7 e nel D.Lgs. n. 32 del 2001.

3. – Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso la parte privata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Rileva la Corte preliminarmente come della notificazione del controricorso, di cui consta l’avvio a mezzo posta, non sia stato prodotta, mediante deposito dell’avviso di ricevimento, prova del perfezionamento. Il controricorso è dunque inammissibile.

2. – Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria denunzia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, quale risultante dalla lettura in combinato disposto con le norme di coordinamento dei cui al D.Lgs. n. 32 del 2001. Sostiene che, in base a detta norma, e secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l’obbligo di motivazione degli atti tributari – diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale – può essere adempiuto “per relationem”, a condizione che gli elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti siano allegati all’atto notificato o lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (v., per le imposte dirette, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 32 del 2001).

3. – Con il secondo motivo l’agenzia delle entrate censura la sentenza oggetto di impugnazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – per omessa o insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia costituito, in presenza della pacifica non allegazione, dall’essere stato o meno riprodotto nell’atto impositivo il contenuto essenziale di altro atto concernente terzi il p.v.c. della guardia di finanza, costituente il nucleo dell’accertamento. Sostiene l’agenzia che la motivazione del provvedimento si compendia nell’espressione secondo cui “è comunque non sufficiente una motivazione “per relationem” quando al provvedimento amministrativo non viene allegato o quanto meno riportato o descritto l’atto cui si rinvia”, ciò che non dà conto dell’avere la commissione tributaria – in presenza della pacifica non allegazione del processo verbale – verificato se e in qual misura di esso fosse stato trasfuso nell’atto il contenuto essenziale.

4. – la corte non può pronunciarsi sul ricorso, atteso che dalla sentenza impugnata e dal ricorso stesso emerge che si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario originario. Infatti il ricorso originario ha ad oggetto avviso di accertamento emesso, relativamente all’anno d’imposta 2004, a carico dell’avv. R. per i.r.pe.f., quale socio di una società di fatto con C.O. e V.G., e per i.v.a. e i.r.a.p., in quanto obbligato quale socio e comunque in proprio a rispondere delle debenze fiscali gravanti sulle società Co.Enterprise s.r.l. e Swift Trading s.r.l. Il giudizio verte, d’altronde, come emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, sulla configurabilità o meno di detta società di fatto tra il R. ed altri soggetti, e sul sussistere della loro obbligazione in relazione alle pretese tributarie dell’ufficio, anche in relazione alle posizioni delle s.r.l. menzionate.

5. – Va dunque fatta applicazione dei consolidati indirizzi della corte secondo cui, da un lato (v. ad es. sez. un. n. 14815 del 2008), l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (quale è qualificata nel nostro ordinamento anche la società di fatto) e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo atto impositivo, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di caso di litisconsorzio necessario originario. D’altro lato, rileva altresì l’altro indirizzo giurisprudenziale (v., da ultimo e in termini in tema di società di fatto, sez. 5 n. 14387 del 2014), secondo il quale ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti; e ciò in quanto il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti.

6. – Nel caso di specie, dall’esame degli atti emerge che, in base all’accertamento, l’avv. R. da un duplice punto di vista è interessato da una situazione giuridica coinvolgente in maniera inscindibile gli altri soggetti: per l’accertamento della personale debenza i.r.pe.f., quale socio di una società di fatto con C.O. e V.G., da un lato; in quanto co-obbligato, dall’altro, con i predetti sigg. C. e V. quali soci e comunque in proprio, secondo quanto contestato, a rispondere delle debenze fiscali i.v.a. e i.r.a.p., gravanti sulle società Co.Enterprise s.r.l. e Swift Trading s.r.l. e non adempiute. La stessa ravvisabilità di una società di fatto (v. sez. 5, n. 14387 del 2014 cit.) è situazione senz’altro strutturalmente comune ai diversi soggetti di cui innanzi. E’ appena il caso di segnalare che il sussistere o meno dei vincoli obbligatori accennati e della situazione societaria di fatto è questione afferente al merito, che non incide sulla questione del litisconsorzio, da valutarsi in base a quanto dedotto nell’avviso di accertamento.

7. – Conseguentemente, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Non risultano, per mancanza di ogni deduzione e informazione circa la pendenza di altre controversie parallelamente instaurate dagli altri soggetti menzionati, i presupposti che questa corte ha individuato (cfr. ad es. sez. 5 n. 3830 del 2010) per evitare la dichiarazione di nullità, costituiti dalla simultanea trattazione di procedimenti aventi quali parti gli altri soggetti innanzi ad entrambi i giudici del merito e dalla identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici, in presenza della possibilità di riunire le cause innanzi alla corte di cassazione.

8. – Ne deriva che va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e delle sentenze rese in primo e secondo grado, dovendo già in primo e grado, essere integrato il contraddittorio; da ciò segue la cassazione con rinvio mediante la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, anche per le spese ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 oltre che per l’integrazione del contraddittorio.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il controricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e rinvia alla commissione tributaria provinciale di Napoli in diversa composizione, cui rimette anche per i provvedimenti sulle spese dei precedenti gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 21 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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