Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16705 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COMANO 95,

presso lo studio dell’avvocato PUCCINELLI DANIELA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA’ PASQUALE, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/01/2006 r.g.n. 412/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega GUADAGNI SIMONETTA;

udito l’Avvocato PUCCINELLI DANIELA per delega PASQUALE LUCA’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 20 – 24.1.2006, accogliendo l’impugnazione proposta da S.E. nei confronti della Poste Italiane spa, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato inter partes il (OMISSIS), dichiarando l’avvenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato decorrente dalla data anzidetta e condannando la parte datoriale alla corresponsione della retribuzione globale di fatto dalla richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su due motivi.

L’intimata S.E. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte territoriale ha ritenuto l’inefficacia della clausola appositiva del termine osservando, nell’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, regolante la fattispecie dedotta, che:

– l’apposizione del termine continua a configurare una ipotesi derogatoria rispetto allo schema generale, secondo cui i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro;

– l’esigenza di specificare nell’atto scritto le ragioni riconducibili alla clausola generale introduce un obbligo motivazionale che si risolve nel dare concretezza alle enunciazioni astratte contenute nella norma e perciò nel descrivere non già la mera causale, ma la “causa” dell’apposizione del termine, attraverso la descrizione delle ragioni concrete e delle esigenze che sorreggono la temporaneità della prestazione, individuando il nesso fra le prime e la seconda.

Nel caso di specie la lettura della motivazione contenuta nel contratto di lavoro, a parte la ricognizione di tutte le fattispecie autorizzatone, ne rilevava il carattere tautologico, facendosi riferimento non già alla causa, ma alla sola causale del contratto stesso; ratione temporis doveva altresì rilevarsi la nullità degli accordi successivi alla scadenza del CCNL richiamati nel contratto individuale.

1.1 Tali argomentazioni sono state censurate dalla ricorrente, con il primo mezzo, sotto distinti profili.

Premesso che la causale indicata nel contratto faceva riferimento sia alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, sia all’attuazione delle previsioni di numerosi accordi sindacali, sia alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo, la ricorrente ha infatti dedotto che:

– nel contratto era stata effettuata la corretta enunciazione delle specifiche esigenze poste a base dell’assunzione, dovendosi in particolare rilevare che gli accordi richiamati, inerenti alla mobilità aziendale, esplicano quali siano le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo esistenti nei caso di specie;

– la Corte territoriale non aveva provveduto ad ammettere le prove orali offerte.

1.2 Questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr, Cass., n. 2279/2010), in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame, che, per evitare un uso indiscriminato del contratto a termine, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine stesso, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale;

pertanto, per le finalità indicate, anche alla luce della direttiva comunitaria a cui il DLgs. n. 368 del 2001, ha dato attuazione, tali ragioni giustificatrici devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse.

E’ stato inoltre condivisibilmente affermato che tale specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la richiesta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine dovrebbe riscontrarsi negli accordi sindacali espressamente richiamati nel contratto individuale dedotto in giudizio; tale assunto, come si è visto, è astrattamente condivisibile, ma non può trovare applicazione nel caso di specie, poichè la parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha ivi riportato il contenuto (almeno per quanto di rilievo) degli accordi anzidetto.

1.3 Per quanto concerne poi l’indicazione di ragioni di carattere sostitutivo, questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr, Cass., n. 1576/2010) che proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato, cosicchè il concetto di specificità in questione risente di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Pertanto, il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta.

In quest’ultimo caso, ricorrente nelle fattispecie all’esame, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.

Con la conseguenza che l’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” deve ritenersi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

Nella presente controversia la parte ricorrente, in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha omesso di riportare nello stesso il contenuto del contratto individuale dedotto in giudizio, con particolare riferimento a quei testè ricordati ulteriori elementi che, eventualmente, potrebbero avere assolto all’onere di specificazione delle enunciate ragioni di carattere sostitutivo.

1.4 Ancora in violazione del principio si autosufficienza del ricorso per cassazione la ricorrente ha omesso di trascrivere in tale atto il contenuto delle prove orali offerte delle quali lamenta la mancata ammissione, con conseguente inammissibilità del relativo profilo di doglianza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura le conseguenze di carattere risarcitorio dolendosi che:

– la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., dei libretti di lavoro e delle buste paga della lavoratrice interessata;

– non sia stato considerato che l’aliunde perceptum può essere solo genericamente dedotto, essendo onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nei periodi di riferimento. Il motivo, nei distinti profili in cui si articola, è inammissibile, non essendo state espresse specifiche ragioni di critica (al di là di affermazioni genericamente assertive) alle argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che, in presenza di una richiesta di condanna generica, l’eccezione di aliunde perceptum avrebbe dovuto essere esaminata nell’ambito del successivo giudizio sul quantum delle spettanze retributive.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

L’alterno esito dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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