Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16705 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 14/06/2021), n.16705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7237/2014 proposto da:

Agenzia della Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sezione di Salerno n. 72/04/13 depositata il 29/1/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 4/11/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania sezione di Salerno n. 72/04/13 depositata il 29/04/2013.

La vicenda trae origine dalla cartella di pagamento notificata al contribuente R.L. esercente attività di medico odontoiatra, con cui l’Ufficio chiedeva il pagamento di IRAP dichiarata e non versata per il 2005. Il contribuente impugnava l’atto e la CTP di Avellino ne respingeva il ricorso. Veniva invece accolto il successivo appello.

L’Agenzia ha posto a base al ricorso avverso la decisione del giudice regionale tre motivi.

Non ha resistito il contribuente restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso dell’Amministrazione appare infondato per le ragioni che seguono. Con il primo motivo, l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. A base della doglianza l’Amministrazione pone la circostanza che il professionista si avvalesse di una attrezzatura di notevole valore, circa 40.000,00 Euro e censura che la CTR avesse ritenuto, malgrado l’importo che si trattasse dell’attrezzatura minima indispensabile per l’esercizio della professione. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la CTR a ravvisare nel caso in esame la sussistenza del requisito d’imposta.

L’assunto dell’Ufficio non è condivisibile.

E’, infatti, giurisprudenza di questa Corte che “In tema di IRAP, la disponibilità, da parte di un medico, di beni strumentali, anche se di valore superiore ai quindicimila Euro (valore superato il quale invece, ai sensi della circolare 13 giugno 2008, n. 45/E dell’Agenzia delle entrate, potrebbe operare una presunzione di assoggettabilità del professionista medico all’IRAP), non è idonea, di per sè sola, a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poichè detti strumenti, anche di una certa consistenza o caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali per i precisati professionisti. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18108 del 25/07/2013).

Ora, la richiamata pronuncia, al di là del valore dell’attrezzatura in essa indicata, afferma il principio generale, da ribadire, che quel parametro non è in sè decisivo dovendo essere valutato in termini relativi e non assoluti, in relazione alla specifica natura delle branca medica considerata e delle attrezzature che essa necessariamente esige.

Pertanto, anche una attrezzatura di rilevante impegno economico, non può ritenersi, per ciò stesso, superiore al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, se essa, in base all’id quo plerumque accidit è quella tipica della specializzazione considerata.

E’ il caso dello studio dentistico, la cui attrezzatura è notoriamente composta da una postazione complessa e mediamente onerosa, necessaria anche solo per assicurare le prestazioni diagnostiche e terapeutiche fondamentali.

Nel caso in esame (l’unico aspetto dedotto dall’Ufficio è invece, solo quello del valore dell’attrezzatura, senza che alla stessa siano attribuiti connotati diversi da quelli (considerati) usuali.

Il Giudice regionale ha fatto buon governo di tali principi.

Peraltro, l’Ufficio non ha dedotto la presenza di collaboratori in mansioni non esecutivi.

Con il secondo e terzo motivo, l’Ufficio ricorrente ha poi lamentato, in relazione al c.p.c., comma 1, n. 5, che la CTR non avesse motivato sulle ragioni per cui dal valore dell’attrezzatura non avesse tratta la sussistenza dell’autonoma organizzazione e quindi del presupposto dell’imposta. Detti motivi, alla stregua di quanto enunciato in merito la primo motivo, possono ritenersi assorbiti.

Il ricorso va, dunque, respinto. Nulla è da definire sulle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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