Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16704 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

C.F., P.A., S.E.;

– Intimati –

sul ricorso 6734-2007 proposto da:

C.F., S.E.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO,

che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7270/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2006 R.G.N. 5877/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GUADAGNI SIMONETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 27.10.2005 – 23.1.2006, in parziale accoglimento delle impugnazioni proposte avverso la sentenza di prime cure, per quanto qui ancora rileva, dichiarò, con pronuncia definitiva, la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro conclusi tra la Poste Italiane spa e: S.E.M. per i periodi (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS);

P.A. per il periodo (OMISSIS);

con pronuncia non definitiva dichiarò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra la Poste Italiane spa e C.F. per il periodo (OMISSIS);

per tutte le suddette posizioni la Corte territoriale dichiarò la prosecuzione giuridica del rapporto lavorativo e condannò la parte datoriale al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni afferenti al periodo dalla data della messa in mora alla scadenza del triennio dalla data di interruzione dell’ultimo rapporto.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su due motivi.

Gli intimati C.F. e S.E.M. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo e illustrato con memoria.

L’intimato P.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza.

2. In ordine al primo contratto concluso fra la parte datoriale e S.E.M. (afferente al periodo (OMISSIS), prorogato sino al (OMISSIS), e stipulato con riferimento alle previsioni dell’art. 8 CCNL 26 novembre 1994 ed in particolare in base a quella dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane) la Corte di merito ha ritenuto l’illegittimità del termine sul presupposto che, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23, fosse necessario che l’apposizione del termine trovasse giustificazione in un’esigenza concretamente riferibile alla singola assunzione;

rilevato che nel caso di specie la Poste Italiane spa non aveva provato la riconducibilità della singola assunzione alla ristrutturazione aziendale menzionata dalla contrattazione collettiva, ha concluso per l’illegittimità del termine.

La suddetta impostazione è stata censurata dalla Società ricorrente (primo motivo del ricorso principale), la quale deduce, in particolare, che l’interpretazione data dalla Corte di merito si basa, in sostanza, su una erronea interpretazione della L. n. 56 del 1987, art. 23.

La censura è fondata.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230/62 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.

La Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite 2 marzo 2006 n. 4588.

3. Anche gli altri contratti per i quali la Corte territoriale ha ritenuto l’illegittimità del termine, stipulati dopo il (OMISSIS), sono stati conclusi a norma dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

La Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, ai fatto che, avendo le parti raggiunto un’intesa originariamente priva di termine, le stesse avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, limite fissato inizialmente al 31 gennaio 1998 e successivamente al 30 aprile 1998; i contratti a termine in esame, per quanto stipulati in epoca successiva all’ultimo dei termini sopra indicati, erano illegittimi in quanto privi del supporto derogatorio.

Con il secondo motivo la ricorrente principale ha ampiamente censurato la suddetta impostazione, contestando, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi; deduce, in particolare, che questi ultimi accordi avevano natura meramente ricognitiva.

Le censure della società ricorrente sono infondate.

Con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ..), dopo il 30 aprile 1998.

Premesso, in linea generale, che la L. n. 56 del 1987, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 2 marzo 2006, n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha reputato che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In particolare è stato osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti, nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass., n. 28 agosto 2003, n. 12245;

Cass., 25 agosto 2003, n. 12453).

E’ stato altresì rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, fossero “senza senso” (così, testualmente, Cass., n. 14 febbraio 2004, n. 2866).

Infine è stata ritenuta corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e, cioè, quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, ex plurimis, Cass., 12 marzo 2004, n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato, atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti.

4. Per quanto concerne le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimità del temine apposto ai contratti collettivi de quibus, i ricorrenti incidentali hanno censurato la statuizione della sentenza impugnata che, in sede di liquidazione equitativa del danno, individua nella scadenza del terzo anno successivo alla data di interruzione del rapporto il termine ad quem scelto come parametro per la determinazione del danno subito dal lavoratore.

Premesso che, come ripetutamente affermato da questa Corte Suprema (cfr, ad esempio, Cass., 30 marzo 2004, n. 6285) l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa è suscettibile di sindacato in sede di legittimità se la motivazione non da adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, deve osservarsi che nel caso in esame, nel quale l’individuazione del suddetto termine è finalizzata alla liquidazione equitativa del danno, tale motivazione è assolutamente insufficiente, non spiegando affatto perchè, in base a non meglio specificate “condizioni del mercato del lavoro” e all’età dei lavoratori interessati, si sarebbe dovuto ritenere che nel termine “presuntivo” di tre anni dagli intervenuti recessi i medesimi, se sufficientemente attivatisi, avrebbero potuto trovare altra occupazione.

5. In definitiva devono essere accolti il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, mentre va rigettato il secondo motivo del ricorso principale.

Per l’effetto la sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa, limitatamente alle posizioni dei controricorrenti C.F. e S.E.M., ad altro Giudice, designato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame alla luce dei principi sopra affermati e provvedere altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

Non è luogo a provvedere sulle spese di lite in ordine all’intimato P.A., la cui posizione è ormai definita, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo; accoglie il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata relativamente alle censure accolte e rinvia, limitatamente alle posizioni dei controricorrenti C. F. e S.E.M., anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione; nulla per le spese quanto all’intimato P.A..

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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