Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16704 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso RG n. 16415/2014 proposto da:

T.C.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo

Portale in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Monte Santo, 10/A, presso lo studio

dell’avvocato Marina Messina;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del curatore pt, rappresentato e difeso

dall’avvocato Filippo Schepis in forza di procura in calce al

controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Sallustio

9, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Spallina;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2013 della Corte d’appello di Messina,

depositata il 18 aprile 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2017 dal Consigliere GRASSO Gianluca;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE

Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del settimo motivo

del ricorso.

udito l’Avvocato Giacomo Portale per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1994, (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Patti, C.F.T. chiedendo che, in esecuzione di una scrittura privata dell’11 dicembre 1993, gli fosse trasferita, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., la proprietà del lastrico solare e degli appartamenti su di esso realizzati dallo stesso C. a proprie spese, siti in Capo d’Orlando, via Tripoli, nel NCEU al fl. 21 part. 34, sub 23, int. 12 scala B e sub 22 int. 11 scala A. In subordine, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento, in misura pari al valore di mercato dei predetti immobili.

Il T. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente – la carenza di legittimazione attiva del C., posto che parte del rapporto contrattuale sarebbe stata la Alba Costruzioni s.r.l. e non già l’attore, a titolo personale. Eccepiva, inoltre, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda per difetto di un valido preliminare, nonchè per il carattere abusivo degli immobili realizzati sul lastrico solare. In via riconvenzionale formulava richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti, con eventuale compensazione degli opposti crediti.

Interrotta la causa a seguito della dichiarazione di fallimento dell’attore e costituitasi la curatela fallimentare, con sentenza depositata in data 24 luglio 2006 il Tribunale di Patti dichiarava la carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS) a proporre la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, evidenziando che quest’ultimo, all’epoca di redazione della scrittura, non era il legale rappresentante della s.r.l. Alba Costruzioni, promissaria acquirente, e rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per la mancata consegna degli immobili, ritenendo che il C. fosse carente anche di legittimazione passiva.

2. – Avverso detta sentenza proponeva appello il curatore del Falimento C. sul presupposto che il T. fosse socio al 79,60% della s.r.l. Alba Costruzioni e che il C. fosse intervenuto in proprio nella scrittura dell’11 dicembre 1993 con la quale il T. gli aveva concesso la possibilità di erigere altre costruzioni sul lastrico solare dell’immobile che la s.r.l. Alba Costruzioni aveva realizzato in virtù della scrittura di permuta del 28 settembre 1987.

Si costituiva in giudizio C.F.T. chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza depositata il 18 aprile 2013, la Corte d’appello di Messina accoglieva l’impugnazione e, in riforma della decisione di primo grado, trasferiva ex art. 2932 c.c., alla curatela la proprietà del lastrico solare e degli appartamenti che sullo stesso insistono con le annesse pertinenze, ordinando al conservatore dei registri immobiliari di Messina di procedere alla relativa trascrizione, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. – Per la cassazione della sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso C.F.T. sulla base di sette motivi.

Il Falimento C. si è costituito contestando l’impugnazione.

Parte ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell’udienza ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) riguardo all’erronea interpretazione del contratto dell’11 dicembre 1993.

In particolare, il ricorrente, pur riconoscendo che il C. non era intervenuto quale legale rappresentante della s.r.l. Alba Costruzioni, per quanto risultava dalla precedenti due scritture, deduce che questa sola considerazione non poteva condurre, sulla base dei criteri di ermeneutica contrattuale, alla conclusione che il C. avesse concluso il contratto “in proprio e nel proprio interesse”. Sul punto si prospetta l’errata esegesi letterale e logica dell’atto condotta dalla corte di appello, che ha privilegiato il rilievo dell’espressione “in proprio” rispetto a quella “per conto”, pur rilevata dalla stessa corte, dando luogo a una violazione dell’art. 1362 c.c., atteso che la causa della convenzione dell’11 dicembre 1993, nel testo sottoscritto e nella successiva aggiunta, riguarderebbe il rapporto sinallagmatico tra il T. e la s.r.l. Alba Costruzioni. Il ricorrente sottolinea che non si poteva riconoscere al C., personalmente, la riservata possibilità di edificazione, a dispetto della evidente e testuale connessione con la ristrutturazione del fabbricato esistente e la consegna degli appartamenti secondo la percentuale convenuta nella permuta. Sotto altro profilo, una tale attribuzione gratuita al C., in difetto di ogni e qualsiasi obbligo, mancherebbe di causa.

La Corte d’appello avrebbe inoltre violato anche l’art. 1362 c.c., comma 2, per non avere valutato il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, evidenziando che solo là s.r.l. Alba Costruzioni aveva diffidato il T., tramite telegramma, ad adempiere agli obblighi contrattuali assunti e che tale telegramma aveva portata decisiva per stabilire che l’operato del C. era stato ratificato dalla Società.

Si deduce, infine, la violazione dell’art. 1363 c.c., avendo la corte di appello omesso di attribuire alla clausola aggiunta il senso che risultava dal complesso dell’atto.

2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la corte di merito esaminato nè valutato il telegramma inviato dalla Alba Costruzioni s.r.l. al T. in data 7 febbraio 1994.

2.1. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, stante la loro connessione, sono fondati.

In tema di interpretazione del contratto, se il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, il giudizio della Suprema Corte riguarda la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465).

In particolare, secondo il costante orientamento di questa Corte, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”, la necessità di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacchè il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n. 14432; Cass. 10 maggio 2016, n. 9380).

La comune intenzione dei contraenti, pertanto, deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonchè ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. 28 marzo 2017, n. 7927; Cass. 22 novembre 2016, n. 23701).

2.2. Nel caso di specie, la corte d’appello ha fatto un uso errato dei canoni di interpretazione, valorizzando l’espressione “in proprio”, riferita all’intervento del C., che dichiarava invero di agire “per conto” della Alba Costruzioni s.r.l., non essendone il legale rappresentante e non potendo pertanto spenderne il nome. La corte d’appello, ponendo l’accento su una sola delle due espressioni, non ha tenuto conto del contenuto dell’accordo che segue e che chiaramente fa riferimento a obbligazioni sinallagmatiche che intercorrono tra l’Alba Costruzioni s.r.l. e il T., alla luce di una precedente scrittura privata. L’impegno contenuto nella postilla aggiunta alla scrittura privata, che indica la possibilità per il “contraente (OMISSIS) (…) di eseguire altri volumi per i quali assumerà ogni responsabilità civile, penale e amministrativa”, lì dove non riferito alla sua attività di mandatario senza rappresentanza ma al C. quale persona fisica, difetta di una valida causa negoziale, stante l’assenza di un rapporto sinallagmatico che discende dalla scrittura privata.

Per altro verso la corte d’appello non ha chiarito quale obbligazione abbia assunto il C., nè perchè siano stati poi trasferiti i beni indicati in dispositivo, che le parti assumono essere stati già venduti a terzi.

Nessuna motivazione, inoltre, viene fornita riguardo al telegramma indirizzato al T. dall’Alba Costruzioni s.r.l. in data 7 febbraio 1994 e volto all’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, a fronte della ricostruzione della volontà delle parti contenuta nella motivazione impugnata, sotto il profilo del comportamento rilevante successivo alla stipula.

Vanno pertanto accolti il primo e il secondo motivo di ricorso.

3. – Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi:

– del terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta la violazione dell’art. 2932 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo il ricorrente l’improponibilità dell’azione a causa dell’ingiunzione di demolizione degli appartamenti realizzati abusivamente sul lastrico solare unitamente ad altre opere, che il Sindaco del Comune di Capo d’Orlando aveva notificato con ordinanza n. 198 del 26 luglio 1994;

– del quarto motivo di ricorso, con cui si contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al mancato esame dell’ordinanza di demolizione, omettendone la valutazione ai fini della eccepita improponibilità e/o inammissibilità dell’azione ex art. 2932 c.c..L’esame dell’eccezione è del documento relativo avrebbe fatto rilevare alla corte di merito un fatto ostativo alla proponibilità e/o inammissibilità della domanda di esecuzione specifica, incidendo, l’ordinanza predetta, sulla disponibilità e la circolazione giuridica delle unità immobiliari in questione;

– del quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 2932 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., , comma 1, n. 3, per difetto di identità degli immobili trasferiti. La Corte d’appello di Messina, secondo quanto dedotto, avrebbe trasferito immobili diversi da quelli realizzati dall’attore (OMISSIS), essendo nel frattempo mutata la condizione giuridica, la superficie e lo stato degli immobili in questione ed essendo venuta meno la corrispondenza tra i beni allo stato rustico come realizzati dal C. e quelli poi venduti dal T.. Sicchè non poteva essere disposto il trasferimento in forza di sentenza costitutiva, difettandone il presupposto;

– del sesto motivo di ricorso, riguardante l’omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento alla non identità degli immobili;

– del settimo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4. – La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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