Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16704 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. I, 05/08/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 05/08/2020), n.16704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 616-2016 r.g. proposto da:

C.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), C.P. (cod.

fisc. (OMISSIS)), C.F. (cod. fisc. (OMISSIS)) e

T.M. (cod. fisc. (OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati

Mario Contaldi, e Luca Frumento, elettivamente domiciliati in Roma,

Via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’Avvocato

Contaldi.

– ricorrente –

contro

CARILO – CASSA DI RISPARMIO DI LORETO s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)),

con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. Ca.An., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati

Agostino Cianciulli e Arturo Antonucci, con i quali elettivamente

domicilia in Roma, Corso Trieste n. 87, presso lo studio di

quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata in

data 23.10.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da C.A., C.P., C.F. e T.M. nei confronti della CARILO CASSA DI RISPARMIO DI LORETO s.p.a., avverso la sentenza emessa in data 16.7.2008 dal Tribunale di Ancona, con la quale era stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dai predetti attori in relazione all’acquisto di obbligazioni argentine per Euro 724.184,85 (sino al 1998) e di obbligazioni Parmalat (sino all’ottobre 2001).

2. La sentenza, pubblicata il 23.10.2015, è stata impugnata da C.A., C.P., C.F. e T.M.), con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui CARILO CASSA DI RISPARMIO DI LORETO s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 17, comma 1, lett. b. Si evidenzia la mancata valutazione da parte della corte di merito del profilo della violazione del predetto art. 17, ratione temporis applicabile al caso di specie, in riferimento alla necessità dell’acquisizione di informazioni sul cliente, in modo da ottemperare all’obbligo di valutazione dell’adeguatezza dell’investimento, avendo al contrario la corte di appello deciso l’esito della controversia sulla base del solo scrutinio della documentazione allegata dalla banca alle sue difese, senza che sia decisiva ai fini decisori l’affermazione contenuta nella motivazione impugnata secondo cui la responsabilità dell’intermediario avrebbe richiesto la prova che, anche in presenza di un’adeguata informazione del cliente, quest’ultimo si sarebbe comunque determinato ad effettuare l’investimento. Osservano invece i ricorrenti che, diversamente, doveva applicarsi il principio secondo cui, in presenza della mancata astensione da parte dell’intermediario alla proposizione al cliente di un investimento inadeguato, il nesso causale tra inadempimento dell’intermediario e danno doveva ritenersi in re ipsa. Si evidenzia inoltre che neanche poteva ritenersi che la banca fosse in grado di ritenere il C. un investitore abituale ed esperto, posto che, al momento degli acquisti contestati, il rapporto contrattuale tra le parti era appena iniziato.

2. Il secondo mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, lett. b) Tuf e dell’art. 28, commi 1 e 2, Reg. Consob n. 11522/1998, in relazione al regime di rifiuto parziale a rendere informazioni da parte del cliente.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 21, lett. c, T.u.f. e dell’art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998, in relazione al denunciato conflitto di interessi della banca nella negoziazione dei titoli.

4. Va dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, rinuncia comunque accettata anche dalla controricorrente. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese del giudizio di legittimità in ragione dell’adesione della controricorrente alla rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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