Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16703 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 151111/2015, proposto da:

C. s.a.s., di G.C. & C., in persona del legale

rapp.te p.t., C.G. e C.A., rappresentati e

difesi dall’avv. Anna Guaglione, come da mandato in calce al

ricorso, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) c/ A.P.;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 10556/18/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 02/12/2014 e non

notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del

9 marzo 2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società F.lli C. s.a.s., di G.C. & C., proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, CTR) n. 133/31/13, rilevando che i giudici di appello avevano commesso un errore di fatto nel non considerare la produzione documentale esistente agli atti sin dal primo grado di giudizio, comprovante la sussistenza delle esimenti di cui all’art. 110 t.u.i.r., comma 11, e, quindi, la deducibilità dei costi per le operazioni commerciali effettuate con società extra UE aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato (cd. black list). Il non aver considerato tale documentazione, avrebbe comportato l’errore percettivo della CTR che, quindi, erroneamente, aveva ritenuto l’appello della società infondato ed aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento anche in relazione all’onere di indicazione separata dei costi.

I giudizi di merito originavano, infatti, dall’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Caserta con il quale recuperava a tassazione maggiori redditi di impresa per violazione dell’obbligo di indicazione separata dei costi, quale presupposto indefettibile per beneficiare delle deduzioni delle componenti negative di reddito.

5. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione per insussistenza dell’errore percettivo risolvendosi, a dire della CTR, in una valutazione logica-giuridica che avrebbe al più potuto comportare l’impugnazione per violazione di legge.

6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la società F.lli C. s.a.s., di G.C. & C., ed i soci C.G. e C.A., affidato ad un unico motivo.

7. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata nonostante la ritualità della notifica del ricorso, avvenuta, a mezzo posta, in data 3 giugno 2015.

8. I ricorrenti hanno presentato memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La documentazione depositata dai ricorrenti in data 27 febbraio 2021, riguardante “Provvedimento di sgravio in autotutela delle cartelle di pagamento emesse a fronte degli avvisi di accertamento a carico della F.lli C. s.a.a e dei soci C.G. e C.A., per gli anni di imposta 2003 e 2005”, non rileva ai fini del presente giudizio considerato che lo sgravio in questione riguarda gli anni di imposta 2003 e 2005, mentre il ricorso in esame riguarda la annualità d’imposta 2004, per la quale nessuno sgravio risulta intervenuto.

2. Con l’unico mezzo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge e segnatamente dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per aver la CTR giudicato il ricorso per revocazione inammissibile per inesistenza dell’errore di fatto, trattandosi, invece, di questioni attinenti alla produzione documentale, rilevanti per il giudizio, senz’altro riconducibili al paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

2.1. I ricorrenti deducono altresì, l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, avendo la CTR mancato di motivare in ordine alla sussistenza o meno dell’esimente di cui all’art. 110 t.u.i.r., comma 11, pur essendo questione centrale delle sentenze di primo e secondo grado.

3. Entrambi i mezzi – che si esaminano congiuntamente per connessione logica e giuridica – sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

4. I giudici della CTR hanno affermato che, con il ricorso per revocazione “la società ritiene che il giudice, nello stilare la sentenza, sia incorso in un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non avrebbe cioè considerato la normativa che ammette la deduzione di costi per acquisti da soggetti extra UE anche se non separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi”. Dopo aver circoscritto in tali termini la doglianza della società ricorrente, hanno ritenuto che “una tale valutazione da parte dei giudici, non rappresenta certamente un errore revocatorio, ma piuttosto questioni attinenti a valutazioni logiche e giuridiche e, conseguentemente, non s’inquadra in nessuna delle ipotesi normative che consentono la revocazione di una sentenza (…)”.

5. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non ha colto il senso della sentenza revocanda e del ricorso per revocazione, sicchè, avendo malamente interpretato il contenuto dei motivi di revocazione, è arrivata erroneamente ad escludere l’errore percettivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, prospettato dai ricorrenti.

5.1. Ed invero, come si evince dai passi del ricorso in revocazione, come localizzati e riportati in seno al ricorso in cassazione, ciò di cui la società si è doluta con il ricorso per revocazione non è affatto la mancata considerazione della “normativa” fiscale riguardante la deduzione di costi per acquisti da soggetti residenti in Paesi cd. black list, bensì la mancata valutazione della documentazione, esistente agli atti, riguardante gli elementi atti a provare la cd. doppia esimente di cui all’art. 110 t.u.i.r., comma 11, (v. ricorso, ove a pag. 17 è indicata la seguente documentazione: verbale di constatazione della guardia di finanza di (OMISSIS) del (OMISSIS) con allegati: elenco operazioni commerciali estere effettuate dalla F.lli C. s.a.s. per gli anni 2003, 2004 e 2005 8 all. n. 2) fatture commerciali emesse dalla società Gentlewood, Moscotwood, Kilang domiciliate in (OMISSIS) anni 2003, 2004, e 2005; bollette di importazione emesse dalla dogana del Porto di (OMISSIS) (all. n. 3); registro delle fatture di acquisto della F.lli C. s.a.s. (all. n. 4); certificazione rilasciata dalla SruhanJaya Syarikat Malaysa – Companies Commission of Malaysia – riguardante la struttura organizzativa e commerciale delle società Moscotwood e Kilang).

5.2. L’erronea individuazione dei motivi di ricorso in revocazione ha, dunque, falsato la valutazione dell’errore percettivo invocato col ricorso in revocazione, errore che, invece, avrebbe potuto configurarsi laddove la documentazione esistente agli atti, e non esaminata dai giudici della sentenza revocanda, avrebbe potuto portare a ritenere quali sussistenti i requisiti richiesti dall’art. 110 t.u.i.r., comma 11, per la deducibilità dei costi inerenti alle operazioni commerciali concluse con i soggetti residenti in paesi “extra-UE” a fiscalità privilegiata.

6. Che l’errore di fatto idoneo a determinare la revocazione di una sentenza, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, possa basarsi anche sulla svista percettiva di taluni documenti esistenti nei fascicoli processuali ma non considerati nel giudizio che ha portato alla decisione, è, d’altro canto, principio acquisito di questa Corte che in fattispecie analoghe ha ritenuto che l’esistenza nei fascicoli processuali, (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, il giudice non ha preso in considerazione, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione (cfr., Cass., 26/01/2021, n. 1562, su una fattispecie riguardante fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la CTR; id. Cass., 28/09/2016, n. 19174; Cass. 25/05/2011 n. 11453).

6.1. Tali considerazioni si pongono in linea con i principi affermati in linea generale dalla giurisprudenza di legittimità in tema di errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., idoneo per proporre impugnazione per revocazione ai sensi del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1 (nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. c)), ritenendosi che tale errore consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, sicchè si sostanzia in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato (cfr. Cass., 23/02/2006, n. 4015; Cass., 30/11/2005, n. 26074; Cass. 23/05/2018 n. 1284, Rv. 648664-01; secondo Cass., 05/03/015 n. 4456 l’errore di fatto idoneo per la revocazione della sentenza deve presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, sì da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o d’indagini).

6.2. Nel caso all’esame, il non aver “visto” la documentazione esistente ai fascicoli processuali, potrebbe aver determinato un contrasto rilevante tra i fatti univocamente emergenti dagli atti e la supposizione del medesimo fatto posta a base della sentenza revocanda, senza che ciò debba aver implicato – come assunto dalla CTR – una valutazione in diritto.

7. I ricorrenti hanno ragione di dolersi anche sul vizio motivazionale della sentenza impugnata che – in base al tenore letterale della motivazione – nulla ha argomentato circa la ritenuta irrilevanza della documentazione su cui ricorrenti hanno basato la proprie difese.

8. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè riconsideri l’eventuale sussistenza dell’errore revocatorio in base ai documenti risultanti ai fascicoli processuali ed indicati dai ricorrenti, esplicitando in che misura tali documenti potrebbero aver determinato un errore percettivo che – se esistente – inciderebbe sulla prova delle cd. esimenti di cui all’art. 110 t.u.i.r., comma 11.

La CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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