Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16703 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21677/2013 proposto da:

A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE PRENESTINA 7, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO FIORAVANTE

ALIPERTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOFI COOP SRL in Liq., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO PARLATO, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 845/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 1994, A.L. conveniva in giudizio la SO.FI COOP. Spa esponendo:

1) che quest’ultima stava edificando in località (OMISSIS), un complesso immobiliare su aree concesse in diritto di proprietà dal Comune di Somma Vesuviana con atto di convenzione L. n. 865 del 1971, art. 35, stipulato il 14 dicembre 79, e successivi atti aggiuntivi; 2) che, con contratto preliminare di vendita, esso istante si era obbligato ad acquistare dalla società SO.FI COOP., promittente venditrice, l’appartamento sito al (OMISSIS) dei costruendi fabbricati, nonchè un garage, definito come cantinola; 3) che il prezzo pattuito per la vendita era stato fissato in Lire 117.200.000, di cui Lire 42.200.000 oltre IVA da versare in contanti ed il residuo da corrispondere alla erogazione del mutuo ipotecario a tasso agevolato, mutuo da contrarre contestualmente alla stipula del definitivo; 4) che esso istante aveva corrisposto complessive Lire 48.840.000 per l’acquisto, oltre Lire 5.000.000 per rate mutuo a tasso agevolato e Lire 7.610.050 per oneri accessori, ma che controparte aveva consegnato l’appartamento oggetto del detto preliminare non ultimato; 5) che l’art. 8 del detto preliminare prevedeva la stipula del contratto definitivo entro sei mesi dalla consegna dell’appartamento; 6) che, nonostante le ripetute sollecitazioni, la SO.FI COOP. non aveva concluso il contratto definitivo.

Tanto premesso, l’attore chiedeva emettersi sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso, trasferendogli così la proprietà dei beni, rideterminando il prezzo di cessione perchè determinato contra legem.

In via gradata, per l’ipotesi di eseguibilità del contratto, chiedeva eventualmente integrarsi il contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi sui quali era stato realizzato l’edificio ovvero del Comune di somma Vesuviana, chiedendo, per la diversa ipotesi di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

La società SO.FI COOP., costituitasi in giudizio, contestava l’avverso dedotto e deduceva che la mancata stipula del contratto definitivo era da ascrivere a colpa dell’ A., il quale non aveva fornito la documentazione richiesta per dimostrare il possesso da parte sua dei requisiti necessari per poter accedere all’acquisto di un alloggio realizzato con il contributo dello Stato e che, inoltre, nonostante fosse stato immesso nel possesso dell’immobile, non aveva neppur versato il corrispettivo pattuito, essendo ancora debitore verso la esponente delle somme pattiziamente dovute. Pertanto, non avendo l’attore provveduto al pagamento di quanto dovuto secondo il detto preliminare sia per interessi di prefinanziamento che per altre causali, essa SO.FI COOP. si era trovata nella impossibilità di versare all’Istituto San Paolo di Torino i detti interessi, sicchè detta Banca aveva sospeso le erogazioni del mutuo a tasso agevolato, ed era stata pure costretta, anche per far fronte ai costi di costruzione, a richiedere al Monte dei Paschi di Siena anticipazioni garantite in via ipotecaria, a tassi notevolmente più alti.

Tanto premesso, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda attrice e, spiegando domanda riconvenzionale, chiedeva “dichiarare risolto il contratto preliminare… per colpa e fatto dell’attore, con condanna dello stesso al rilascio dell’unità immobiliare ed al pagamento della penale prevista nel preliminare medesimo, oltre i danni; in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea…, onerare lo stesso attore al pagamento di quanto dovuto alla SO.FI COOP., disponendo, in ogni caso, che per le somme non corrisposte venisse iscritta ipoteca”. La convenuta, ancora, chiedeva condannarsi sempre in via riconvenzionale l’attore al risarcimento di ogni danno subito.

Con la sentenza n. 11035/02, il Tribunale di Napoli: a) trasferiva dalla SO.FI. COOP. ad A.L. la proprietà dell’appartamento per cui è causa, disponendo che l’attore provvedesse al deposito della somma di Lire 43.592.000 oltre interessi dal 31/10/1992 ed Iva su di un libretto nominativo intestato alla convenuta presso un pubblico depositario, per la consegna entro tre mesi dalla notifica della sentenza, evento questo che condizionava il trasferimento della proprietà; b) in via subordinata disponeva, per l’ipotesi di inadempimento dell’attore, la risoluzione del contratto, con la restituzione in favore della società della metà delle somme versate dall’ A. e con l’immediato rilascio del bene libero da persone e cose.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’ A., deducendo l’omessa valutazione della documentazione offerta a sostegno della domanda di rifissazione del prezzo di cessione; prospettando l’ineseguibilità e/o nullità del preliminare per non aver la Sofi coop concluso il procedimento espropriativo e per non essere proprietaria del fondo ove insisteva l’immobile promesso in vendita; contestando l’apposizione della condizione del pagamento della somma di Lire 43.592.000 in favore della SO.FI COOP..

La società SO.FI COOP., costituitasi in giudizio, contestava ogni avverso dedotto e proponeva a sua volta, avverso la medesima sentenza, appello incidentale con il quale assumeva, per quanto qui ancora rileva, che la sentenza impugnata aveva omesso di fissare un termine perentorio entro il quale l’appellante avrebbe dovuto adempiere all’ordine di depositare le somme stabilite quale corrispettivo del trasferimento forzato.

Chiedeva altresì che l’attore fosse condannato al pagamento della somma dovuta quale corrispettivo, così come determinata dal proprio consulente di parte, dolendosi anche dell’accollo della metà delle spese di lite operato dal giudice di primo grado.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 845/13 dell’8 marzo 2013, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale proposto dalla SO.FI COOP., compensando interamente le spese del grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A.L. sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la SO.FI.COOP spa.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

1. Per quanto rileva in questa sede, la Corte d’Appello ha osservato che l’appello principale aveva profili di inammissibilità in quanto, sostenendo che l’ineseguibilità del preliminare ovvero la sua nullità impedivano la produzione dell’effetto traslativo, formulava delle richieste che contrastavano con la domanda formulata in citazione, volta appunto all’adozione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., domanda che peraltro era stata accolta dal Tribunale, sia pure subordinatamente al pagamento del residuo prezzo.

Ne conseguiva che non appariva comprensibile l’interesse a formulare la doglianza di cui al motivo di appello.

Inoltre, la richiesta di accertare l’ineseguibilità ovvero la nullità del preliminare, per non essere la promittente venditrice proprietaria del suolo sul quale era stato edificato l’immobile oggetto di causa, equivaleva alla proposizione di una domanda nuova in appello.

Peraltro le domande di cui ai primi due motivi di gravame erano in rito, prima ancora che infondate nel merito, inammissibili, e ciò non solo in relazione al divieto dei nova in appello, ma anche perchè avanzate solo in sede di conclusioni dinanzi al Tribunale.

Analoga considerazione andava svolta circa la richiesta di rifissare il prezzo di cessione, atteso che si trattava di una richiesta non contenuta in citazione, essendo in ogni caso mancata l’accettazione del contraddittorio, a seguito della sua tardiva presentazione in sede di precisazione delle conclusioni. Nel merito le domande erano comunque infondate, posto che, quanto alla proprietà del suolo, la circostanza che alla data del preliminare la società appellata non fosse proprietaria non implicava la nullità del preliminare, mentre la mancata acquisizione in epoca successiva costituiva specifico inadempimento della promittente venditrice, la quale aveva assunto l’obbligo di divenire proprietaria al tempo previsto per la conclusione del definitivo.

Tuttavia, anche la società aveva dedotto l’inadempimento del promissario acquirente, il quale non aveva provveduto ad effettuare il pagamento del saldo del prezzo e delle rate di ammortamento del mutuo e di prefinanziamento.

La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non consentiva di affermare quale dei due fosse prevalente, con la conseguenza che non poteva essere pronunziata la risoluzione, ma entrambe le domande di risoluzione andavano rigettate. Infine rigettava anche l’appello incidentale, reputando corretta la decisione del Tribunale di compensare pro parte le spese del giudizio di primo grado, ed escludendo che potesse addivenirsi alla determinazione del prezzo ancora dovuto dall’ A. sulla base delle indicazioni del perito di parte appellata.

Infine riteneva nuova la richiesta, sempre formulata con l’appello incidentale, di fissare un termine perentorio entro il quale l’ A. avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di pagamento del prezzo.

2. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., della L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 2 e art. 60, nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto prospettato dall’appellante.

Si sostiene che la Corte d’Appello non ha accolto la richiesta di accertare l’ineseguibilità del preliminare sulla base di un ragionamento contraddittorio.

Infatti, sebbene abbia verificato che non era stata portata a compimento la procedura espropriativa in favore del Comune di Somma Vesuviana, con il quale a sua volta la società intimata aveva stipulato la convenzione di cessione in proprietà o in diritto di superficie delle aree sulle quali aveva poi edificato l’immobile promesso in vendita, la sentenza ha rigettato la domanda di risoluzione dell’ A..

Il motivo è infondato, in quanto non si confronta con l’effettivo tenore della decisione impugnata.

La Corte distrettuale, una volta riscontrato che il Tribunale aveva accolto l’originaria domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre scaturente dal preliminare, così come proposta nell’atto introduttivo del giudizio da parte dello stesso A., ha ritenuto che la richiesta di cui all’atto di appello di accertare l’ineseguibilità ovvero la nullità del preliminare fosse inammissibile per ragioni di rito.

A tal riguardo ha motivato tale conclusione sia per la carenza di un interesse ad ottenere una pronuncia di invalidità o ineseguibilità del preliminare, in contrasto con quanto invece dedotto in primo grado, sia perchè si trattava in ogni caso di domande nuove, in quanto formulate in primo grado solo in sede di precisazione delle conclusioni, e senza che vi fosse stata un’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (trattasi infatti di giudizio pendente in epoca anteriore al 30 aprile 1995, e quindi sottoposta alle regole processuali vigenti prima delle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990).

Le ulteriori considerazioni circa la ravvisata infondatezza anche nel merito della richiesta, e fondate sulla valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, che non avrebbero consentito di individuare quello prevalente, e tale da giustificare la risoluzione per inadempimento, appaiono evidentemente spese ad abundantiam, e sostanzialmente prive di rilevanza decisoria, a fronte di una ravvisata causa di inammissibilità della domanda in rito.

A tal fine deve farsi richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte per la quale (cfr. Cass. S.U. 20 febbraio 2007 n. 3840), qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (conf. Cass. S.U. 2 aprile 2007 n. 8087; Cass. 5 luglio 2007 n. 15234, Cass. S.U. 17 giugno 2013 n. 15122; da ultimo Cass. 4 gennaio 2017 n. 101).

Il motivo in esame invece si rivolge esclusivamente alle affermazioni circa la fondatezza o meno del merito delle domande de quibus, che però in precedenza la Corte aveva ritenuto essere inammissibili, sicchè la parte avrebbe dovuto necessariamente investire la valutazione in rito compiuta dalla Corte distrettuale.

L’omissione di critiche che investano la correttezza della soluzione di carattere processuale di cui alla sentenza gravata, appare quindi tale da determinare la stessa inammissibilità del motivo.

3. Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 1183 c.c. e segg., nonchè degli artt. 324 e 345 c.p.c., oltre che l’illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto prospettato dall’appellante ex art. 360 c.p.c., n. 5. Anche tale motivo è evidentemente destituito di fondamento. Va in primo luogo osservato che la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, con la conseguenza che al presente giudizio è applicabile la novellata previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non consente quindi di poter addurre come motivo di impugnazione la pretesa insufficienza ovvero illogicità e contraddittorietà della motivazione, come invece sostanzialmente fa parte ricorrente.

Quanto invece alle dedotte violazioni di legge, si lamenta che la Corte d’Appello avrebbe, in relazione all’appello incidentale, accolto la richiesta di fissare un termine perentorio entro il quale il promissario acquirente avrebbe dovuto versare le residue somme dovute a titolo di prezzo, pena la risoluzione del contratto preliminare e dell’effetto traslativo prodotto dalla sentenza.

Si deduce che si trattava di una domanda nuova e come tale inammissibile.

Anche tale motivo non si confronta con la ratio della decisione gravata.

In realtà come si ricava dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, così come riportato a pag. 2 della sentenza della Corte d’Appello, già il Tribunale, nel trasferire la proprietà dell’immobile in favore dell’ A., aveva previsto un termine di tre mesi dalla notificazione della stessa sentenza, per il deposito a cura dell’attore, su di un libretto nominativo intestato alla convenuta, delle somme che riteneva ancora dovute a titolo di corrispettivo della vendita, prevedendo, in subordine, che in caso di inadempimento da parte dell’attore, si sarebbe prodotta la risoluzione del contratto.

Sembra quindi evidente che l’assegnazione di un termine perentorio per l’adempimento della residua obbligazione a carico dell’acquirente fosse stato previsto già dal Tribunale. Orbene tale statuizione era stata specificamente impugnata dall’ A. ma solo per quanto attiene la determinazione della somma dovuta, e tale motivo è stato disatteso dalla Corte d’Appello alla pag. 10, con il richiamo alla condivisibilità dei risultati delle indagini peritali, che avevano permesso appunto di individuare la somma ancora da versare.

La statuizione era stata però impugnata anche da parte della società, la quale aveva appunto chiesto fissarsi un termine perentorio, entro il quale l’attore dovesse adempiere all’obbligo di pagamento del prezzo, evidentemente non avvedendosi che la sentenza del Tribunale già previsto un termine siffatto, individuato in tre mesi dalla notifica della sentenza, e con riferimento all’obbligo di consegna del libretto nominativo, sul quale andava depositato il residuo prezzo, ad un pubblico depositario.

La Corte d’Appello, a sua volta non avvedendosi che il termine già esisteva, ha però ritenuto inammissibile l’appello incidentale in parte qua, in quanto considerato idoneo ad introdurre una domanda nuova.

A fronte di tale quadro, il motivo di ricorso in esame è inammissibile nella parte in cui si duole di un accoglimento della richiesta di fissazione del termine da parte del giudice di appello, che in realtà non vi è stato, avendo la sentenza impugnata rigettato integralmente il gravame incidentale.

Inoltre, e nella parte in cui si contesta la possibilità di fissare un termine, omette di considerare che la questione non era stata fatta oggetto di uno specifico motivo di appello, sicchè non può essere oggi riproposta in sede di legittimità, e che quanto all’individuazione delle somme da versare, comporta la formulazione di censure di merito, come tali insuscettibili di poter essere dedotte in questa sede.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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