Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16703 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. I, 05/08/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 05/08/2020), n.16703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28654/2015 r.g. proposto da:

M.P.R., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso,

dall’Avvocato Marco Vannini, con cui elettivamente domicilia in

Roma, Via Paolo Emilio n. 72, presso lo studio dell’Avvocato

Simonetta Marchetti;

– ricorrente –

contro

Nuova Banca delle Marche s.p.a., già Banca delle Marche s.p.a. (cod.

fisc. e P.Iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott. G.L., rappresentata

e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Andrea Vennarucci, con il quale elettivamente

domicilia in Roma, Piazza Santiago del Cile n. 8, presso lo studio

dell’Avvocato Marco Battaglia;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata in

data 27 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha accolto l’appello presentato dalla Banca delle Marche s.p.a. nei confronti di M.P.R., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 30.6.2010, con la quale l’istituto di credito era stato condannato al risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi nella somma pari ad Euro 19.932,47, in relazione al contratto di negoziazione titoli stipulato in data 5.7.1999.

La corte del merito ha ritenuto che: a) dovevano considerarsi passate in giudicato perchè non impugnate da parte dell’appellato M. con appello incidentale le statuizioni relative alla validità del contratto quadro per il rispetto dei prescritti requisiti formali, alla capacità a testimoniare di C.D. e all’affermata legittimità della operazione di acquisto titoli in contropartita diretta; b) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prima istanza, dovevano considerarsi assolti gli obblighi informativi della banca in ordine alla natura e alla tipologia di investimento consigliato al cliente, posto che, sulla base della scheda informativa sottoscritta dal M. e delle dichiarazioni rese dal predetto teste, era emerso che l’istituto di credito aveva correttamente informato il cliente in ordine alla rischiosità nell’acquisto delle obbligazioni di stato argentine correlato anche all’alta redditività dell’investimento, circostanze delle quali era stato reso consapevole l’investitore tramite l’inchiesta svolta dal funzionario di banca al quale si era rivolto il M.; c) anche il ristretto lasso temporale intercorrente tra la sottoscrizione del c.d. contratto-quadro ed i successivi ordini di acquisto non escludeva l’adempimento da parte della banca dei predetti obblighi informativi, in ragione del fatto che tale informazione era stata correttamente fornita al cliente subito prima della sottoscrizione della sopra richiamata documentazione; d) l’acquisito delle obbligazioni di stato argentina era comunque intervenuta nel luglio 1999, periodo nel quale, sebbene i titoli in esame dovessero essere considerati ad alto rischio, era comunque non prevedibile il default dello stato sudamericano, con conseguente insolvenza e pericolo di mancata restituzione del capitale investito; e) anche la nota integrativa al prospetto delle obbligazioni della Repubblica argentina approvato dalla Consob con delibera 11971/99 evidenziava il rischio di insolvenza solo dal mese di ottobre del 1999 e dunque non poteva riguardare l’acquisto oggetto di causa, intervenuto in un periodo precedente.

2. La sentenza, pubblicata il 27 ottobre 2014, è stata impugnata da M.P.R. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Nuova Banca delle Marche s.p.a., già Banca delle Marche s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche presentato ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 21 e 23, e degli artt. 26 e 30 Delibera Consob n. 11522/98; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dell’art. 30 della delibera Consob n. 11522/98; e da ultimo, violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si evidenzia che – in ordine alle questioni ritenute dalla corte di appello passate in giudicato per la mancata proposizione di appello incidentale (questione della nullità per vizio di forma del contratto di intermediazione finanziaria; incapacità a testimoniare del teste dipendente della banca e operazione di acquisto in contropartita diretta) – l’appellato era risultato integralmente vittorioso in primo grado, e dunque aveva l’onere solo di riproporre le questioni non accolte od assorbite, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., (onere puntualmente assolto con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello), e non già di proporre sul punto appello incidentale, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello che dunque non si era espresso sulle predette questioni sottoposte al suo vaglio, e ciò con particolare riferimento alla doglianza che attingeva il profilo di invalidità del contratto cd. quadro per carenza di forma scritta, non essendo stato tale contratto sottoscritto anche dal funzionario della banca, mancata sottoscrizione che non avrebbe potuto essere superata dalla produzione in giudizio del detto documento, con conseguente nullità del contratto di investimento e dei successivi ordini di acquisto dei titoli. Si evidenzia altresì l’invalidità del contratto di investimento, stipulato in data 5.7.1999, per il mancato adeguamento allo ius superveniens rappresentato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, e dal relativo Reg. Consob in vigore dal 17.7.1998.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, e art. 23, comma 6, e degli artt. 26, 27, 28 29 e 31 della Delibera Consob n. 11522/98, nonchè violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 10, comma 2 bis, nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, e degli artt. 26, 27, 28 29 e 31 della Delibera Consob n. 11522/98.

3. Con ricorso incidentale condizionato l’istituto di credito controricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando, nel primo motivo, il mancato esame della questione dell’esistenza della prova del nesso eziologico tra il presunto inadempimento all’obbligo informativo da parte dell’intermediario e il danno conseguente al default delle obbligazioni argentine e, nella seconda censura, l’erroneità della decisione impugnata in ordine alla risarcibilità del lucro cessante.

4. Va dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia agli atti da parte del ricorrente, rinuncia comunque accettata anche dalla contro ricorrente che ha rinunciato a sua volta al ricorso incidentale.

Nessuna statuizione è dovuta sulle spese del giudizio di legittimità in ragione dell’adesione della controricorrente alla rinuncia al ricorso e di quella del ricorrente alla rinuncia al ricorso incidentale.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai ricorsi.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

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