Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16703 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16703 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —
Contro
Bertolli Giulio;
– controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma) n. 67/14/06, del 27 giugno 2006, depositata il 11 settembre 2006, non
notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 maggio 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Affilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ufficio del Registro elevava il valore degli immobili
venduti dal contribuente, che deduceva la corretta determinazione del valore
mediante la moltiplicazione del reddito dominicale per 75, trattandosi di podere agricolo con annesso fabbricato colonico.

Oggetto:
INVIM. Terreno.
Fabbricato rurale.
Determinazione
valore.

Data pubblicazione: 03/07/2013

L’impugnativa era rigettata in primo grado. La decisione era, tuttavia, riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non
si è costituito.
MOTIVAZIONE
Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente

dell’art. 52, D.P.R. n. 131 del 1986 e l’affermata ruralità del fabbricato insistente sul terreno venduto.
Le censure sono fondate alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale, «in tema di INVIM, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica di cui all’art. 52, comma quarto, del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, il carattere rurale di costruzioni o porzioni di costruzioni, nonché delle relative pertinenze, dal quale deriva la mancata attribuzione di una rendita catastale autonoma rispetto a quella del terreno cui i
fabbricati accedono, dipende, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e dell’art. 9 del decreto – legge 30 dicembre 1993, n. 557
(convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133), dalla sussistenza di due condizioni: una di tipo soggettivo, afferente alla persona dell’utilizzatore del
fabbricato, che deve essere addetta alla coltivazione della terra o alle altre
attività specificate dalla norma, e l’altra di tipo oggettivo, riguardante l’immobile, che deve essere “strumentale” all’esercizio di quelle attività, e in
quanto tale deve presentare caratteristiche rispondenti alle relative esigenze»
(Cass. n. 28685 del 2005; v. anche in senso conforme Cass. nn. 18377e
21363 del 2012).
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha omesso ogni accertamento sulla
strumentalità del fabbricato alla supposta attività agricola del contribuente,
affermando apoditticamente una ruralità del fabbricato nell’assenza di qualsiasi supporto probatorio: e trattandosi di una pretesa esenzione dall’imposta, spettava al contribuente, dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati
nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis (v. Cass. S.U. n. 18565 del
2009, in motivazione).
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale
del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del
giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
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per ragioni di connessione logica, l’amministrazione censura, sotto il profilo
della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta applicabilità

MENTE 1)-A REGISTRAZIONE
Al SENSI DFI, n
ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

N.
M

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2013.

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