Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16702 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G., T.P.G., L.C.M.C.,

D.S.A., G.A., F.S., D.S.

C., I.T., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO

SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 155/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/04/2007 R.G.N. 130/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GRANOZZI GAETANO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8.2/18-4-2007 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2903/2005, impugnata dagli intimati indicati in epigrafe, dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e i predetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data delle rispettive assunzioni.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, essendo i rapporti contrattuali regolati in via esclusiva dal D.Lgs. n. 368 del 1991, per poter ottemperare ai requisiti prescritti da tale normativa, che, fra l’altro escludeva ogni ipotesi di autonoma intermediazione da parte degli organismi sindacali, dando esclusivo rilievo alla sussistenza di specifiche e concrete esigenze aziendali idonee a legittimare il ricorso alla clausola di durata, risultava indispensabile che la società resistente enunciasse per iscritto, evitando ogni motivazione apparente o di stile, le concrete ragioni che, nel contesto spaziale e temporale nel quale aveva operato il dipendente, giustificavano l’assunzione a tempo determinato, laddove, invece, nei contratti stipulati fra le parti si era fatto ricorso a formule stereotipate e di circostanza, inidonee a consentire la verifica del collegamento causale fra la singola assunzione a termine e la relativa esigenza giustificativa.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con dieci motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 414, 112 c.p.c., rilevando che correttamente il primo giudice aveva rigettato il ricorso ritenendo, alla luce della nuova disciplina sanzionatoria del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, non convertibile il rapporto a tempo determinato e che, pertanto, erroneamente la corte di appello aveva ritenuto sussistere l’interesse ad agire dei lavoratori, che si erano, in realtà, limitati a richiedere la corresponsione delle retribuzioni sul presupposto della (possibilità de iure della) riammissione in servizio.

Con il secondo, terzo e quarto motivo, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., artt. 101, 112, 116 e 414 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse trascurato di considerare che la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro era resa palese dal contegno di prolungata ed ininterrotta inerzia assunto dopo la scadenza dei contratti a termine, dando rilievo, peraltro, a documenti (“circolare aziendale”) mai allegati dalla società, nè esistenti agli atti ed omettendo di statuire sulle richieste istruttorie volte ad accertare il successivo svolgimento da parte degli intimati di altre attività lavorative.

Con il quinto motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, artt. 25, 2 e 74 CCNL 11.1.2001, artt. 1363 e 1367 c.c. ed, al riguardo, osserva che, nonostante i contratti fossero stati stipulati “ai sensi della vigente normativa” (formula nella quale confluivano tanto il D.Lgs. n. 368 del 2001 – applicabile ratione temporis – quanto il CCNL 11.1.2001, stante la disciplina transitoria posta dall’art. 11 dello stesso decreto), il giudice di appello aveva ritenuto che la disposizione dell’art. 74 del contratto suddetto (“il presente c.c.n.l. con riferimento sia alla parte normativa che a quella economica resta in vigore, in linea con quanto previsto dal Protocollo di intesa del 23/7/1993, sino al 31.12.2001”) prevalesse su quella dell’art. 2, comma 3, in tema di “assetti contrattuali” (“il contratto collettivo nazionale ha efficacia quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica”), pur trattandosi di disposizioni afferenti a piani di efficacia diversi ed autonomi.

Con il sesto e settimo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e artt. 2 e 4, artt. 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Osserva la ricorrente, al riguardo, che la corte territoriale aveva omesso di considerare che la nuova disciplina del contratto a termine non richiedeva, a differenza di quanto previsto nel passato, che le ragioni dell’assunzione a tempo determinato rivestissero carattere di straordinarietà ed eccezionalità, con la necessità di fornire una motivazione diversa e ulteriore rispetto a quella che conduce normalmente all’assunzione, e che, comunque, non si era valutato, omettendo l’esame degli accordi richiamati nella lettera di assunzione, erroneamente ritenuti irrilevanti, in quanto inidonei ad introdurre ipotesi derogatorie rispetto alla disciplina legale, che questi ultimi, regolamentando compiutamente il processo di ricollocazione (territoriale e professionale) delle risorse a tempo indeterminato, rappresentavano e comprovavano l’esigenza aziendale (sostanzialmente identica su tutto il territorio nazionale) posta a fondamento dell’assunzione.

Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 99, 112, 114, 345 e 437 c.p.c., art. 1421 c.c., viene prospettato che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con D.S.A., sebbene la stessa, in primo grado, avesse prospettato che il contratto di lavoro fosse stato stipulato con riferimento alla stessa causale posta a base di quelli degli altri litisconsorti e solo nel giudizio di appello avesse dedotto (per la prima volta, e, quindi, inammissibilmente) l’effettiva ragione posta a fondamento dell’assunzione.

Con il nono motivo la società ricorrente, lamentando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 12 preleggi, degli artt. 115, 116, 244, 253, 421 c.p.c., rileva che erroneamente si è ritenuto onere del datore di lavoro provare la effettiva sussistenza delle esigenze poste a fondamento dell’apposizione del termine, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso, rinvenibile solo con riferimento alle esigenze legittimanti la eventuale proroga.

Con il decimo motivo la società ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 12 disp. gen., art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, art. 1362 ss. c.c., rilevando che la corte territoriale, erroneamente interpretando il D.Lgs. n. 368, art. 1, aveva ritenuto che la violazione di tale norma, per l’ipotesi della conclusione di un contratto a termine sorto in assenza dei relativi presupposti legali, comportasse, in evidente assonanza con quanto previsto dall’abrogata L. n. 230 del 1962 ed in analogia con quanto disposto dagli artt. 4 e 5 citato decreto, una sanzione (la conversione del contratto a tempo indeterminato) non prevista dalla legge, pur essendo il ricorso all’analogia precluso dal principio generale espresso dall’art. 1419 c.c..

Con l’ultimo e subordinato motivo, infine, prospetta che, ai fini della messa in mora, si era erroneamente assegnato rilievo alla istanza per il tentativo di conciliazione e che illegittimamente si era omesso di accertare, ai fini dell’aliunde perceptum, se ed in quale misura i lavoratori avessero svolto ulteriori e successive attività lavorative.

1. Va, innanzi tutto, dato atto che è stata depositata copia dei verbali di conciliazione sindacale stipulati fra le parti il 19.12.2008 ( D.S.C. e D.S.A.), 22.1.2009 ( I.T.), 29.1.2009 ( N.G.), 5.2.2009 ( T.P.G.) e 12.2.2009 ( L.C.M.C.).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato in parte qua inammissibile.

v Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale gli intimati sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278/2006, Cass. n. 16341/2009).

Stante l’esito del processo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in questione le spese di causa.

2. Con riferimento alle restanti posizioni processuali, non meritevole di accoglimento appare il primo motivo del ricorso.

Basti, al riguardo, osservare che la statuizione censurata, per come avverte la stessa società ricorrente, è “comunque irrilevante ai fini della soluzione della controversia … atteso che … la corte di appello, del tutto disattendendo la tesi del primo giudice, ha ritenuto convertibile il rapporto di lavoro a termine stipulato ai sensi della nuova disciplina”, con la conseguenza che il motivo di impugnazione risulta privo di decisività ed evidenzia la carenza di un effettivo interesse della società ricorrente alla sua prospettazione.

3. Infondati sono anche il secondo, terzo e quarto motivo, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. n. 26935/2008, Cass. n. 20390/2007, Cass. n. 23554/2004, Cass. n. 15621/2001).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. n. 17070/2002).

Circostanze che, con corretta motivazione, la corte territoriale ha ritenuto nel caso non provate, alla luce dell’impossibilità di arguirle, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo dal decorso del tempo (nel caso, peraltro, non particolarmente eccessivo) maturatosi prima della proposizione del ricorso o dalla ricerca di nuove occasioni di lavoro a seguito della cessazione dei precedenti rapporti di lavoro per causa diversa dalle dimissioni (v. ad es.

Cass. n. 839/2010).

In ordine, poi, alla rilevanza che, in tal contesto, assume la circolare aziendale citata in sentenza, deve osservarsi che il riferimento alla stessa si rinviene all’interno di una argomentazione meramente aggiuntiva e che, in ogni caso, a fronte della specifica indicazione dei dati identificativi dell’atto aziendale, puramente apparenti appaiono le contestazioni relative alla sua provenienza e alla sua qualificazione come “atto interno all’azienda e non destinato alla parte in causa”.

4. Improcedibile è, invece, il quinto motivo.

Il motivo si fonda, infatti, sull’asserita erronea interpretazione di disposizioni della contrattazione collettiva di settore, senza che il ricorrente abbia, tuttavia, provveduto a depositare contestualmente al ricorso il testo integrale del contratto, per come prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., allorchè si tratti, come nella specie, di contratti collettivi nazionali di diritto privato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte in svariate conformi pronunce (cfr. Cass. n. 28305 del 2009, n. 28306 del 2009 e altre conformi, nonchè Cass. n. 19560 del 2007 e altre conformi con riferimento all’art. 420 bis c.p.c.; circa la riferibilità della previsione ai contratti collettivi di diritto comune e la ratio sottesa alla sanzione processuale, cfr. Cass., sez. un., n. 23329 del 2009).

Ha, in particolare, rilevato la Corte, nei suoi precedenti, che la funzione di nomofilachia, demandata al giudice di legittimità e perseguita dalle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, sarebbe pregiudicata ove si ritenesse che nell’ipotesi di ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’interpretazione debba essere limitata alle clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito, mentre nel caso previsto dall’art. 420 bis c.p.c. (norma – giova rilevare – che non indica il tipo di controllo cui la Corte deve procedere quando è investita del ricorso per saltum sulla questione pregiudiziale, dandolo per presupposto proprio in base al precedente art. 360 c.p.c., n. 3) l’interpretazione si possa svolgere senza alcuna limitazione, reperendo nel contratto altre clausole, non esaminate, che però potrebbero risolvere ogni margine di incertezza.

Ne deriverebbe il rischio di sentenze contrastanti, recanti, cioè, interpretazioni diverse sulla medesima questione e sulla base della medesima contrattazione collettiva, stante il diverso grado di affidabilità delle une rispetto alle altre, a causa della completezza o meno dell’indagine che la Corte ha svolto. Ne consegue che la norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la quale prevede che gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilità, non risulta suscettibile di deroghe e preclude il deposito solo di stralci del contratto collettivo da interpretare e, a maggior ragione, la mera trascrizione delle clausole contrattuali che si assumono rilevanti.

5. Meritevoli di accoglimento sono il sesto e settimo motivo, nei limiti che saranno precisati.

5.1 Deve, al riguardo, innanzi tutto ribadirsi, quale necessario punto di partenza per la soluzione dei problemi posti nel caso in esame, che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (applicabile nella fattispecie ratione temporis) ha senz’altro confermato (per come già affermato da questa Suprema Corte con le sentenze n. 12985/2008 e 2279/2010), pur anteriormente alla novellazione operata dall’art. 39 della L. n. 247 del 2007 (“Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”), il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo, pur sempre, l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria rispetto al suddetto principio, anche in presenza di un sistema imperniato sulla previsione di una clausola generale (“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo”), che ha sostituito il precedente assetto normativo, fondato prima su un elenco tassativo e tipico di ipotesi autorizzative, ai sensi della L. n. 230 del 1962, e successivamente sulla “delega” alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Il che porta ad escludere, innanzi tutto, che le esigenze ” di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (o, in altri termini, le esigenze aziendali) richiamate nella norma siano sempre individuabili nel normale andamento dell’attività aziendale, con la conseguenza che al datore di lavoro non sarebbe più richiesto di motivare l’assunzione a termine fornendo una giustificazione diversa e ulteriore rispetto a quella che normalmente conduce all’assunzione.

Ed, in realtà, per poter ritenere che il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato risultino pienamente sovrapponibili e fungibili nella funzionalità tipologica e giuridica, rendendo puramente nominale la configurazione del contratto a termine come contratto speciale, si dovrebbe dimostrare che tale esito risulti compatibile con la portata letterale della disposizione del D.Lgs. n. 368, art. 1, ed, ancor prima, che la norma risulti isolabile dal contesto comunitario, e cioè dai principi posti dalla direttiva 1999/70/Ce e dall’allegato accordo quadro e dall’interpretazione che degli stessi ha fornito il giudice comunitario, pur assumendo, nel caso, l’interpretazione “comunitaria” valenza anche costituzionale ex art. 76 Cost., per essere la delega al governo (L. n. 422 del 2000, art. 1) strumentale e limitata all’emanazione delle norme necessarie a dare attuazione alla direttiva medesima.

Sotto il primo aspetto, tuttavia, l’asserita “acausalità” del contratto a termine, pur nel nuovo quadro normativo, si pone in contrasto già con il tenore letterale stesso delle parole usate dal legislatore, che, per come ha già evidenziato questa Corte e lo stesso giudice delle leggi, ha inteso stabilire a carico del datore di lavoro un onere di puntuale specificazione delle ragioni che obiettivamente presiedono alla apposizione del termine, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Cost. n. 214/2009; Cass. n. 2279/2010). Ed, in realtà, la previsione di specifici presupposti economici ed organizzativi e la necessità di una espressa motivazione in ordine alle ragioni che presiedono all’apposizione del termine resterebbero un mero flatus vocis ove il datore di lavoro potesse discrezionalmente determinare le cause di apposizione del termine, a prescindere da una specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata ad attuare.

L’adozione di un diverso punto di vista interpretativo imporrebbe, del resto, di dimostrare la sua idoneità a garantire, alla luce delle precisazioni progressivamente offerte dalla Corte di giustizia, il risultato imposto dal diritto comunitario, che, fermo restando la discrezionalità di ciascun Stato membro nell’elaborazione della norma equivalente di diritto, obbliga, quale che sia la misura in concreto adottata, a realizzare l’effettiva prevenzione dell’utilizzazione abusiva di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (così Corte giust. sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C- 378/07 a C- 380/07, Angelidaki e a., punti 80, 83,84, 94; sentenza 4 luglio 2006, causa C- 212/04, Adeneler e a., punto 101).

In tal contesto, si è precisato che “la nozione di “ragioni obiettive” ai sensi della clausola 5, n. 1, lett. a) dell’accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad essi inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza Angelidaki, punto 96; v. anche sentenza Adeneler e a., punti 69, 70;

sentenza 13 settembre 2007, causa C- 307/2005, Del Cerro Alonso, punto 53).

Con la conseguenza, fra l’altro, che deve ritenersi incompatibile con le finalità della direttiva il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato solo sulla base di una disposizione generale, in assenza di alcuna relazione con il contenuto concreto dell’attività considerata, che non consentirebbe di stabilire criteri oggettivi e trasparenti, idonei a verificare se la clausola di durata corrisponda ad un’esigenza reale e sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e necessario a tale effetto (v. oltre alle già citate sentenze Adelener e a., punto 74, Del Cerro Alonso, punto 55, Angelidaki, punto 100, anche l’ordinanza 12 giugno 2008, causa C- 364/07, Vassilakis e a., punto 93), così come appare egualmente incompatibile con tali finalità che le esigenze cui rispondono i contratti a termine abbiano di fatto un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, “permanente e durevole” (così fra le altre la sentenza Angelidaki, punti 103 e 106).

Ciò in quanto il principio, ora introdotto pure espressamente nel testo del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” (principio che è arduo concepire come una norma priva di “reale contenuto”) corrisponde, in realtà, con la premessa su cui si fonda l’accordo quadro stesso, vale a dire “che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività” e che, pertanto, il beneficio della stabilità dell’impiego deve essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori (così Corte giust. sentenza 22 novembre 2005, causa C- 144/04, Mangold, punto 64; sentenza Angelidaki, punto 104), laddove i contratti di lavoro a termine sono idonei a rappresentare sia le esigenze dei datori di lavoro che dei lavoratori “soltanto in alcune circostanze”.

5.2. Le considerazioni che precedono (che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, rivelano una portata generale e risultano riferibili, per la rilevanza che assume la clausola di c.d. non regresso, ad ogni aspetto della disciplina nazionale del contratto a termine, e, quindi, anche a quella del primo ed unico contratto: v. la sentenza Angelidaki, punti 120, 121) valgono, pertanto, ad escludere che sussista una sostanziale fungibilità fra il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato e che il datore di lavoro sia esentato da alcun onere probatorio (diverso o ulteriore rispetto a quello che normalmente conduce a qualsiasi assunzione) o ,ancora, che il contenuto dello stesso si esaurisca nella dimostrazione di una ragione nè arbitraria, nè illecita, che, comunque, renda preferibile l’assunzione con contratto a termine, indipendentemente dalla puntuale specificazione di circostanze precise e concrete che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze imprenditoriali, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione di lavoro a tempo determinato.

Nè a diverse conclusioni è possibile pervenire a seguito dell’integrazione apportata all’originario testo del D.Lgs. n. 368, art. 1 dalla L. n. 133 del 2008, art. 21, con la precisazione che la clausola di durata è apponibile anche quando le ragioni che ne costituiscono fondamento sono “riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro”, dal momento che la norma vale ad escludere che l’apposizione del termine sia consentita solo in presenza di circostanze connotate da eccezionalità ed imprevedibilità, e non anche di ragioni riferibili all’ordinaria e fisiologia attività dell’impresa, fermo restando la necessità che queste ultime evidenzino esigenze aziendali, puntualmente specificate nel contratto di assunzione, che possono essere soddisfatte, sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa, con il ricorso alla clausola di durata, piuttosto che con l’ordinario contratto di lavoro.

5.3 In tal contesto, rilievo centrale assume l’obbligo della motivazione dell’assunzione a termine, che, a differenza di quanto avveniva con la disciplina previgente, si estende anche all’individuazione ed espressa enunciazione delle relative ragioni giustificatrici, con la previsione di un onere probatorio a carico del datore di lavoro, che,per essere funzionale ad assicurare la trasparenza e veridicità dell’opzione contrattuale, non può risolversi in formule pleonastiche o puramente ripetitive degli enunciati legali e contrattuali.

Ciò, tuttavia, non esclude, per come ha già ritenuto questa Suprema Corte in analoghe fattispecie (cfr. Cass. n. 2279/2010; Cass. n. 10033/2010), che l’esplicitazioni di tali ragioni possa risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro, attraverso il riferimento ad altri testi scritti accessibili dalle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è a base della esigenza di assunzione a termine, questo risulti analizzato in specifici documenti, specie a contenuto concertativo, richiamati nella causale di assunzione.

Nel caso in esame, il contratto stipulato fra le parti fa riferimento (e giustifica l’assunzione a termine con riferimento) all’esigenza di “sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”.

Deduce la società ricorrente che, sebbene questi accordi costituissero “elementi di concreta specificazione delle esigenze sottese all’assunzione”, in quanto con gli stessi era stata riconosciuta, anche dalle stesse parti socialità sussistenza di una esigenza organizzativa oggettiva e la conseguente coerenza tra l’assunzione e la situazione aziendale, nondimeno, il giudice di appello non aveva in alcun modo considerato, ai fini della decisione, tale prospettazione e i relativi documenti giustificativi. Sotto questo aspetto il motivo appare fondato.

Ed in realta, la corte territoriale, pur ritenendo generica la formulazione della clausola di durata, non ha anche valutato l’incidenza che sulla posizione del dipendente potevano dispiegare gli accordi collettivi indicati nello stesso contratto, alla luce delle valutazioni motivatamente offerte dalla società ricorrente.

L’omissione di tale valutazione appare censurabile, in quanto deve rilevarsi che, seppur nel nuovo quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, alla contrattazione collettiva non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale.

Tale valutazione – si deve ribadire – nel caso è stata omessa, avendo la corte di merito ritenuto di escludere la rilevanza degli accordi elencati nel contratto facendo mero riferimento al tempo della loro stipulazione, ma senza indagarne l’effettivo contenuto, e richiamando, per il resto, l’inesistenza di un “potere di deroga” dell’autonomia collettiva, che, seppure conforme al diritto positivo, non vale a chiarire, nello specifico contesto contrattuale, il ruolo assegnabile all’autonomia collettiva, a fronte della previsione ex uovo introdotta dal legislatore del 2001.

6. La causa va, pertanto, rinviata ad altro giudice di pari grado, che si individua nella Corte di appello di Caltanissetta, la quale provvederà a riesaminarla, e a regolamentare anche il carico delle spese, attenendosi al seguente principio di diritto: “L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

7. Restano assorbiti gli ulteriori motivi (l’ottavo, peraltro, riferibile solo alla posizione di D.S.A., la quale ha conciliato la causa).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di D.S.C., D.S. A., I.T., L.C.M.C., N.G. e T.P.G. e compensa fra le dette parti le spese;

accoglie per il resto parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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