Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16702 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 20472/2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SIMAR – Società Metalli Morghera s.p.a., in persona del legale

rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Loris Tosi e

dall’avv. Giuseppe Marini, come da mandato in margine al

controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv.to Marini, sito in Roma, Via dei Monti Parioli, n. 48;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 87/29/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 22/01/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo

maggio 2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A seguito di una verifica fiscale della Guardia di finanza, ed al conseguenziale p.v.c. del 16 settembre 2014, veniva riscontrato che la Simar – società operante nel settore del metallo e del zinco, acquistando la materia prima, lavorandola, e poi rivendendola sotto forma di leghe aveva registrato, tra l’altro, perdite su cambi (cd. differenze di cambio negative) e costi derivanti da “contratti di copertura”, cioè di strumenti finanziari destinati a coprire il rischio di fatturazione del prezzo dei metalli compravenduti della società; su tali costi l’Ufficio non muoveva alcuna contestazione in ordine alla deducibilità ai fini Ires, mentre, ritenendo gli stessi indeducibili ai fini Irap, emetteva avviso di accertamento, per il periodo di imposta 2005, di Euro 376.488,00 oltre sanzioni, per violazione del D.Lgs. n. 446 del 997, art. 32, comma 2, sulle differenze di cambio non deducibili e per indeducibilità degli oneri inerenti alla copertura di rischi di oscillazione giornaliera dell’indice ufficiale di riferimento quotato alla borsa metalli di Londra.

La società impugnava l’avviso deducendone l’illegittimità formale e sostanziale; la Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva il ricorso.

L’Ufficio proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto (di seguito, per brevità, CTR) che respingeva il gravame confermando la sentenza di prime cure.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 e art. 11, comma 3, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 112.

Ha resistito, con controricorso, la SIMAR – Società Metalli Morghera s.p.a., che ha proposto ricorso incidentale affidato a sette motivi (v. pagg. 37 – 66 del controricorso).

In data 27/02/2019 l’Avvocatura erariale, per l’Agenzia delle entrate, ha notificato a mezzo posta elettronica certificata, alla SIMAR Società Metalli Morghera s.p.a. atto di rinuncia al ricorso, esponendo che poichè con nota del 13 febbraio 2019 la Direzione regionale del Veneto dell’Agenzia delle entrate aveva manifestato la volontà di abbandono dell’impugnazione oggetto del presente giudizio, in quanto la pretesa fiscale si era estinta a seguito di autotutela dell’atto impugnato, cui ha fatto seguito il pagamento integrale da parte della società delle imposte degli interessi e delle sanzioni come rideterminati a seguito dell’esercizio di detta autotutela, era venuto meno l’interesse alla prosecuzione della lite. Ha chiesto, pertanto, l’estinzione della lite.

La SIMAR – Società Metalli Morghera s.p.a., ricorrente incidentale, in data (OMISSIS), ha depositato istanza con la quale ha aderito alla rinuncia dell’Agenzia delle entrate e, a sua volta, ha rinunciato all’impugnazione incidentale proposta col controricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’atto di rinuncia dell’Agenzia delle entrate, rispetta i requisiti di forma richiesti dal codice di rito: la rinuncia al ricorso per cassazione è stata presentata prima della data dell’adunanza camerale, risulta debitamente sottoscritta dall’Avvocatura dello Stato e correttamente notificata alla controricorrente (sulla regolarità formale della rinuncia rileva ai fini dell’estinzione del giudizio, cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 17187 del 29/07/2014, richiamata da Sez. U., Ordinanza, n. 34429 del 09/12/2019; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020).

In ogni caso, l’atto di adesione e di contestuale rinuncia all’impugnazione incidentale della SIMAR – Società Metalli Morghera s.p.a. – pur essa rispettosa dei requisiti formali previsti dal codice di rito – fa venir meno anche l’interesse all’impugnazione incidentale, determinando l’estinzione dell’intero giudizio per rinuncia reciproca.

Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Anche per la società contribuente, ricorrente incidentale, non si applica il doppio contributo, considerato che “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (così, Cass., n. 23175 del 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione, ex art. 391, c.p.c., per rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, con spese compensate.

Così deciso in Roma, nella causa di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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