Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16702 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 21/03/2016, dep. 09/08/2016), n.16702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26758-2009 proposto da:

SIRIO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 134

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PANETTA, rappresentato e

difeso dagli avvocati VITTORIO SUPINO, LORENZINA IEZZI, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESCARA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/2008 della COMM.TRIB.REG. DELKL’ABRUZZO,

SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 28/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CARLA COLELLI, che si

riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 191 del 28 novembre 2008, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dalla Sirio Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto avverso l’atto con cui l’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze dell’attività ispettiva espletata a carico della predetta società e da cui era emersa l’inesistenza del credito IVA relativo all’anno di imposta 2001 per la fittizietà delle immobilizzazioni materiali per beni ammortizzabili e dei debiti verso i fornitori, aveva respinto l’istanza di rimborso da quella avanzata.

Sosteneva il giudice di merito, per quanto qui ancora di interesse:

a) che l’adesione della società contribuente al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2000, art. 9, non impediva all’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, come affermato anche dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 340 del 2005;

b) che il rifiuto opposto dall’Ufficio al rimborso del credito IVA doveva ritenersi fondato in quanto dall’attività di verifica espletata dall’Ufficio finanziario erano emersi gravi indizi di inesistenza delle operazioni da cui era scaturito il credito IVA, consistenti nell’acquisto da parte della società contribuente di un complesso di beni strumentali (per lo più macchine operatrici industriali, quali escavatori, gru, pale gommate, impianto di frantumazione di inerti, ecc.) del valore di diversi miliardi di lire, dalla Vedette s.r.l., società dichiarata fallita nel periodo immediatamente successivo a quelle cessioni;

c) che era emerso dalla verifica che la società cedente svolgeva attività di pubbliche relazioni, così da non giustificarsi il possesso di quei beni strumentali, e che non risultava neanche l’acquisizione di quei beni al proprio patrimonio, tanto da non aver inserito nella propria dichiarazione IVA il valore del loro acquisto al fine di dedurre l’imposta pagata;

d) che la società contribuente, a fronte di acquisti che superavano i dodici miliardi di lire effettuati nel 2001 e con un valore di immobilizzazioni rimasto pressochè invariato al 31.12.2002, non aveva fornito alcuna documentazione giustificativa dell’abnorme scostamento verificatosi, invece, alla data del 31.12.2003, in cui quel valore era passato a poco più di 12.000,00 curo.

e) che, inoltre, la società contribuente, in sede di condono tombale, si era avvalsa del disposto di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 14, sulla regolarizzazione delle scritture contabili, che consentiva di eliminare le attività o passività fittizie o inesistenti;

f) che, pertanto, dovevano ritenersi fondate, perchè gravi, precise e concordanti, le presunzioni poste dall’Amministrazione finanziaria a base del diniego di rimborso.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, commessa dal giudice di appello laddove aveva ritenuto legittima l’attività accertativa espletata dall’Amministrazione finanziaria ed aveva rigettato la richiesta di rimborso IVA nonostante l’adesione di essa società al condono tombale di cui al citato art. 9.

Sostiene la ricorrente che la locuzione “liquidazione delle imposte” contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 doveva intendersi riferita sia alla liquidazione delle imposte a debito che di quelle a credito; che, infatti, la citata norma non contiene una disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 413 del 1991 (art. 52), che prevedeva “expressis verbis” che, in presenza di fatture per operazioni inesistenti, il condono operasse solo a seguito di versamento della relativa imposta (se richiesto dal cedente o prestatore) o di eliminazione degli effetti dell’indebita detrazione (se richiesto dall’acquirente o committente); ed infine che l’ordinanza n. 340 del 2005 della Corte costituzionale, richiamata dalla CTR, non era vincolante in altri giudizi e comunque riguardava un caso diverso.

Ha quindi formulato due distinti quesiti di diritto, chiedendo a questa Corte di dire, nel primo, “se la locuzione “liquidazione delle imposte” contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 sia riferibile solamente alla liquidazione delle imposte a debito e non anche a quella delle imposte a credito o rimborsate” e, nel secondo, “nel caso la locuzione – liquidazione delle imposte”, contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 sia riferibile anche a quella delle imposte a credito o rimborsate – se, a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 10, lett. a) l’Erario debba procedere al rimborso delle imposte a credito e non possa procedere ad accertamenti intesi a dimostrare l’esistenza del credito erariale”.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del punto 9.5 della circolare n. 12/E del 21 febbraio 2013 dell’Agenzia delle entrate in relazione agli artt. 23 e 24 Cost.

Sostiene che il giudice non è vincolato alle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, la quale aveva erroneamente applicato i principi affermati nella citata circolare al punto 9.5 in materia di “Regolarizzazioni contabili con soggetti che hanno aderito al condono tombale”, perchè in contrasto con l’art. 23 Cost. laddove impone una prestazione patrimoniale a carico del contribuente e con l’art. 24 Cost. laddove, invece, esclude la possibilità di agire in giudizio a tutela di un proprio diritto.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Lamenta, in particolare, la ricorrente:

a) che la CTR abruzzese era incorsa in errore nel desumere la simulazione e/o la falsità dell’acquisto dei beni dalla Vedette s.r.l. dalla duplice circostanza che tali beni non risultavano acquisiti al patrimonio della cedente e non avevano alcuna attinenza con l’attività svolta da essa società acquirente, omettendo però di considerare le possibili alternative spiegazioni;

b) che il giudice di appello non aveva indicato “le norme poste a base della determinazione dell’asserita gravità circa l’inesistenza delle operazioni che si assumerebbero fittizie”, nè aveva fatto “alcun riferimento alle norme asseritamente violate”, così impedendo la verifica del percorso logico giuridico compiuto per confermare la decisione di primo grado;

c) che la CTR, con ragionamento induttivo e non deduttivo, come invece imposto dalla legge, aveva desunto la fittizietà dell’operazione commerciale intercorsa con la Vedette s.r.l. dal fatto che quest’ultima non aveva presentato la dichiarazione IVA per esporre a credito l’imposta pagata per l’acquisto dei beni poi rivenduti alla Sirio Costruzioni s.r.l.

4. Il primo motivo di ricorso va rigettato per le ragioni di seguito spiegate.

5. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte risulta inequivocabilmente che il rimborso richiesto dalla società contribuente, ma negato dall’Amministrazione finanziaria, riguardava l’IVA relativa all’anno d’imposta 2001 in relazione al quale la predetta società aveva aderito al condono di cui alla L. n. 289 del 2002. Ciò comporta il rilievo – da effettuarsi d’ufficio, benchè nella specie prospettato anche dalla difesa erariale (v. pag. 9 del controricorso) – dell’incompatibilità del predetto condono con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati (nella specie, di IVA), per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva in materia di IVA (del 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE) nonchè con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C-132/06, più volte ribadita da questa Corte, a principiare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione (cfr. Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 2915 del 2013; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; fino alle recentissime sentenze n. 406, n. 409, n. 410,n. 411.n. 416 e n. 961 del 2016).

5.1. Con riferimento alla specifica controversia, per effetto della disapplicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, l’Amministrazione finanziaria nessuna preclusione incontrava nell’espletamento dell’attività accertativa con riferimento all’anno di imposta oggetto di condono. Conclusione avallata anche da quell’orientamento giurisprudenziale, al quale deve darsi continuità, secondo cui l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso nè gli e inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso, in quanto il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio (cfr. Cass. n. 6982 del 2015, n. 20433 del 2014, n. 1967 del 2012, n. 375 del 2009, n. 22559 del 2008, n. 3682 del 2007). E’ questo l’esito dell’interpretazione che è stata fatta dalla giurisprudenza di questa Corte della disposizione contenuta nel comma 9, terzo periodo, del citato art. 9, secondo cui “La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini… dell’imposta sul valore aggiunto”, che va appuntò intesa nel senso che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica ma non nel senso che questa sottragga all’ufficio il potere di contestare il credito, ad es., per accertata inesistenza dell’operazione commerciale da cui esso deriverebbe (Cass. n. 375/2009 citata). Interpretazione, questa, avallata dalla Corte costituzionale che nell’ordinanza n. 340 del 2005 ha affermato che quella norma “va intesa nel senso che il condono non influisce di per sè sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorchè la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata” e di rigettarla, ove sia invece infondata. Ed ha altresì precisato il Giudice delle leggi che la disposizione contenuta nel successivo art. 9, comma 10, lett. a) secondo cui “il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario”, va intesa nel senso che quel perfezionamento “preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti”.

6. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri, l’ultimo dei quali (il terzo), dedotto come vizio logico di motivazione, non si sottrae neppure al rilievo di inammissibilità per difetto del momento di sintesi che avrebbe dovuto accompagnarlo, ossia di quell’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso proposto a norma del citato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; nn. 21194 e 24313 del 2014).

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 13.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 21 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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