Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16702 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16702 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —
Contro
Euganea Frutt di Lissandrin Paolo & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri
5, presso l’avv. Luigi Manzi, che, unitamente all’avv. Giuseppe Piva, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
(Venezia) n. 24/26/06, del 15 giugno 2006, depositata il 6 luglio 2006, non
notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 maggio 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato e l’ avv. Fe■••*”.

derica Manzi per delega per la società controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Affilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto:
Tassa di concessione governativa.
Rimborso. Prescrizione. Valore
dell’art. 11 della
legge n. 448 del
1998.

Data pubblicazione: 03/07/2013

La controversia concerne l’impugnazione del diniego di rimborso della tassa
di concessione governativa sull’iscrizione nel registro delle imprese chiesto
dalla società contribuente per gli anni 1988, 1989 e 1990, diniego giustificato con l’intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, relativamente agli anni 1988 e 1989, essendosi l’amministrazione impegnata a liquidare le somme dovute per l’anno 1990.
due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria.
MOTIVAZIONE
Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente
per ragioni di connessione logica, l’amministrazione lamenta sotto il profilo
della violazione di legge, l’avere il giudice a quo escluso che oltre il termine
di decadenza (entro il quale deve essere presentata l’istanza di rimborso),
non vi fosse anche il termine ordinario di prescrizione (entro il quale agire
per ottenere il rimborso dall’amministrazione rimasta inerte) e per aver attribuito alla legge 448 del 1998 valore di atto di ricognizione di debito idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Le censure non sono fondate nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. Si
deve innanzitutto escludere che il giudice di merito abbia affermato che, in
materia, il diritto al rimborso sia soggetto al solo termine di decadenza, proprio perché l’aver attribuito alla legge n. 448 del 1998 valore di ricognizione
di debito interruttiva della prescrizione, significa che la prescrizione ordinaria opera anch’essa nella fattispecie in questione. Altrimenti quella affermazione — le disposizioni di cui all’art. 11 della legge n. 448 del 1998 hanno
capacità interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. — sarebbe
stata assolutamente fuori contesto.
Sicché la questione decisiva è se sia possibile riconoscere alle disposizioni
di cui all’art. 11, L. n. 448 del 1998— che hanno sancito il diritto al rimborso della tassa in questione nei confronti dei contribuenti che abbiano presentato la domanda di rimborso nel termine di decadenza di cui all’art. 13,
D.P.R. n. 641 del 1972 — il valore di un atto interruttivo della prescrizione,
in quanto atto che ha valore sostanziale di ricognizione di debito. Qui si potrebbe dire che la valutazione della natura di un atto quale atto di ricognizione di debito è questione interamente rimessa al giudice di merito e non

2

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con

MENTE DA REGISTRAZ’ONF
Al SF.NS1 D1Lr
N. 131 TAn. AL

..

.

– N.

sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da adeguata motivazione,
motivazione che nel caso di specie nemmeno è oggetto di censura. Ma può
anche affermarsi che alle disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 448 del 1998
deve riconoscersi l’indubbio valore di aver stabilito il diritto al rimborso
della tassa di concessione governativa sull’iscrizione nel registro delle imprese a favore di quelle società che ne abbiano chiesto la restituzione nel
prescritto termine di decadenza: sicché la legge in questione ha così stabilito
il dies a quo per la decorrenza del termine ordinario di prescrizione nel quapur sollecitata ad agire dalla stessa legge, rimanga comunque inottemperante alla richiesta presentata dalle predette società.
Sicché il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione giustifica la
compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2013.

le le società istanti possano pretendere il rimborso ove l’amministrazione,

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