Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16701 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.06/07/2017),  n. 16701

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20420 – 2013 R.G. proposto da:

R.N. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Bertoloni, n. 27, presso lo studio dell’avvocato Giovanni

Ranalli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

R.I. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Roberto

Spoldi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Muggia, n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Simona Rendina.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226 dei 4.4/20.6.2013 della corte d’appello di

Perugia, udita la relazione in camera di consiglio del 7 aprile 2017

del consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 24.9.2002 R.I. citava a comparire dinanzi al tribunale di Terni la sorella R.N..

Esponeva che in data 19.10.1999 e 25.10.2001 erano deceduti, rispettivamente, il padre e la madre; che i genitori con i relativi testamenti – ricevuti in data 22.5.1990 – non avevano disposto di taluni beni, mobili ed immobili.

Chiedeva, previa collazione dei beni che il padre e la madre avevano donato alla sorella, che si facesse luogo alla divisione dei cespiti ereditari non contemplati negli atti di ultima volontà.

Si costituiva R.N..

Con sentenza n. 110/2009 il giudice adito faceva luogo alla divisione e disponeva a carico della convenuta il pagamento di un conguaglio determinato in Euro 1.250,00.

Avverso tale sentenza proponeva appello R.N..

Resisteva R.I.; esperiva appello incidentale.

Con sentenza n. 226 dei 4.4/20.6.2013 la corte d’appello di Perugia rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della prima sentenza, in ogni altra parte confermata, determinava in Euro 13.964,04 l’importo della somma dovuta da R.N. al fratello; compensava integralmente le spese del grado.

Evidenziava la corte che il gravame principale era inammissibile per carenza d’interesse nella parte in cui R.N. aveva chiesto l’accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure e recepite dal tribunale.

Evidenziava altresì che, alla stregua della precisazione operata da R.N. all’udienza del 28.4.2011, la medesima principale appellante si era limitata a richiamare i calcoli da ella effettuati e sulla cui scorta era possibile pervenire alle conclusioni formulate nella comparsa conclusionale depositata in prime cure; che nondimeno tali deduzioni non integravano “dei motivi specifici di censura ex art. 342 c.p.c. alla sentenza” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Evidenziava inoltre, con riferimento al gravame incidentale, che era erronea la statuizione di primo grado “nella parte in cui la collazione degli immobili donati dai de cuius alla convenuta, attuata per imputazione, e dunque attraverso il conferimento alla massa delle somme pari al valore degli immobili alla data di apertura della successione, non aveva compreso gli interessi su dette somme ex art. 745 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso R.N.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

R.I. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ..

Deduce che è stata esperita esclusivamente in grado d’appello l’avversa domanda volta a conseguire gli interessi sulle somme pari al valore degli immobili oggetto di collazione per imputazione; che del resto ben avrebbe potuto il fratello richiedere gli interessi nel corso del giudizio di primo grado, nè gli interessi potevano essere riconosciuti d’ufficio dal primo giudice.

Deduce pertanto che la corte avrebbe dovuto dichiarare la domanda de qua, siccome nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ..

Il motivo è destituito di fondamento.

Vanno reiterati gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di comunione ereditaria ed in ipotesi di domanda di divisione giudiziale dei beni, tutte le questioni che sorgono nel corso del giudizio vanno esaminate nell’insieme dei rapporti reciproci dei condividenti e quindi come incidenti relativi all’unico, inscindibile, giudizio principale (cfr. Cass. 20.2.2003, n. 2568, ove non è stata considerata nuova e, come tale, preclusa la domanda di simulazione dell’atto di vendita di un bene effettuato dal de cuius in favore di uno dei coeredi e la conseguente domanda di collazione del bene nella massa proposte successivamente nel corso del giudizio di primo grado).

Ovvero l’insegnamento secondo cui l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida), sicchè i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (cfr. Cass. 18.7.2005, n. 15131; Cass. 1.2.1995, n. 1159; Cass. 21.5.2015, n. 10478, secondo cui la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicchè non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento).

Ovvero l’insegnamento secondo cui nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente) la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; e secondo cui, conseguentemente, anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento (cfr. Cass. 23.10.2008, n. 25646; Cass. 28.6.1976, n. 2453, secondo cui nella collazione – per imputazione – di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell’apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal cennato momento (anzichè le rendite dello immobile nel corrispondente periodo)).

Nel segno dunque dell’automatica operatività nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria dell’istituto della collazione e della automatica inerenza alla comunione ereditaria sin dal dì dell’apertura della successione della somma di denaro corrispondente al valore – al medesimo dì – del bene donato oggetto di collazione per imputazione, è da escludere recisamente che in particolare la domanda volta a conseguire gli interessi sulle somme pari al valore degli immobili oggetto di collazione per imputazione possa anche in appello considerarsi nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ..

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ..

Deduce che ha errato la corte perugina a reputare inammissibile per difetto di specificità l’appello da ella esperito; che del resto parte appellata aveva al riguardo assunto una ben precisa posizione processuale; che in ogni caso a seguito di apposita ordinanza della corte d’appello aveva precisato le proprie domande con specifici motivi di censura.

Il motivo del pari è privo di fondamento.

Si rappresenta previamente che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità qualora sia denunciato un error in procedendo – è il caso de quo – presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alla regola dell’ “autosufficienza” (cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405), quale positivamente sancita all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In questi termini, in ossequio appunto al canone di cosiddetta “autosufficienza”, ben avrebbe dovuto la ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre più o meno testualmente i motivi di appello con cui aveva censurato il primo dictum nella parte in cui aveva accolto la domanda di collazione di parte avversa con riguardo alla donazione del 2.10.1969, ed al contempo riprodurre più o meno testualmente la difesa esperita al riguardo dall’appellato.

E ciò tanto più, si badi, chè il controricorrente ha puntualmente rimarcato il mancato ossequio al canone dell’ “autosufficienza” (così controricorso, pagg. 8, 9, 10).

Si rappresenta altresì che la corte di merito ha avuto cura di puntualizzare che, alla luce della precisazione operata da R.N. all’udienza del 28.4.2011, il gravame principale era da riferire “alla stima del più probabile valore dei beni oggetto di successione fatta dal c.t.u. ed accolta dal primo giudice” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Si rappresenta conseguentemente che il motivo in disamina non si correla puntualmente alla ratio decidendi, atteso che il ricorrente ha “rivendicato” la specificità delle “censure relative alla parte della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di collazione promossa dal Sig. R.I. “con riguardo alla donazione del 02/10/1969, stante l’improponibilità della stessa”, altresì richiamando “gli scritti difensivi e le contestazioni svolte compiutamente nel giudizio di Prime Cure”, che riguardavano, appunto, l’inapplicabilità dell’istituto della collazione al caso di specie” (così ricorso, pagg. 12 – 13).

Si rappresenta in ogni caso che la statuizione, in parte qua agitur, della corte distrettuale è in toto ineccepibile.

Ed infatti questo Giudice del diritto spiega che l’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo “per relationem” alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell’atto d’impugnazione e, peraltro, la generica “relatio” a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, demandando inoltre al giudice “ad quem” un’opera d’individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida (cfr. Cass. 18.1.2013, n. 1248; Cass. 23.5.2006, n. 12140).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al rimborso della spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è datato 26.7.2013.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, medesimo D.P.R., comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, R.N., a rimborsare al controricorrente, R.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, R.N., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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