Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16701 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16701 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente —
Contro
Lanificio Supermoda Manifattura Tessile s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio
30, presso l’avv. Gianmaria Camici, che, unitamente all’avv. Jacopo Calò
Carducci, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
(Firenze) n. 25/32/06, del 31 maggio 2006, depositata il 31 maggio 2006,
non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 maggio 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato e l’ avv.
Gianmaria Camici per la società controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto:
Tassa di concessione governativa.
Rimborso. Mancata
riassunzione giudizio di rinvio. Effetti. Recupero rimborso mediante
ruolo.

Data pubblicazione: 03/07/2013

La controversia origina dalla domanda di rimborso avanzata dalla società in
ordine alla tassa di concessione governativa per l’iscrizione nel registro delle imprese per gli anni dal 1985 al 1992. La controversia si risolveva in modo favorevole alla società in primo (con sentenza che condannava l’amministrazione a pagare la somma di L. 26.260.000, oltre interessi legali e spese)
e in secondo grado (con sentenza che rigettava l’appello dell’Ufficio), ma
quest’ultima sentenza era cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.

limiti) la decadenza della società contribuente dal diritto al rimborso. Il giudizio non era tuttavia riassunto da alcuna delle parti.
Successivamente l’amministrazione provvedeva all’iscrizione a ruolo e alla
notifica della cartella per il recupero delle somme indebitamente rimborsate
alla società contribuente in ragione dell’esecutività della sentenza di primo
grado.
Il ricorso della società contribuente avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella
era accolto in primo e poi in secondo grado, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due
motivi. Resiste la società contribuente, proponendo con lo stesso atto ricorso
incidentale con unico motivo in punto di compensazione delle spese nel giudizio di merito.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale e del
ricorso incidentale ex art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso principale, l’amministrazione contesta la decisione del giudice a quo per aver ritenuto che un’efficacia preclusiva deriverebbe dalla sentenza di cassazione con rinvio, per la formazione di un
giudicato implicito sulla spettanza del rimborso alla società contribuente.
Il motivo è fondato. La mancata riassunzione ha determinato ai sensi dell’art. 393 c.p.c. l’estinzione del giudizio, nel quale non si era formato alcun
giudicato, nemmeno per implicito, circa la spettanza alla società contribuente del preteso rimborso, in quanto la cassazione con rinvio in ordine al mancato accertamento da parte del giudice di merito della verificatasi decadenza
del diritto al rimborso della società contribuente concerne l’ an del rimborso
e non solo nel quantum.
Con il secondo motivo del ricorso principale, l’amministrazione censura
l’impugnata sentenza per aver ritenuta illegittima l’azione di restituzione
perché esercitata al di fuori delle regole emergenti dalle disposizioni di cui
all’art. 389 c.p.c.

2

7332/99, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, che
avrebbe dovuto accertare se nella fattispecie si fosse verificata (e in quali

EJSPS T E DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL DJ’ .
N. 131 TAD ALI,. . – N. 5
MATEIZIA. TIA131.ITAXIA
14

Il motivo è fondato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione appare di-

visa sull’applicazione della regola dettata dall’art. 389 c.p.c. nell’ipotesi che
il giudizio di rinvio sia estinto per mancata riassunzione nei termini. Esiste,
infatti, un’ipotesi maggioritaria, ma più risalente (Cass. n. 11261 del 2000,
ma v. anche Cass. S.U. n. 12190 del 2004), che limita l’applicazione della
predetta regola solo al caso in cui il giudizio di rinvio sia riassunto, ed una
ipotesi minoritaria, ma più recente, secondo la quale «la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente
competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovvero si sia estinto» (Cass. n. 21901 del
2008).
Nel caso di specie non è necessario prendere posizione a favore dell’una o
dell’altra ipotesi in ragione della specialità della fattispecie, stante il carattere di pretesa tributaria dell’azione di recupero esercitata dall’amministrazione, rispetto alla quale non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendo stata la tassa di concessione governativa “trasferita” alla giurisdizione
del giudice tributario in virtù della regola stabilita dall’art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l’art. 2 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546. Trattandosi di una pretesa tributaria, poi, legittimamente l’amministrazione ha agito mediante l’iscrizione a ruolo delle somme
da recuperare ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 46 del 1999.
Pertanto riuniti i ricorsi, il ricorso principale deve essere accolto, con assorbimento del ricorso incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Re-

cassata in sede di legittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al giudice

gionale della Toscana che provvederà anche in ordine alle spese della pre- rEPOSITATO IN QIELLERIA
sente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio d 29 maggio 2013.

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