Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16700 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.T.P., I.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNINI GIACOMO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ASTI, in persona del proprio Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo

studio dell’avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAVIOLA SECONDO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1089/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/06/2006 r.g.n. 1440/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA per delega CONTALDI MARIO;

udito l’Avvocato FANARA CRISTINA per delega MASSIMO OZZOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 13.6.2005, il Tribunale di Asti dichiarava il diritto di B.T.P. e di I.G. all’inquadramento nella categoria (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS) dal (OMISSIS), nei confronti del datore di lavoro Comune di Asti.

Proponeva appello il Comune e la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado con la reiezione delle domande attrici.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– trattasi di due dipendenti del Comune di Asti, con qualifica di vigile urbano, le quale erano inserite nella quinta qualifica funzionale ed avevano partecipato ad un concorso interno indetto il (OMISSIS) per conseguire la sesta qualifica;

– vincitrici del concorso, come da graduatoria approvata il (OMISSIS), le interessate sono state inquadrate nella categoria (OMISSIS) posizione economica (OMISSIS) il (OMISSIS) con decorrenza (OMISSIS);

– il Tribunale ha ritenuto di applicare l’art. 29, lett. b) del CCNL 14.9.2000, il quale prevede il passaggio alla cat. (OMISSIS) per coloro che abbiano acquisito il diritto alla ex sesta qualifica funzionale all’esito di una procedura concorsuale instaurata sotto la vigenza del precedente ordinamento e comunque prima del 1.4.1999;

– a sensi del CCNL 1.4.1999 le parti si erano impegnate a risolvere il problema del passaggio a qualifica superiore del personale addetto a compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica;

– la norma presuppone che già al 1.4.1999 il personale interessato sia inquadrato nella ex quarta qualifica e svolga le mansioni anzidette;

– le attrici deducono che solo dal giugno 1999 hanno svolto i citati compiti di coordinamento e controllo, onde è pacifico che al 1.4.1999 esse non espletavano le mansioni necessarie per conseguire il passaggio;

– poichè la norma contrattuale entra in vigore il 1.4.1999 e fa riferimento al personale nelle condizioni in cui si trova sotto la predetta data, non vi è spazio per applicare l’art. 29 del CCNL 14.9.2000, che rappresenta una norma di attuazione del primo contratto.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione le due attrici indicati in epigrafe, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Asti. Le parti ricorrenti hanno presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso per Cassazione consta di 56 pagine, molte delle quali sono costituite dalla riproduzione di documenti del processo incorporati nel testo del ricorso stesso. Tale modo di procedere deve considerarsi in violazione dell’art. 372 c.p.c., inerente al divieto di produzione di documenti in Cassazione, e dell’art. 366 c.p.c., norma la quale esige che il ricorso per Cassazione sia completo nel suo argomentare, laddove l'”iter” argomentativo non può essere sostituito dalla fotocopiatura di un testo. Tanto non determina però l’inammissibilità del ricorso o dei singoli motivi, perchè parte ricorrente ha avuto cura di riassumere le argomentazioni dopo le varie trascrizioni testuali.

4. Con il primo motivo del ricorso, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 342 e 434 c.p.c., perchè la Corte di Appello non ha rilevato la nullità dell’appello, in quanto corredato da motivi generici e riproducenti le eccezioni già formulate in primo grado. Si tratta in particolare dell’eccezione relativa alla necessità del possesso dei necessari requisiti al 1.4.1999 e di quella secondo la quale il comune appellante non aveva affatto tardato nell’approvare le graduatorie del concorso interno cui le attrici avevano partecipato (vedi narrativa al par. 1 che precede).

5. Il motivo è infondato. Posto che la parte soccombente in primo grado non può far altro che riproporre argomentazioni già tempestivamente dedotte dinanzi al giudice – onde non incorrere nella censura di novità delle questioni – l’apprezzamento circa la specificità o meno dei motivi di appello costituisce questione di fatto, la cui risoluzione è demandata al giudice di appello ed cui apprezzamento non può formare oggetto di ricorso per Cassazione se non sotto il profilo del vizio di motivazione. Nella specie la Corte di Appello ha giudicato ammissibile l’impugnazione con apprezzamento insindacabile in questa sede. Giova ricordare che la data del 1.4.1999, cui far risalire lo svolgimento di fatto di mansioni di coordinamento e controllo di altro personale, costituisce il nocciolo interpretativo della causa e rettamente il Comune appellante l’ha rimessa in discussione.

6. Con il secondo motivo del ricorso, le ricorrenti deducono omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di Appello erroneamente conferito rilevanza alla data del 1.4.1999 come quella di necessario espletamento delle funzioni sopra ricordate.

7. Con il terzo motivo del ricorso, viene dedotta violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1372, 1373 c..c, e art. 29 del CCNL 14.9.2000, essendo stato conferito alla norma contrattuale un effetto retroattivo che la norma stessa non ha.

Segue una lettura coordinata delle fonti contrattuali (OMISSIS), (OMISSIS), per dedurne che nessun argomento testuale consente di retrodatare quanto pattuito al (OMISSIS) alla situazione di fatto esistente al (OMISSIS).

8. I due motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Trattandosi di contratti collettivi inerenti al pubblico impiego, la censura di erronea applicazione è ammissibile in Cassazione e questa Corte è abilitata all’esame diretto delle fonti. Tali motivi risultano fondati e vanno accolti.

9. E’ pacifico in fatto che le attrici, vincitrici di concorso interno per la qualifica di ex (OMISSIS), alla data del (OMISSIS) espletavano compiti di coordinamento e controllo su personale di pari o inferiore qualifica, mansione questa che consente loro di aspirare al conseguimento della categoria (OMISSIS). Il problema posto dalla presente causa è se il conferimento alla data del (OMISSIS) delle mansioni di controllo e coordinamento sia utile allo scopo, dovendosi intendere che le mansioni dovevano essere espletate al 1.4.1999, oppure se con il contratto (OMISSIS) il termine suddetto perda rilevanza e debba trovare ingresso la normativa sopravvenuta alla sola condizione che le mansioni di coordinamento siano espletate al 14.9.2000.

Giova al riguardo richiamare l’art. 7 del CCNL 31.3.1999 relativo alla riclassificazione del personale, norma la quale ha stabilito, tra l’altro, che il personale in servizio alla data di stipulazione del CCNL è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico fondamentale in godimento.

Il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è stato collocato, con decorrenza (OMISSIS), nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del CCNL, nella categoria (OMISSIS). A seguito della riclassificazione del personale dell’area di vigilanza di cui al comma 4, gli enti dovevano adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex (OMISSIS) qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo in parola, gli enti dovevano prioritariamente considerare anche gli effetti della eventuale ritardata applicazione delle norme sul livello economico differenziato, relativamente alle selezioni non ancora concluse (il che avrebbe comportato uno spostamento “in avanti” della data di decorrenza del nuovo inquadramento). A sensi dell’art. 2 del CCNL 1.4.1999, gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto. Dai profili di cui al CCNL 31.3.1999 si ricava che il personale della vigilanza urbana è inquadrato nella categoria (OMISSIS), mentre il personale ispettivo sovraordinato dovrebbe essere inquadrato nella cat. (OMISSIS).

10. Ove le fonti contrattuali si arrestassero a quelle sopra citate, l’interpretazione adottata dalla Corte di Appello, nel senso che la situazione va “fotografata” al 1.4.1999, ha qualche fondamento, salva la norma programmatica la quale impone di tenere conto delle aspettative dei dipendenti per i quali i concorsi interni hanno subito un rallentamento.

11. Sopravviene al 14.9.200 una nuova normativa, la quale nel dichiarato intento di dare attuazione ai CCNL dell’anno precedente, dispone di realizzare il passaggio alla cat. (OMISSIS) del personale addetto a compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari o inferiore qualifica, già collocato a seguito di precedenti procedure concorsuali nella ex sesta qualifica funzionale. La norma, a parte un riferimento al fatto di “dare attuazione”, non contiene alcuna limitazione temporale al proprio ambito di operatività, vale a dire non richiede che le condizioni ivi previste si debbano essere realizzate alla data del 4.1999. Conformemente al canone interpretativo per cui il contratto dispone per l’avvenire ed a partire dalla data della stipulazione, salvo diversa volontà delle parti, devesi ritenere che il CCNL 14.9.2000 abbia per così dire “rimesso in termine” per aspirare alla promozione tutto quel personale che ha prestato mansioni di coordinamento e controllo anche dopo il (OMISSIS), purchè prima del (OMISSIS).

12. Ne consegue che la domanda attrice va accolta. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito mediante la il richiamo e la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado.

13. L’estrema sottigliezza della questione contrattuale affrontata, l’opinabilità iniziale della materia del contendere suscettibile di diverse soluzioni, il comportamento processuale delle parti consigliano la compensazione integrale delle spese dei processi di appello e di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito conferma le statuizioni della sentenza di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del processo di appello e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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