Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16700 del 06/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 06/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.06/07/2017), n. 16700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28196/2013 proposto da:
G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SOCCIO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA EDILIZIA FRENTANA A RL PIVA (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 32, presso lo studio
dell’avvocato MARA CURTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE FRANCHELLA;
– controricorrente –
e contro
COOPERATIVA EDILIZIA ORCHIDEA A RL IN LIQUIDAZIONE, B.A.,
C.G., C.L.R., CI.AN.MI.,
G.S., GI.PI., M.V., S.V.,
SE.FR., SE.FR., SE.CH., ST.PI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 209/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 30/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
è stata impugnata la sentenza n. 209/2013 della Corte di Appello di Campobasso con ricorso fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate; il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Hanno depositato memorie il ricorrente G. e la Cooperativa contro ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRTTO
che:
1.- Con il primo motivo del ricordo si censura il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.M. 9 aprile 2004, n. 127, art. 6, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge (D.M. 8 aprile 2014, n. 127, art. 6 e artt. 10 e 14 c.p.c.).
3.- Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
4.- Per ragioni di opportunità possono essere trattati preliminarmente e congiuntamente il secondo ed il terzo motivo del ricorso.
Con gli stessi viene, nella sostanza (sia pur sotto differenti profili), mossa la medesima censura.
In particolare si deduce l’erroneità dell’affermazione della Corte molisana nella parte ove la stessa afferma apoditticamente nella propria sentenza che “il – valore effettivo della causa è sensibilmente più contenuto rispetto a quello considerato…”.
Si deduce che non sia dato riscontrare alcuna indicazione su quale era tale valore ovvero alcuna espressa adesione al valore ritenuto dal primo giudice o ad altro diverso da quest’ultimo.
Viene, poi, denunciata la mancanza di pronuncia sulla domanda inerente la mancata determinazione del valore stesso.
Entrambe le doglianze sono fondate.
Oltre alla succitata mancanza di pronuncia va evidenziato che neppure per implicito risulta possibile desumere il predetto valore solo apoditticamente affermato nella gravata decisione.
Tanto in violazione del principio per cui il valore di una causa va espresso con chiarezza ed adeguata motivazione e non certo attraverso un incerto rinvio ad una “valore sensibilmente più contenuto”.
In conclusione entrambi motivi qui esaminati congiuntamente sono i fondati e vanno accolti.
5.- L’accoglimento dei due anzidetti motivi comporta il conseguente assorbimento del primo motivo del ricorso.
6.- In conseguenza dell’accoglimento l’mpugnata sentenza va cassata con rimessione degli atti alla Corte territoriale, che – in differente composizione – provvederà a decider la controversia uniformandosi al principio innanzi enunciato.
PQM
La Corte:
assorbito il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo motivo dello stesso, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rimette – anche per le spese – alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017